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Simboli religiosi e libertà religiosa Profili costituzionali

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Academic year: 2020

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Simboli religiosi e libertà religiosa.

Profili costituzionali

Religious Symbols and Religious Freedom.

Constitutional Issues

Jacopo Di Gesù

Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie (Italia)

jacopodigesu@gmail.com

Recibido: 21/09/2017 / AceptAdo: 23/11/2017

Riassunto: Il saggio analizza alcuni aspetti relativi alla libertà di religione sancita dalla Costituzione italiana in re-lazione al principio di laicità quale principio supremo dello Stato italiano, secondo la definizione della Corte costi-tuzionale e all’ostensione dei simboli religiosi e, in partico-lare, il crocifisso. Anzitutto, il saggio analizza la questione della laicità «all’italiana», verificando le dissomiglianze e similitudini delle differenti declinazioni di tale principio, ricostruendo il dibattito in Assemblea costituente e i prin-cipali approdi giurisprudenziali della Corte costituzionale italiana in materia. In secondo luogo, viene analizzata la tematica relativa ai simboli religiosi negli spazi pubblici e, in particolare, un leading case relativo all’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, sia a livello giuris-prudenziale (giudice amministrativo, giudice costituzio-nale, Corte EDU) che a livello dottrinale. Il saggio, poi, dà conto della cd. soluzione bavarese, adottata dal Governo dell’omonima regione tedesca, volta alla ricerca di un con-temperamento tra la libertà religiosa di ciascun individuo e il fattore quantitativo dei fedeli di una sola religione. Viene, inoltre, svolto un excursus sulla principale giurisprudenza della Corte dei diritti dell’Uomo in materia di laicità, libertà religiosa e simboli religiosi.

Parole chiave: libertà religiosa; religione; laicità; Costi-tuzione italiana; crocifisso; caso Lautsi; Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; confessioni religiose; soluzione bavarese

Abstract: The essay analyzes some aspects of the free-dom of religion enshrined in the Italian Constitution in relation to the principle of secularism as supreme princi-ple of the Italian Republic, according to the definition of the italian Constitutional Court; and the extension of re-ligious symbols and, in particular, the crucifix. First of all, the essay analyzes the question of «Italian» secularism, verifying the disparities and similarities among the various declinations of this principle, reconstructing the debate in the constituent assembly and the main jurispruden-tial approaches of the Italian Constitutional Court in this matter. Secondly, the essay analyzes the issue of religious symbols in public spaces and, in particular, a leading case concerning the exhibition of the crucifix in the classrooms, both at the jurisprudence level (Administrative Judge, Con-stitutional Court, EDU Court), and at doctrinal one. The essay, then, notes the cd. Bavarian solution, adopted by the Government of the homonymous German region, in search of a reconciliation between the religious freedom of each person and the quantitative factor per single re-ligion. There is also an excursus on the main case law of the European Court of Human Rights about secularity, religious freedom and religious symbols.

Keywords: religious freedom; religion; secularism; italian Constitution; crucifix; Lautsi case; European Court of Hu-man Rights; religious confessions; bavarian solution.

1. introDuzione

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Tali circostanze hanno determinato anche una crescente disomogeneità cul-turale – e, ça va sans dire, anche religioso – che hanno posto il vecchio continente (fino a non molto tempo fa, tradizionalmente pervaso dalle tradizioni cristiane in maniera pressoché dominante) di fronte a nuove sfide e a potenziali tensioni o conflitti culturali, cui non è stata, talvolta, fornita una risposta adeguata.

In tempi più recenti, invero, si è assistito a un «arretramento» dei livelli di tutela del complesso dei diritti religiosi, dovuto, verosimilmente, a una er-ronea assimilazione tra le dottrine ispiratrici i gruppi terroristici e il «diver-so», le culture e le religioni «degli altri».

Un esempio dell’abbassamento del livello di tutela di tali diritti rispetto allo standard già in precedenza acquisito è dato dalla recente decisione della corte di cassazione n. 24084/2017, con cui il giudice di legittimità ha con-dannato, per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, un uomo appartenente alla minoranza indiana Sikh, trovato in possesso di un pu-gnale di circa 19 centimetri, il Kirpan, che egli si rifiutava di consegnare in quanto oggetto sacro che ogni adepto deve sempre indossare 1.

le suaccennate tensioni hanno determinato, dunque, la necessità di in-dividuare l’approccio conforme ai principi costituzionali da parte delle pub-bliche amministrazioni e, in generale, dello stato, nei confronti delle diverse manifestazioni e credi religiosi.

2. LaLibertàDicuLtoeLaLaicitàneLL’orDinamento costituzionaLeitaLiano

com’è noto, la questione della laicità, sia pure con «lessico ed in forme e contesti profondamente differenti, occupa la scena da almeno mezzo mil-lennio e con grandissimo rilievo», nell’ambito della cd. tradizione giuridica occidentale, «con importantissime ricadute sulla valutazione e qualificazione di una pluralità di comportamenti individuali e collettivi» 2.

per quanto riguarda il nostro ordinamento e senza spingersi sino a esa-minare il rapporto tra ordinamento giuridico e fattore religioso nel periodo

1 sulla sentenza n. 24084/2017, v. cavaGGion, G., «diritto alla libertà religiosa, pubblica

sicurez-za e ‘valori occidentali’. le implicazioni della sentensicurez-za della cassazione nel ‘caso Kirpan’ per il modello di integrazione italiano», in www.federalismi.it.

2 sicarDi, s., «Il principio di laicità nella giurisprudenza della corte costituzionale (e rispetto alle

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statutario italiano 3 (in cui, sino a un certo momento, identificabile

formalmen-te con la sottoscrizione dei patti laformalmen-teranensi del 1929, l’ordinamento poformalmen-teva dirsi caratterizzato da un discreto grado di laicizzazione) 4, non sfugge

all’os-servatore come il principio di laicità – pure definito dalla corte costituzionale quale «principio supremo» di struttura della forma di stato delineata dalla costituzione 5 – non venga, expressis verbis, menzionato nel testo della carta.

In sede di assemblea costituente, invero, la scelta fu per mantenere lo stato e la chiesa cattolica indipendenti e sovrani, stabilendo altresì il princi-pio di uguaglianza e tutela delle altre confessioni 6; nondimeno, i costituenti

scelsero, però, «di non affermare espressamente la laicità tra i principi fonda-mentali del nuovo ordinamento costituzionale e si preoccuparono soprattutto di disciplinare i rapporti tra stato e confessioni religiose e ancor più l’aspetto della libertà di professare qualsiasi religione» 7. Invero, la figura dello stato

laico fu «evocata in assemblea costituente in due occasioni: nell’ambito della discussione sui principi dei rapporti sociali (culturali), svoltasi nella I sotto-commissione nell’ottobre 1946 e che ebbe principalmente per oggetto il deli-cato tema del rapporto tra istruzione pubblica e istruzione privata, e durante la discussione in assemblea del progetto di costituzione nel marzo del 1947» 8.

l’assemblea respinse l’idea di una laicità dello stato in un certo senso ostile (o, quantomeno, indifferente) al fenomeno religioso, e «accolse inve-ce, sia pure implicitamente, una versione della laicità dello stato fondata, oltre che sul riconoscimento diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) e della li-bertà religiosa (art. 19), sul principio della distinzione degli ordini tra stato e chiesa, su quello di bilateralità nella disciplina dei loro rapporti (art. 7) e sulla eguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8), manifestando una considerazione dei valori religiosi come fattori positivi di sviluppo della

per-3 Il cui articolo 1 recitava «la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello

stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi».

4 su cui v., però, resciGno, F., «se non ora quando? principio di eguaglianza e laicità

all’italia-na», in Ianus, n. 12/2015, pp. 12 e segg.

5 cfr. la decisione n. 203/1989, punto 4 del Considerato in diritto.

6 sulla discussione in assemblea costituente del principio di laicità, illuminante è eLia, l., «a

proposito del principio di laicità dello stato e delle difficoltà di applicarlo», in Studi in onore di

Giorgio Berti, Jovene, napoli, 2005, pp. 1063 e segg. v., inoltre, Di Giovine, a., «la laicità di

piero calamandrei alla prova dell’art. 7 della costituzione: una battaglia ineluttabilmente per-sa», in Politica del diritto, n. 3/2013, pp. 219 e segg.

7 resciGno, F., «se non ora quando?...», op. cit., p. 14.

8 cavana, p., «laicità dello stato: da concetto ideologico a principio giuridico», in

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sona umana» 9, come tale, meritevole di tutela in uno stato sociale e basato

su una democrazia pluralista e sul principio individualista.

purtuttavia, nonostante l’assenza di disposizioni costituzionali che qua-lifichino espressamente «lo stato italiano e le sue istituzioni con riferimento al principio di laicità, il problema dell’alternativa laicità/confessionalità, che era stato discusso durante i lavori dell’assemblea costituente, ha dominato il dibattito sui caratteri dello stato italiano dopo l’entrata in vigore della costi-tuzione del 1948 e la discussione sul carattere confessionale o laico dello stato italiano ha costituito una questione di primaria importanza nella giurispru-denza costituzionale» 10.

com’è noto, molteplici possono essere, poi, le declinazioni (rectius: le concezioni) della laicità riferita alla condotta dell’amministrazione pubblica in relazione al fenomeno religioso; ciò in quanto la laicità è, «prima che una realtà giuridica, anzitutto ed essenzialmente un principio politico» 11 e

dunque, in quanto tale, un principio relativo, determinato sia storicamente che «geograficamente», variando, spesso sensibilmente, da un ordinamento a un altro.

Il paradigma della laicità francese, ad esempio, appare caratterizzato «da una propria specificità, non solo giuridica e istituzionale, ma essenzialmente culturale (...) che, in un certo senso, rappresenta una sorta di sacralizzazione dell’unità del corpo sociale, avente quasi i caratteri propri di una religiosità potremmo dire ‘secolarizzata’» 12.

Il principio di laicità «alla francese» (che è espressamente affermato dall’ar-ticolo 1 della costituzione del 1958, per il quale «La France est une République

indivisible, laïque, démocratique et sociale») viene tradizionalmente ricondotto dalla

dottrina ad un modello basato sulla divisione-neutralità tra l’ordinamento stata-le e quello eccstata-lesiastico, senza punti di contatto fra gli stessi 13.

9 Ibid., p. 10, in cui viene richiamato berLinGò, s., «Fonti del diritto ecclesiastico», in Dig. Disc.

Pubbl., vI, Torino 1991, 454 ss.

10 Lariccia, s., «la laicità della repubblica italiana», in www.astrid-online.it, p. 1.

11 Guerzoni, l., «note preliminari per uno studio della laicità dello stato sotto il profilo

giuridi-co», in Arch. Giur., 1967, p. 114.

12 cfr. D’arienzo, M., «la laicità francese: «aperta», «positiva» o «im-positiva»?», in

www.sta-toechiese.it, p. 1, nonché in Diritto e religioni, n. 2/2011, pp. 354 e segg.

13 secondo s. Mangiameli, «l’assunto illuminista proprio della rivoluzione francese (...) si

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In altre parole, «lo stato laico, così come inteso in Francia, è uno stato per il quale le scelte spirituali o religiose attengono alla libertà individuale pur mantenendo anche una dimensione pubblica nel senso che lo stato non igno-ra i culti religiosi ma si adopeigno-ra perché tutti possano esprimersi, gaigno-rantendo libertà di culto e di espressione proteggendo il singolo nelle sue scelte più personali» 14. Tale concetto di laicità, dunque, mira a garantire la pari libertà

religiosa (e di coscienza) di tutti i cittadini, attraverso la neutralità dello stato, che si realizza, soprattutto, attraverso l’esclusione dalla sfera pubblica del fe-nomeno religioso.

diversamente, invece, la citata decisione della corte costituzionale ita-liana n. 203/1989, nell’esplicitare per la prima volta il principio di laicità all’interno del nostro ordinamento costituzionale, ne ha elaborato una vi-sione differente, variamente denominata dalla dottrina come «positiva» 15 o

«attiva».

In particolare, in tale leading case, la consulta ha preso «le distanze da una concezione del fenomeno religioso come elemento strettamente correlato alla sfera del puro «privato», non ponendosi quindi in una prospettiva di mera astensione/estraneità verso di esso, ma in una prospettiva di laicità «positiva», da intendersi nel senso di una valutazione «favorevole», non quindi distaccata/ indifferente, rispetto al fenomeno religioso; cui segue l’ammissibilità (da pre-cisare e perimetrare) di interventi «in positivo», cioè a sostegno delle attività religiose, in quanto bisogno/interesse dei cittadini da tutelarsi nel nostro or-dinamento» 16.

In tale sentenza 17 – la quale scaturisce dall’annosa questione relativa

all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche in relazione al diritto degli studenti di optare per la non frequentazione delle rispettive ore (non più obbligatorio secondo quanto stabilito dalla legge n. 121/1985) – la corte ha affermato che «il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della costituzione, implica non indifferenza dello stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» e che, dunque, «la

scel-14 resciGno, F., «se non ora quando?...», op. cit., p. 26.

15 v. anche DaLLa torre, G., «sana laicità o laicità positiva?», in www.statoechiese.it. 16 sicarDi, s., «Il principio di laicità nella giurisprudenza...», op. cit., pp. 504-505.

17 sulla quale numerosi sono stati i commenti della dottrina: fra i tanti, v. musseLLi, l.,

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ta confessionale dello statuto albertino, ribadita nel Trattato lateranense del 1929, viene cosi anche formalmente abbandonata nel protocollo addizionale all’accordo del 1985, riaffermandosi anche in un rapporto bilaterale la qualità di stato laico della repubblica italiana».

la decisione in esame, tuttavia, è stata criticata da alcuni, in quanto par-rebbe, da un lato, proclamare solennemente il principio di laicità all’inter-no dell’ordinamento costituzionale italiaall’inter-no ma, dall’altro, all’inter-non volerne farne applicazione – quantomeno nel caso concreto – in quanto ha ritenuto non contrastante con la costituzione l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, in quanto «il genus (<valore della cultura religiosa>) e la spe-cies (<principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano>) concorrono a descrivere l’attitudine laica dello stato-comunità, che risponde non ha postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini» 18.

numerose sono state, dunque, le osservazioni da parte della dottrina: alcune delle quali hanno principalmente messo in luce la difficile coesistenza del principio di laicità dello stato con un trattamento sostanzialmente dise-guale tra confessioni religiose (in contrasto, dunque, con gli articoli 3 e 8 della costituzione, che vengono peraltro ritenuti dalla consulta stessa due dei fon-damenti del principio in questione), minato da una mancata imparzialità dello stato nei confronti del fatto religioso 19.

secondo altre osservazioni, invece, la sentenza in questione si sarebbe basata su «una contaminatio brillante ma pericolosa tra due filoni di pensiero ben diversi, all’interno dei quali il concetto di laicità è stato elaborato» 20.

18 cfr. corte cost., sent. n. 203/1989, punto 7 del C.i.D.

19 v., ad es. Guerzoni, l., «Il principio di laicità tra società civile e stato», in M. teDeschi (a cura

di), Il Principio di laicità nello Stato democratico, soveria Mannelli, 1996, p. 74. osserva Lariccia, M., «la laicità della repubblica italiana...», op. cit., pp. 36 e segg. che la sentenza in questione porti ad esprimere non pochi dubbi e perplessità, soprattutto in considerazione dei numerosi aspetti problematici non risolti, quali, ad esempio, la libertà di insegnamento dei docenti chiamati ad inse-gnare in conformità alle dottrine religiose; sulla portata della facoltatività dell’insegnamento della religione cattolica; sulla presenza degli insegnanti di religione agli scrutini; sulla «inconcepibile presenza dell’insegnamento confessionale nella scuola materna».

20 oLivetti, M., «l’obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche alla luce dei

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non potendo, in questa sede, fornire una completa ricostruzione delle posizioni dottrinali in merito, occorre, tuttavia, riconoscere il merito al giudi-ce costituzionale, con la sentenza n. 203 del 1989, di avere per la prima volta – e dopo un quarantennio dall’entrata in vigore della costituzione – ritenuto presente, efficace e vincolante il principio di laicità quale principio supremo dell’ordinamento repubblicano.

la perdurante assenza di un inquadramento legislativo di tale principio, che ne specificasse l’effettiva portata e la vincolatività per l’agire amministra-tivo, ha fatto sì che decisivo rilievo venga, ancora a tutt’oggi, attribuito ai dicta giurisprudenziali e, in particolar modo, a quelli del giudice costituzionale, che hanno contribuito in maniera determinante alla definizione della «laicità in versione italiana».

In questa sede, allora, è sufficiente richiamare i principali filoni giuri-sprudenziali in materia di laicità espressi dalla consulta.

si iscrive nel primo filone – ossia, quello inaugurato dalla sentenza n. 203/1989 – ad esempio la decisione n. 440/1995, relativa al reato di bestem-mia 21 facente riferimento alla religione dello stato, di cui all’art. 724 c.p. In

tale sentenza, la corte ha chiarito subito come la nozione di religione dello stato fosse «incompatibile con il principio costituzionale fondamentale di lai-cità dello stato». cionondimeno, la dichiarazione di illegittimità costituzio-nale che ne segue viene a diventare una sentenza additiva, in quanto la norma in questione «differenzia la tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata» 22. la corte, dunque, non opta per il puro e

semplice annullamento della norma in questione, in un’ottica di indifferenza dell’ordinamento verso il fattore religioso, ma assicurando una tutela «dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o discriminazioni».

anche da tale decisione emerge, dunque – in un’ottica differente dalla laicità nella «versione francese» – «una valutazione sicuramente non ostile od indifferente rispetto al fenomeno religioso – meritevole di tutela anche sul piano penale (...) – e la riaffermazione del contesto pluralistico in cui tutto ciò va calato» 23.

21 per quanto riguarda la tematica della laicità in relazione alla bestemmia e, più in generale, in

relazione al diritto penale, cfr. anche marchei, n., «la giurisprudenza ordinaria in materia penale: le contraddittorie anime del principio di laicità», in www.statoechiese.it.

22 al punto n. 3.3 del Considerato in diritto.

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Un’ulteriore conferma della non indifferenza al fatto religioso da parte della corte costituzionale e della non discriminazione in tale campo attra-verso l’apprestamento di determinate tutele in positivo è data da tutte quelle decisioni relative alla tutela del fenomeno religioso nella dimensione sociale (in ossequio a quanto stabilito dall’art. 2 della costituzione), quale naturale risvolto del diritto di cui all’articolo 19 cost. Un esempio, in tal senso, è dato dalla sentenza n. 52 del 2016 (poi ribadito anche dalla decisione n. 63 del medesimo anno), in cui la corte ha affermato che «a prescindere dalla stipula-zione di intese, l’eguale libertà di organizzastipula-zione e di astipula-zione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell’art. 8 cost. (...) e dall’art. 19 cost, che tutela l’esercizio della libertà religiosa anche in forma associata». la cor-te ha, poi, ripetutamencor-te affermato anche che il legislatore non può operare «discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo stato tramite accordi o intese» (v., in tal senso, le decisioni n. 346 del 2002 e la n. 195 del 1993) 24.

sempre nell’ambito della tematica relativa alla non discriminazione, la corte ha poi significativamente ribadito il rifiuto di due particolari criteri quali parametri idonei a fondare «ragionevoli discriminazioni», ossia quello numerico (facente riferimento al numero degli adepti dell’una o dell’altra con-fessione) 25 e quello della coscienza sociale.

Invero, la corte costituzionale ha affermato nella decisione n. 329/1997 che «il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argo-mento di apprezzaargo-mento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato là dove la costituzione, nell’art. 3, primo comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l’appunto la religione». nondimeno, «ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti

24 numerosa è la bibliografia relativa alle pronunce costituzionali in materia di intese confessionali

ex articolo 8 cost. Fra i tanti, v. canonico, M., «la stipulazione di intese con lo stato: diritto delle confessioni religiose o libera scelta del Governo?», in wwwstatoechiese.it, D’anDrea, l., «eguale libertà ed interesse alle intese delle confessioni religiose: brevi note a margine della sent. cost. n. 346/2002», in Dir. eccl., n. 2/2004; Franco, a., «confessioni religiose senza intesa e discriminazioni legislative», in Dir. Soc., n. 2/1991. con riguardo alla relazione tra libertà re-ligiosa e materia urbanistica, v. anche buscema, l., «la libertà di culto nella repubblica delle autonomie», in Rivista di diritto delle autonomie territoriali, n. 3/2016, pp. 503 e segg.

25 cfr., ad es., la decisione n. 440/1995, in cui la consulta ha ribadito l’indifferenza di tale criterio

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allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa cui eventual-mente si appartenga, cosicché non è possibile attribuire rilevanza, in vista della disciplina giuridica, all’esistenza di reazioni sociali differenziate» 26.

3. inparticoLare: LaquestioneDeisimboLireLiGiosi neGLispazipubbLici

nell’ambito del diritto costituzionale, la questione dei simboli religiosi è quanto mai spinosa e abbraccia molteplici aspetti, non necessariamente ricon-ducibili, peraltro, ad un unico genus.

nondimeno, per quanto riguarda più specificatamente il caso italiano, i principali contrasti sono sorti con riguardo all’ostensione del crocifisso negli spazi pubblici e, soprattutto, nelle aule scolastiche 27.

per quanto riguarda il dato normativo, per la verità, salvo il disposto di due decreti regi, rispettivamente del 1924 e del 1928, sostanzialmente assente è qualsiasi riferimento all’ostensione del crocefisso in tali spazi. conseguente-mente, anche in questo caso, è massimamente al diritto pretorio (costituzio-nale, ma anche civile, penale e amministrativo) che occorre guardare al fine di ricostruire lo stato dell’arte con riferimento all’ordinamento italiano.

Tali decreti, in particolare, concernono gli arredi scolastici e le altre dota-zioni della scuola e prevedono, tra gli altri, appunto, il crocifisso 28.

la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate circa l’attuale vigen-za delle norme in questione 29 – fonti di rango non legislativo adottate in un

periodo storico in cui radicalmente diverse erano le relazioni dello stato sia con il fatto religioso che con la santa sede – non giungendo, peraltro, ad una

26 per quanto riguarda il cd. criterio numerico, può ancora richiamarsi la già citata decisione

n. 508/2000, con cui la corte ha ritenuto doveroso apprestare una tutela verso ogni divinità, senza attribuire rilevanza alcuna alla concreta cifra di adepti verso ogni fede, anche come conse-guenza dei canoni di eguaglianza ed imparzialità.

27 altri casi di rilievo si sono posti con riferimento ai seggi elettorali e alle aule giudiziarie (v. anche

la nota n. 36).

28 Insieme al ritratto di s. M. il re. Il riferimento è ai decreti n. 965/1924 e n. 1297/1928,

rispet-tivamente per la scuola elementare e media. a riguardo, v. le brevi, acute osservazioni di tosi, r., «Il crocefisso, il pallottoliere e gli altri arredi scolastici», in www.forumcostituzionale.it.

29 v. cimbaLo, G., «sull’impugnabilità delle norme relative all’esposizione del crocifisso nelle

scuole pubbliche», in r. bin, G. bruneLLi, a. puGiotto, p. veronesi (a cura di), La laicità

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unanime conclusione, ma assumendo posizioni accostabili a quanto affermato in sede giurisprudenziale dal giudice ordinario e amministrativo.

da un lato, infatti, l’ordinanza del Tar del veneto, sez. I, n. 56/2004 (che si inserisce nel cd. caso Lautsi, su cui v. infra) fa proprie le conclusioni del parere del consiglio di stato del 27 aprile 1988, n. 63 (adunanza della sezio-ne II), per cui le norme in questiosezio-ne «sono preesistenti ai patti laterasezio-nensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi», nulla essendo stabilito nei patti lateranensi relativamente all’esposizione del crocifisso «nelle scuo-le o, più in generascuo-le negli uffici pubblici, nelscuo-le auscuo-le dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il crocifisso o la croce si trovano ad essere esposti». conse-guentemente, prosegue il giudice amministrativo, le modificazioni «apportate al concordato lateranense, con l’accordo, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, non contemplando esse stesse in alcun modo la materia de qua, così come nel concordato originario, non possono influenza-re, né condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi».

dall’altro lato, invece, la corte di cassazione, la quale, nella decisione n. 439/2000 (sez. Iv penale), ha preferito un’altra interpretazione, per la quale i due decreti troverebbero fondamento nel principio della religione cattolica come sola religione dello stato, contenuto nell’art. 1 dello statuto albertino; principio che, secondo la cassazione «proprio il punto 1 del protocollo addi-zionale degli accordi di revisione del 1984 considera espressamente – se pur ve ne fosse stato bisogno dopo l’entrata in vigore della costituzione – non più in vigore, con conseguenti ricadute implicite sulla normativa secondaria derivata» 30.

Una rilevante parte della comunità scientifica ha aderito all’una o all’altra posizione. non sono, tuttavia, mancate ulteriori voci in (quantomeno parzia-le) disaccordo con tali ricostruzioni.

In particolare, è stato osservato che «non è così scontato sostenere (...) che i regi decreti degli anni venti (...) fossero così strettamente legati alla confessionalità dello stato – intesa nel senso di istituzionale legame di ap-partenenza dello stato con la religione cattolica (... considerata non più in vigore dal protocollo addizionale all’accordo del 1984) – da potere parlare

30 a riguardo, v. la ricostruzione di Fiorita, n., «la questione del crocifisso nella

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di vero e proprio contrasto tra la ratio delle rispettive norme» 31. secondo

tale filone dottrinale, in particolare, non si potrebbe desumere automati-camente l’abrogazione tacita dei regi decreti concernenti l’ostensione del crocifisso dal mero venir meno del principio della religione cattolica come religione di stato.

per altri, le norme regolamentari in questione troverebbero «una confer-ma di tipo consuetudinario, potendosi agevolmente riscontrare sul punto sia la diuturnitas, sia l’opinio iuris ac necessitatis» 32, confermando dunque, la attuale

vigenza delle disposizioni ivi contenute.

per quanto riguarda la questione dell’esposizione del crocifisso nei luo-ghi pubblici, questa ha interessato diversi giudici (interni e internazionali) e tale vicenda ha determinato, nell’adozione delle decisioni giurisdizionali, l’accoglimento di diverse tesi, talune peraltro inconciliabilmente contrastanti l’una con l’altra quali, ad esempio, quella di un crocifisso quale simbolo mas-simamente religioso o di simbolo prevalentemente culturale, espressivo dei valori nazionali italiani.

secondo l’orientamento più risalente (che è stato, poi, parzialmente «ri-scoperto» in occasione del citato caso Lautsi), il crocifisso rappresenterebbe il simbolo «della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale» 33, indipendentemente dalla specifica confessione religiosa e

a prescindere dal significato che ad esso viene attribuito dai credenti.

Il consiglio di stato, con tale provvedimento, ha assegnato, dunque, al simbolo cristiano un ruolo sociologico, culturale, rappresentativo di deter-minati valori che contraddistinguono un determinato gruppo a prescindere dal loro concreto credo, rappresentativo, piuttosto, della tradizione culturale italiana tout court.

diversamente, la corte di cassazione ha, con la già citata decisione n. 439/2000, rigettato l’opinione per cui la presenza del crocifisso potesse rite-nersi giustificata in quanto rappresentativa di un’identità culturale, valutando

31 marchei, n., «la vigenza delle norme regolamentari a seguito dell’entrata in vigore della

car-ta costituzionale», in r. bin, G. bruneLLi, a. puGiotto, p. veronesi (a cura di), La laicità

crocifissa?..., op. cit., p. 203.

32 oLivetti, M., «crocifisso nelle scuole pubbliche: considerazioni non politically correct», in www.

forumcostituzionale.it, 4 dicembre 2001, p. 2, la cui asserzione viene peraltro ritenuta «indimo-strata (...) essendo al contrario generalmente ammesso che la situazione di fatto è molto artico-lata» da casusceLLi, G., «Il crocifisso nelle scuole...», op. cit., alla nota n. 48.

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insostenibile l’attribuzione a tale simbolo di un «valore simbolico di un’intera civiltà o della coscienza etica collettiva».

Tuttavia, il caso principale – che ha dato origine ad un rinnovato interes-se della comunità scientifica nei confronti della tematica sui simboli religiosi negli spazi pubblici – è il cd. caso Lautsi, il quale, sin troppo noto, verrà in questa sede soltanto ricostruito sommariamente 34.

la vicenda giudiziaria trae la propria origine dal respingimento della ri-chiesta della signora Lautsi, cittadina italiana di origine finlandese, volta alla rimozione del simbolo religioso dalle aule scolastiche frequentate dai propri figli 35.

avverso la decisione negativa da parte del dirigente scolastico, la cittadina decideva di proporre ricorso al Tar territorialmente competente.

Il Tar del veneto, tuttavia, rigettava il ricorso, ritenendo che «il croci-fisso inteso come simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale – elemento questo immediatamente percepibile – oltre che espressione di al-cuni principi laici della comunità – il che richiede invece un ragionevole sforzo interpretativo – può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello stato repubblicano» 36.

a seguito di tale decisione, la sentenza veniva impugnata dinnanzi al consiglio di stato e nuovamente rigettata in quanto «in Italia, il crocifisso è

34 numerosissimi sono stati i contributi della dottrina, non soltanto italiana, avente ad

ogget-to il caso Lautsi. Ex multis, v. citriGno, a., «esposizione del crocifisso e principio di laicità dello stato: il contributo del caso lautsi», reperibile all’Url ww2.unime.it/annalieconomia/ file/num1/citrigno.pdf, nonché in Annali della Facoltà di Economia v. 1/2011; spaDaro, a., «la sentenza «lautsi» sul crocefisso: summum jus, summa iniuria?», in dpce, n. 1/2010, p. 198; musseLLi, l.; bianca ceFFa, c., Libertà religiosa, obiezione di coscienza e giurisprudenza

costitu-zionale, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 65 e segg.; puppinck, G., «The case of lautsi v Italy:

a synthesis», in ssrn, n. 3/2012; pierik, r.; vanDer burG, W., «The neutral state and the Mandatory crucifix», in Religion & Human Rights 6.3/2011, pp. 267-272.

35 la tematica relativa all’esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici si è posta non soltanto nelle

aule scolastiche quali sede del servizio educativo ma anche in quanto seggi elettorali, per cui la corte di cassazione ha espresso che fosse giustificato il rifiuto dello scrutatore di adempiere al proprio dovere in presenza di un crocifisso (sent. n. 439/2000). Inoltre, la problematica si è posta anche con riferimento all’adempimento del proprio ufficio di un magistrato (nel Tribunale di camerino), che si è rifiutato di svolgere le proprie funzioni fintantoché nelle aule giudiziarie non fosse stato tolto il crocifisso o, in alternativa, consentito di apporre ulteriori simboli religiosi (nel caso di specie, la Menorah ebraica). a riguardo, v. funditus la ricostruzione di sicarDi, s., «Il principio di laicità...», op. cit., pp. 555 e segg.

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atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di auto-nomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana». Inoltre, aggiungeva il giudice amministrativo, «non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordina-mento dello stato».

concludeva, infine, il consiglio di stato, che «nel contesto culturale ita-liano, appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti, più di esso, a farlo; e l’appellante del resto auspica (e rivendica) una parete bianca, la sola che alla stessa appare particolarmente consona con il valore della laicità dello stato» 37. la decisione di esporre il crocifisso nelle aule delle scuole

pub-bliche non si pone, dunque, in contrasto con il principio di laicità dello stato a parere del giudice amministrativo 38.

la vicenda giudiziaria è, poi, arricchita da una ordinanza della corte co-stituzionale, chiamata a valutare la compatibilità a costituzione delle norme relative al crocifisso contenute nei citati decreti regi del 1924 e 1928. con tale ordinanza, la consulta ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legit-timità costituzionale poiché tali norme sarebbero «prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo» della corte 39. secondo la

consulta, invero, l’ordinanza di rinvio avrebbe operato una impropria

transla-tio iudicii su disposizioni di rango legislativo, proponendo una quaestransla-tio avente

ad oggetto in realtà norme regolamentari. Invero, il contesto legislativo 40 fa un

generico riferimento all’arredo scolastico – ponendo in capo ai comuni

l’ob-37 sentenza n. 556 del 2006, sez. vI del consiglio di stato.

38 sulla questa giurisprudenza amministrativa, v. anche biGnami, M., «principio di laicità e

neu-tralità religiosa: l’esperienza del giudice amministrativo», in www.rivistaaic.it.

39 corte cost., ord. n. 389/2004.

40 Il riferimento è al decreto legislativo n. 297/1994, recante «Testo Unico delle disposizioni

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bligo di fornire, tra l’altro, anche l’arredamento –, senza, però, specificare cosa debba intendersi per tale locuzione. l’obbligo di esposizione del crocifisso, dunque, non risulta da alcuna disposizione di rango primario, essendo, invece, previsto, soltanto da fonti di rango regolamentare.

Il quadro si completa con le due decisioni della corte europea dei diritti dell’uomo cui la cittadina Lautsi ricorse. In particolare, la prima sentenza del 3 novembre 2009 affermò la fondatezza del ricorso, ribaltando l’impostazione dei due giudici amministrativi italiani.

In tale decisione, la corte edU ha ritenuto l’ostensione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche contraria a quanto previsto dall’articolo 2 del primo protocollo addizionale – ossia il diritto dei genitori di assicurare l’educazione e l’insegnamento dei figli secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche – in combinato disposto con l’articolo 9 della convenzione euro-pea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che sancisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

In particolare, secondo la sezione seconda della corte di strasburgo, «la scuola non dovrebbe essere il teatro di attività missionarie o di predicazione; dovrebbe essere un luogo di incontro di diverse religioni e convinzioni filo-sofiche, dove gli allievi possono acquisire conoscenze sui loro pensieri e sulle loro rispettive tradizioni».

la corte, nello specifico, non ha ritenuto condivisibile l’assunto, sposato dai giudici amministrativi italiani, del crocifisso quale simbolo delle tradizioni culturali italiane.

viceversa, secondo il giudice internazionale, il crocifisso trascenderebbe tale «funzione»: gli studenti 41, invero, sarebbero costretti a fruire del servizio

di istruzione scolastica pubblica in un ambiente influenzato da una determi-nata confessione religiosa, in contrasto con i due diritti enunciati nella carta e nel protocollo addizionale.

Inoltre, la condotta tenuta dallo stato italiano è stata valutata come in-compatibile con il dovere di neutralità nell’esercizio delle funzioni pubbliche (nella specie, quella dell’istruzione).

Tale sentenza, tuttavia, è stata rovesciata dalla sentenza del 18 marzo 2011 dalla Grande Chambre a seguito del rinvio richiesto dal Governo italiano, che ha non ha ritenuto sussistente (a maggioranza di quindici giudici contro

41 la cui figura è considerata particolarmente sensibile in quanto giovani cittadini in formazione

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due) alcuna violazione né dell’articolo 9 della convenzione né dell’articolo 2 del protocollo addizionale. secondo la decisione in questione, non sarebbe ri-levante determinare se il simbolo del crocifisso abbia altri significati al di là di quello religioso. ciò che rileva secondo il giudice convenzionale, è la non sus-sistenza, nel caso di specie, di «elementi che attestino l’eventuale influenza che l’esposizione di un simbolo religioso sui muri delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni» 42; non è quindi ragionevolmente possibile affermare, per

la Grande camera, se essa abbia o meno un effetto su giovani cittadini le cui convinzioni siano in fase di formazione.

la corte riconosce, poi, che la ricorrente possa vedere nell’esposizione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica frequentata dai suoi figli una mancanza di rispetto da parte dello stato del suo diritto di assicurare l’educazione e l’inse-gnamento di costoro conformemente alle sue convinzioni filosofiche. Tuttavia, «la percezione soggettiva della ricorrente non può da sola essere sufficiente a caratterizzare una violazione dell’articolo 2 del protocollo n° 1».

naturalmente, dalla vicenda è scaturito un notevole interesse da parte della comunità scientifica, anche per la decisione che «meno ha deciso», ossia l’ordinanza di inammissibilità della corte costituzionale.

In particolare, secondo alcuni, una volta «superato lo scoglio dell’am-missibilità, la sorte della quaestio legitimitatis promossa dal Tar veneto fos-se prevedibilmente fos-segnata» 43. sarebbe stata, dunque, volutamente prescelta

la strada del non liquet da parte della corte costituzionale, perseguendo una strada «non obbligata». secondo tale orientamento, apparirebbe evidente un

continuum tra la norma legislativa e quella regolamentare, tale per cui bene

avrebbe potuto la corte valutare – alla stregua di una fonte di rango legislati-vo – i regi decreti e dichiararli illegittimi costituzionalmente.

secondo altri, viceversa, la decisione in rito del giudice delle leggi sarebbe stata una scelta inevitabile, in quanto i due regi decreti in questione «non pos-sono essere accreditati della forza di legge», ma soprattutto, non costituiscono «diritto vivente» di origine regolamentare, in quanto «difficilmente si può immaginare che il significato di una legge (sia pur connotata da una funzione prevalentemente ricognitiva, come è proprio di un testo unico 44) si consolidi

42 v. in particolare il punto n. 66.

43 puGiotto, a., «sul crocifisso la corte costituzionale pronuncia un’ordinanza pilatesca», in

www.forumcostituzionale.it, p. 1, nonché in Diritto e giustizia, n. 3/2005.

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sulla base di un regolamento di settant’anni precedente» 45. l’autore, invero,

giunge, eloquentemente, a ritenere persino «macabro» il discorrere di diritto vivente nel caso in esame, ritenendo «tutte cose morte», salvo la bandiera e il crocifisso, gli elementi di arredo contenuti nelle fonti regolamentari 46.

nello stesso senso, secondo un altro percorso argomentativo, si esprime anche un altro autore, per il quale non sarebbe stato possibile – al fine della

translatio iudicii – l’operatività del meccanismo del «diritto vivente

regolamenta-re» 47, in quanto non sarebbe sufficiente «un generico nesso tra legge e fonte

se-condaria (nesso sempre esistente fuori dall’ipotesi del regolamento contra legem); ma è indispensabile un quid pluris, ovverosia che la legge viva nel significato mutuato dalla stessa fonte regolamentare». nel caso di specie, tale particola-re legame mancheparticola-rebbe, in quanto non sussisteparticola-rebbe, secondo tale dottrina, la «imprescindibile integrazione, l’indispensabile incorporazione normativa, la neces-saria calcificazione tra fonti, che sola giustifica l’operatività del meccanismo» 48.

non sono mancate, poi, voci per cui – nonostante la pronuncia di rito – la corte abbia «tradito una sorta di propensione a favore della sussistenza del rilievo di legittimità sollevato»: queste non rappresenterebbero altro, dunque, che un velato monito al parlamento di provvedere attraverso una legge, in di-rezione di un abrogazione delle norme secondarie in questione, che «si espri-ma apertamente a favore dell’assenza di simboli religiosi in luoghi pubblici» 49.

come è ovvio, tuttavia, le attenzioni degli studiosi si sono concentrate, in maggior misura, su quanto stabilito, da un lato, dai giudici amministrativi ita-liani e, dall’altro, dal giudice convenzionale con la propria doppia pronuncia che ha, alla fine, avallato la condotta dello stato italiano.

numerose sono state, in particolare, le critiche mosse alla sentenza di primo grado pronunciata dal Tar del veneto. Questa, lungi dal muoversi

45 bin, r., «Inammissibile, ma inevitabile», in r. bin, G. bruneLLi, a. puGiotto, p. veronesi

(a cura di), La laicità crocifissa?..., op. cit., p. 37.

46 v. anche la posizione, critica, di casusceLLi, G., «Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello

stato e ‘regola della precauzione’», in www.olir.it, pp. 12 e segg.

47 su cui v. esposito, c., «diritto vivente, legge e regolamento di esecuzione», in Giur. Cost.,

n. 1/1962, pp. 605 e segg.; nonché carLassare, l., «Il diritto vivente di origine regolamentare all’esame della corte», in aa.vv., Giudizio «a quo» e promovimento del processo costituzionale, atti del seminario di roma, palazzo della consulta, 13-14 novembre 1989, Milano 1990, pp. 83 e segg.

48 F. beneLLi, «Il fine non giustifica il mezzo», in r. Bin, G. bruneLLi, a. puGiotto, p. vero

-nesi (a cura di), La laicità crocifissa?..., op. cit., pp. 29-30.

49 chizzoniti, a. G., «Identità culturale e religiosa degli italiani ed esposizione del crocifisso

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soltanto sul terreno giuridico, trascende da tale ambito, lasciando l’impres-sione di avere avuto la necessità di motivare un esito, presumibilmente già pre-scelto: in altre parole, pare esservi stato «uno sconfinamento dei giudici in ambiti del tutto estranei alla loro competenza; il ruolo delle corti non è evidentemente quello di avventurarsi nella speculazione teologica e neppure, più modestamente, quello di fornire un significato ai simboli religiosi» 50.

numerosi sono, invero, i passaggi del giudice amministrativo in cui scar-si risultano essere gli ancoraggi o i riferimenti a norme giuridiche. viceversa, non mancano le ricostruzioni «teologiche» volte a determinare il significato del crocifisso 51, per cui lo stesso sarebbe un simbolo «in cui si possono identificare

numerose (anche se probabilmente non tutte) confessioni religiose che si rifanno alla figura del cristo e che, in certo qual modo, costituisce quindi anche il segno del loro comune denominatore; di conseguenza si può e deve escludere che essa vada riferita alle peculiarità di una soltanto delle varie denominazioni cristiane, nemmeno di quella cattolica»; o un approccio «storico»: secondo il Tar, invero, «a saper mirare la storia, ponendosi cioè su di un poggio e non rimanendo con-finati a fondovalle, si individua una percepibile affinità (non identità) tra il «noc-ciolo duro» del cristianesimo, che, privilegiando la carità su ogni altro aspetto, fede inclusa, pone l’accento sull’accettazione del diverso, e il «nocciolo duro» della costituzione repubblicana, che consiste nella valorizzazione solidale della libertà di ciascuno e quindi nella garanzia giuridica del rispetto dell’altro. la sin-tonia permane anche se attorno ai due nuclei, entrambi focalizzati sulla dignità dell’uomo, si sono nel tempo sedimentate molte incrostazioni, alcune talmente spesse da occultarli alla vista, e ciò vale soprattutto per il cristianesimo» 52.

Ma ciò che maggiormente non convince, in tale decisione, è l’improprio richiamo al principio di laicità: se in un primo momento, invero, il giudice

50 mancini, s., «la contesa sui simboli: laicità liquida e protezione della costituzione», in www.

forumcostituzionale.it, p. 4; ora anche in s. canestrari (a cura di), Laicità e diritto, Bononia University press, Bologna, 2007, pp. 145 e segg.

51 Il consesso premette, invero, che il crocifisso costituisce anche «un simbolo storico-culturale,

e di conseguenza dotato di una valenza identitaria riferita al nostro popolo; pur senza voler scomodare la nota e autorevole asserzione secondo cui «non possiamo non dirci cristiani», esso indubbiamente rappresenta in qualche modo il percorso storico e culturale caratteristico del nostro paese e in genere dell’europa intera e ne costituisce un’efficace sintesi».

52 Il giudice veneto non si esime, poi, dall’affermare anche che «difficilmente si può negare che la

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amministrativo afferma come «laicità o aconfessionalità non significa affatto l’opposto di religione o religiosità, ma più semplicemente che lo stato demo-cratico riconosce una valenza autonoma alla sfera religiosa come estranea alla sua volontà di determinazione», in un passaggio successivo viene sostenuto che «nell’attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un’evoluzione storica e culturale, e quindi dell’identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, egua-glianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello stato, principi questi che innervano la nostra carta costituzionale».

attraverso tale brano, il Tar del veneto pare volere invertire i termini, sembrando ritenere la laicità una derivazione di una precisa religione – quella cristiana 53 – e non il baluardo posto a garanzia dell’uguaglianza di tutte le

con-fessioni nell’imparzialità dell’azione statale, quasi a ricostruire – in una sorta di ossimoro giuridico – una laicità «confessionalizzata».

altri autori hanno, poi, osservato un’irrimediabile contraddittorietà degli argomenti utilizzati nella motivazione, volti ad attribuire il significato al croci-fisso, di modo che «l’autorità giudiziaria sceglie i significati funzionali alla tesi da dimostrare (la compatibilità del simbolo con il principio di laicità e relega tutti gli altri – compreso quello più strettamente confessionale –nel limbo del «solipsismo interpretativo» privo di tutela giuridica e costituzionale» 54.

In maniera non dissimile da quanto ritenuto dal giudice di primo grado si esprimeva, poi, il consiglio di stato in sede di appello, riaffermando il princi-pio per cui non potrebbe parlarsi di una sola laicità che prescinda dalla cultura e dalle tradizioni nazionali, per poi ritenere che «in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine reli-giosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della per-sona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di ri-fiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana» 55. la sentenza

del massimo organo di giustizia amministrativa, dunque, confermava

l’impo-53 sembrando fare riferimento al «date a cesare quello che è di cesare e a dio quello che è di dio»

(Mt 22,21; Mc 12,17; lc 20,25).

54 moreLLi, a.; porcieLLo, a., «verità, potere e simboli religiosi», in www.forumcostituzionale.it,

p. 15.

55 aderisce a tale tesi LaGrotta, I., «Brevi spunti di riflessione alla luce della decisione del

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stazione del Tar per cui il crocifisso – simbolo anche religioso –quantomeno in Italia rappresenta i valori che contraddistinguono l’ordinamento giuridico e sociale del paese, dichiarando, dunque, non contrastante con il principio di laicità dello stato l’esposizione dello stesso nelle aule delle scuole pubbliche.

la dottrina, poi, ha evidenziato un ulteriore aspetto comune ai due prov-vedimenti – quantomeno stridente con i precetti costituzionali, spesso invo-cati dai due giudici – per cui, posto che il crocifisso sia idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili tipici della nazione, «nel contesto cultu-rale italiano, appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti, più di esso, a farlo» 56.

Invero, secondo alcuni, il giudice amministrativo avrebbe «sorpren-dentemente trascurato quel tricolore pure battezzato dall’art. 12 cost. quale esclusiva bandiera della repubblica italiana, la cui descrizione/prescrizione, contenuta (...) tra i principi fondamentali della carta costituzionale, è servita a ‘irrigidire l’emblema della nazione, il suo simbolo identitario, impedendo che una maggioranza politica (o religiosa) determinata vi aggiunga i suoi simbo-li’» 57.

Tale opinione, tuttavia, non è condivisa unanimemente dalla dottrina: di contro è stato osservato, infatti, che il disposto dell’articolo 12 della costitu-zione non deve «essere assoggettato ad una interpretacostitu-zione fondamentalistica: già ora esso non viene inteso in questo senso, atteso che uno status analogo alla bandiera italiana è ormai riconosciuto a quella dell’Unione europea, che pure non è menzionata dall’art. 12, senza che ciò ponga problemi di legittimità costituzionale» 58.

l’autore in questione, in particolare, desume che non soltanto il tricolore possa avere rilievo simbolico ufficiale nella sfera pubblica, per cui anche il cro-cifisso, che rappresenta la tradizione religiosa del popolo italiano (presupposta dall’art. 7 della costituzione), ben potrebbe aspirare a tale riconoscimento.

Tuttavia, tale versione non convince appieno e ciò per alcuni aspetti. anzitutto, appare obiettivamente difficile l’accostamento – in verità, eteroge-neo – tra una bandiera e un simbolo religioso, solo la prima realmente in gra-do di rappresentare la nazione, a maggior ragione se è il gra-documento

fondati-56 secondo quanto espresso dal consiglio di stato.

57 moreLLi, a.; porcieLLo, a., «verità, potere...», op. cit., p. 16. nello stesso senso e citato in tale

brano, v. anche bin, r., «Inammissibile, ma inevitabile...», op. cit., p. 40.

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vo del patto sociale a contemplarlo espressamente (un’autrice fa riferimento allo «stretto legame tra bandiera e costituzione, tra unità costituzionale e suo simbolo» 59); e ciò soprattutto in quanto è il tricolore (e non il crocifisso) ad

apparire in grado di rappresentare i valori fondanti della nazione in maniera scevra da alcun riferimento ad una particolare confessione religiosa 60.

In secondo luogo, anche a considerare la bandiera dell’Unione europea (e, anche qui, si badi, trattasi di una bandiera, dunque un simbolo religio-samente neutro), questa risulta in ogni caso previsto da una disposizione di legge 61, a differenza che il crocifisso, contemplato, come rilevato, soltanto da

fonti secondarie la cui attuale vigenza è revocata in dubbio da più di una voce. Infine, soltanto un simbolo previsto in costituzione può dirsi realmente rappresentativo dell’essenza di un popolo, ove, viceversa, il crocifisso (come qualunque altro simbolo religioso) potrebbe, al più rappresentare i valori sottostanti a quella precisa religione, escludendo, dunque, tutti quanti non si identifichino negli stessi, in spregio a un dictum espresso dalla corte costi-tuzionale, ossia il divieto di applicazione del principio quantitativo nell’azione dello stato in materia religiosa 62. come rilevato da una decisione del giudice

costituzionale riguardante l’esposizione delle bandiere, le stesse «valgono sol-tanto quale simbolo identificatore d’un determinato stato e, se mai, di precisi, inconfondibili ideali dai quali muove il popolo e, conseguentemente, la sua sovranità» 63.

se si passa a considerare la giurisprudenza internazionale, è evidente come la prima decisione della corte europea dei diritti umani abbia segnato

59 Groppi, T., «articolo 12» (commento), in r. biFuLco, a. ceLotto, m. oLivetti (a cura di),

Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, vol. I, p. 306.

60 com’è noto, inoltre, la carta costituzionale italiana non contiene alcun preambolo facente

rife-rimento alla cd. invocatio Dei, a differenza di altri paesi quali, ad esempio, la svizzera, in cui viene invocato «il nome di dio onnipotente». peraltro, tale invocazione, non potrebbe ritenersi indi-rizzata verso una sola, ben precisa, Weltanschauung, quella cristiana, che nondimeno permea la storia della confederazione elvetica: invero, come è stato osservato, «in una comunità nazionale nella quale coesistono diverse religioni, anche non cristiane e diverse visioni del mondo, non è possibile – se si vuole garantire la libertà morale e la libertà religiosa – che il patto costituzionale si orienti esclusivisticamente verso i valori della morale cristiana o che tragga dal cristianesimo i canoni ermeneutici fondamentali per interpretare le norme costituzionali» (paciLLo, v., «l’in-vocazione a dio nel preambolo della costituzione federale svizzera», in p. becchi, v. paciLLo (a cura di), Sull’invocazione a Dio nella Costituzione federale e nelle Carte fondamentali, lugano, eurpress, 2003, p. 100).

61 la legge n. 22 del 5 febbraio 1998. 62 cfr. supra.

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un momento di soluzione di continuità con quanto statuito a livello interno. la qualcosa era ben prevedibile, in quanto si poneva nel solco di una giuri-sprudenza abbastanza solida, come si vedrà a breve.

In particolare, secondo la dottrina, proprio in ragione di tale filone giu-risprudenziale – unitamente anche alle difese del Governo italiano che, inav-vertitamente, sembravano aver prestato il fianco al ragionamento del giudice convenzionale in quanto hanno concluso ribadendo l’appartenenza del croci-fisso alla categoria dei simboli religiosi – «la repubblica italiana, benché lai-ca, ha liberamente deciso di mantenere l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche per differenti motivi (...) (configurando) una vera e propria scelta di politica religiosa» 64.

nel ritenere violati i diritti di cui all’art. 2 e 9 rispettivamente del proto-collo addizionale e della convenzione, la corte edU concludeva che lo sta-to debba «astenersi dall’imporre, anche indirettamente, credenze nei luoghi dove le persone sono dipendenti dallo stato o anche nei posti in cui le persone possono essere particolarmente vulnerabili».

Questo è, in particolare, il caso degli spazi scolastici pubblici, poiché il momento dell’istruzione degli alunni costituisce, secondo il giudice, «un set-tore particolarmente sensibile». conseguentemente, la presenza nelle aule del crocifisso, in quanto avente un ben preciso significato religioso, può risultare «sconvolgente emotivamente per allievi di altre religioni o per coloro che non professano alcuna religione. Questo rischio è particolarmente presente negli allievi che appartengono a minoranze religiose». In tale caso, la corte chia-ma in causa il risvolto negativo della libertà religiosa, che non può concepirsi come limitata all’assenza di servizi o di insegnamenti religiosi, ma «si estende alle pratiche e ai simboli che esprimono, in particolare o in generale, una cre-denza, una religione o l’ateismo. Questo diritto negativo merita una protezio-ne particolare se è lo stato che esprime una credenza e se la persona è messa in una situazione in cui non può liberarsi o può farlo soltanto con sforzi e con sacrifici sproporzionati» 65.

poste queste premesse – considerando anche la precedente giurispruden-za della corte edU in materia – è giocoforgiurispruden-za, per la corte, ritenere violati i

64 bartoLe, s., «simbolo religioso, simbolo passivo, simbolo civile: le metamorfosi forensi del

crocifisso», in Diritti umani e diritto internazionale, n. 1/2010 p. 68.

65 v., a riguardo, ruotoLo, M., «la questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza della

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diritti invocati dalla cittadina italiana in conseguenza della scelta di mantenere esposto il crocifisso nelle aule scolastiche.

la decisione della corte è apparsa volta ad operare un bilanciamento tra la libertà religiosa del singolo e la pretesa amministrativa (l’esposizione del crocifisso) nell’ambito del diritto all’istruzione, facendo leva sul «pluralismo educativo», in un quadro in cui l’attività delle scuole pubbliche debba favorire «l’inclusione piuttosto che l’esclusione», sulla base dei principi ispiratori della convenzione medesima.

dalla decisione della corte, la dottrina ha tratto alcune conseguenze, prima fra tutti «l’impossibilità di imporre, come ‘obbligatoria’, l’esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche». Inoltre, sarebbe stato possibile derivare, anche, dalle affermazioni della corte, l’impossibilità di esporre il crocifisso in ogni caso, tenuto conto che «il ‘diritto negativo’ di coloro che professano una diversa religione (o non professano alcuna religione) merita una ‘protezione particolare’ specie se ‘la persona è messa in una situazione in cui non può libe-rarsi o può farlo soltanto con sforzi o sacrifici sproporzionati’» 66.

dalla non conformità al dettato convenzionale dell’obbligo di esposizio-ne del crocifisso, non sarebbe derivabile, tuttavia, secondo tale dottrina, un divieto generalizzato dello stesso. resterebbe, probabilmente, la possibilità per cui «lo stato deve lasciare alla libera autodeterminazione delle singole comunità scolastiche – non come espressione della semplice maggioranza, ma nel loro complesso (agli studenti, ai genitori e agli insegnanti di ciascuna clas-se) – la decisione di esporre il crocifisso, di rimuoverlo o di appendere sulle pareti altri simboli religiosi o areligiosi» 67.

Tale sentenza, come accennato, è stata ribaltata con la decisione della

Grande Chambre della corte edU, la quale ha, sorprendentemente,

sconfessa-to anche alcuni propri rilevanti precedenti, dichiarando che la condotta dello stato italiano non avesse violato i diritti umani invocati dalla ricorrente, in quanto se «è vero che prescrivendo la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche – il quale, che gli si riconosca o meno un ulteriore valore simbolico laico, rinvia indubbiamente al cristianesimo –, la regolamentazione conferisce alla religione maggioritaria del paese una visibilità preponderante nell’ambiente scolastico». Tuttavia, secondo la corte, «ciò non è di per sé

66 Ibid., p. 10.

67 ranDazzo, B., «laicità ‘positiva’ e crocifisso nelle aule scolastiche: incostituzionalità dell’obbligo

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sufficiente a denotare un processo di indottrinamento da parte dello stato convenuto e a provare una inosservanza di quanto prescritto».

la corte, in tale decisione, ha fatto leva sull’assunto per cui, in europa, non può trovarsi una definizione o una nozione di laicità unanimemente ac-colta o condivisa, il che consentirebbe agli stati un ampio margine di manovra in materia di rapporti con le varie chiese, secondo la cd. «dottrina del margi-ne di apprezzamento» 68, elaborata dal medesimo consesso e che permette agli

stati – sulla base del principio sussidiario – una discrezionalità che permetta loro di valutare, caso per caso, in funzione anche delle singole tradizioni tipi-che di ciascun paese 69.

nel caso di specie, la corte ha ritenuto che la scelta di esporre il crocifis-so nelle aule scolastiche non avesse travalicato tale potere dello stato italiano, in quanto tale esposizione «non è indottrinamento ma espressione dell’iden-tità culturale e religiosa dei paesi di tradizione cristiana». Fintantoché sia-no rispettate le garanzie previste dalla cedU e il divieto di indottrinamento (contrario, in particolare, all’art. 2 del protocollo addizionale), dunque, sem-brerebbe precluso alla corte, il potere di sindacare il merito di tali scelte. Tale sentenza, criticata da quanti avevano già mosso osservazioni nei confronti delle decisioni del giudice amministrativo interno, è stata, viceversa, accolta da chi ha trovato che «questa interpretazione rispecchia la diversità dello svi-luppo storico e culturale degli stati membri, rettificando l’approccio fornito dalla seconda sezione della corte di strasburgo, che, con la sua sentenza, aveva portato ad un’omologazione della protezione dei diritti umani in ambito culturale» 70.

l’impressione avuta, comunque, è «che in questa sentenza la corte abbia prima deciso quale soluzione dare alla questione sottopostale e poi trovato la

68 su cui vasta è la dottrina; v., ad es., Donati, F.; miLazzo, p., «la dottrina del margine di

apprez-zamento nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’Uomo», in www.rivistaaic.it; anrò, I., «Il margine di apprezzamento nella giurisprudenza della corte di giustizia dell’Unio-ne europea e della corte europea dei diritti dell’uomo», in aa. vv., La funziodell’Unio-ne giurisdizionale

nell’ordinamento internazionale e nell’ordinamento comunitario, edizioni scientifiche italiane,

na-poli, 2010, pp. 7 e segg.; Gori, p., Diritto comparato e dottrina del margine di apprezzamento della

CEDU, aracne, roma, 2013.

69 sebbene, nella prima decisione Lautsi, fosse stato osservato come la corte «ha dimostrato di

avere elaborato un concetto di laicità che si sente pronta ad applicare indipendentemente dal margine di apprezzamento» (teGa, d., «cercando un significato europeo di laicità: la libertà religiosa nella giurisprudenza della corte europea dei diritti», in Quad. cost. n.4/2010, p. 811.

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motivazione» 71, probabilmente anche in considerazione dell’elevato numero

di stati intervenuti a sostegno dell’Italia in tale giudizio.

Infine, un ulteriore elemento su cui ha fatto leva la corte europea dei diritti è l’argomento del crocifisso quale symbole passif 72, in sé non adeguato ad

un indottrinamento, a differenza di «un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose».

la corte europea, con un colpo solo, avrebbe cancellato la propria pre-cedente giurisprudenza 73, ritenendo la presenza di un simbolo religioso nelle

scuole pubbliche non più come elemento potenzialmente pericoloso per la tu-tela dell’ordine democratico, idoneo a determinare l’espulsione dalla scuola di alcune studentesse da una struttura di universitaria pubblica, bensì come legit-tima rappresentazione dell’identità sociale e culturale italiana. In altre parole, «con la tesi del simbolo passivo la corte sembra rivolgere un invito, ai giudici e ai legislatori nazionali, ad abbandonare un approccio di tipo ideologico alla tematica dei simboli religiosi, quello cui era ispirata anche la sua preceden-te giurisprudenza, per un approccio pragmatico e non più pregiudizialmenpreceden-te ostile al ruolo del fattore religioso nello spazio pubblico» 74.

Incidentalmente, si rileva che anche la tesi del simbolo passivo – di matri-ce americana 75 – non è stata accolta da una parte della dottrina, in quanto «la

71 conForti, B., «crocifisso nelle scuole, una sentenza che lascia perplessi», in

http://www.affa-rinternazionali.it/2011/03/crocifisso-nelle-scuole-una-sentenza-che-lascia-perplessi/.

72 Il ragionamento è stato percepito da alcuni come una banalizzazione e riduzione di ciò che

rappresenta il simbolo religioso: v. zaGrebeLsky, G., Simboli al potere. Politica, fiducia, speranza, einaudi, Torino, 2012, per cui «‘simbolo passivo’ rappresenta un ossimoro da intendersi come simbolo ‘muto, che non dice nulla di suo, che ha perso la sua anima, perché chiunque può fargli dire quello che vuole, come se fosse una marionetta’». In particolare sul crocifisso, «dopo essere stato così secolarizzato, laicizzato, sociologizzato, per poterlo comunque appendere nelle aule delle scuole e dei tribunali, lo si è addirittura zittito: simbolo muto che non simbolizza nulla, e quindi ‘inoffensivo’ perché morto. così ha stabilito la più alta giurisdizione europea dei diritti, precisando che non può perciò ‘indottrinare’ nessuno» (pp. 32 e segg.).

73 In particolare, quella sul simbolo come «signe extérieur fort».

74 cavana, p., «I simboli religiosi nello spazio pubblico nella recente esperienza europea», in www.

statoechiese.it, p. 17.

75 Il riferimento alla distinzione tra simbolo passivo e attivo si deve alla decisione Lynch vs. Donnelly,

in cui la corte suprema americana ha ritenuto che l’allestimento di un presepe su un suolo pub-blico e a spese pubbliche non violasse il primo emendamento (concernente la terzietà della legge rispetto al culto della religione, cd. Establishment clause) in quanto tale simbolo – passivo, a diffe-renza dei canti o delle preghiere – non implica una condotta attiva di chi li subisce. nella sentenza

Stone vs. Graham, viceversa, il giudice statunitense dichiarò illegittima una legge del Kentucky che

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