ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS, vol. 97, núm. 383, diciembre 2022, 1175-1196, ISSN 0210-1610, ISSN-e 2605-5147
* Pontificia Università Lateranense, Roma: [email protected] CLAUDIA IZZI*
IL PROCESSO CANONICO DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO DALLA CODIFICAZIONE
POST-CONCILIARE ALLA RIFORMA SCATURITA DALLA RIFLESSIONE
SINODALE SULLA FAMIGLIA
Fecha de recepción: 17 de febrero de 2022 Fecha de aceptación: 14 de marzo de 2022
SOMMARIO: L’evoluzione normativa che negli ultimi quaranta anni ha riguardato le cause per la dichiarazione della nullità matrimoniale si pone in stretta correlazione con la dottrina del Concilio Vaticano II e con le istanze emerse nell’ambito della riflessione sinodale sulla famiglia promossa da Papa Francesco. Si evidenzia la costante e progressiva assimilazione dei principi informatori del processo canonico, alla luce dei quali vengono prospettati alcuni perfezionamenti e sviluppi possibili.
PAROLE CHIAVE: diritto processuale canonico; dichiarazione di nullità del matri- monio; principi del processo canonico; concezione istituzionale del processo;
personalismo cristiano; pastorale giudiziaria; Dignitas Connubii; Mitis Iudex Dominus Iesus.
The Canonical Process of Nullity of Marriage from the Post-Conciliar Codification to the Reform Brought
about by the Synodal Reflection on the Family
ABSTRACT: The normative evolution which, in the last forty years has concerned the causes for the declaration of matrimonial nullity, is in close correlation with the doctrine of the Second Vatican Council and the issues which have emerged in the context of the synodal reflection on the family, promoted by Pope Francis.
The constant and progressive assimilation of the guiding principles of the cano- nical process have thereby been highlighted, in the light of which some possible improvements and developments are proposed.
Key Words: canonical procedural law; declaration of nullity of marriage; principles of the canonical process; institutional design of the process; Christian personalism;
judicial ministry; Dignitas Connubii; Mitis Iudex Dominus Iesus.
L’approssimarsi della ricorrenza dei quarant’anni dall’entrata in vigore del Codice di Diritto Canonico del 1983 costituisce un’occasione utile per riflettere sulla portata ed effettiva ricezione del dettato legislativo da parte dei destinatari, sugli apporti positivi prodotti e su quegli aspetti che, al presente, ancora richiedono di essere perfezionati o sviluppati, affinché nel progredire del tempo lo strumento normativo possa concorrere in modo sempre più adeguato, incisivo ed efficace al perseguimento delle finalità ecclesiali.
Incentrare queste considerazioni —come mi è stato richiesto— sulle disposizioni che regolano il processo canonico di nullità matrimoniale può suscitare una molteplicità di suggestioni, tenuto conto della complessità e dinamicità della materia, oggetto di larga parte dell’attività quotidiana degli operatori della giustizia ecclesiastica, oltre che del costante e pro- gressivo approfondimento da parte della giurisprudenza e della dottrina più qualificate. Come poi è noto, l’intero capitolo che nel Codice promul- gato da San Giovanni Paolo II conteneva le disposizioni speciali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale1 nel 2015 è stato oggetto di una importante riforma operata da Papa Francesco tramite il motu
1 Si tratta del capitolo I (De causis ad matrimonii nullitatem declarandam) del titolo I (De processibus matrimonialibus) della parte III (De quibusdam processibus specialibus) del libro VII (De processibus) del CIC 1983.
proprio Mitis Iudex Dominus Iesus2, che ha riformulato i cc. 1671-1691, aggiungendo i 21 articoli delle Regole procedurali annesse al documento3. Pur in un contesto celebrativo della Codificazione post-conciliare, la riflessione in materia non potrà limitarsi a prendere in esame le sole nor- me dell’epoca, ormai abrogate, né potrà focalizzarsi principalmente sulle disposizioni vigenti, trascurando il percorso che ha preceduto e preparato la recente riforma legislativa. Come è comprensibile, sin dai primi studi pubblicati sulla riforma del processo di nullità matrimoniale grande at- tenzione è stata posta sugli elementi di novità e discontinuità, mettendo giustamente in luce la sua stretta correlazione con la riflessione sinodale sulla famiglia promossa da Papa Francesco nel biennio 2014-20154. Il presente contributo prenderà necessariamente in esame un più ampio arco temporale, cercando di cogliere e delineare, almeno in alcuni tratti salienti, l’evoluzione normativa successiva al 1983 mediante un approc- cio diacronico e sintetico. Rinunciando ad ogni pretesa di esaustività in un ambito così vasto, l’intento non sarà tanto quello di ripercorrere ed evidenziare in modo compiuto e puntuale i singoli aspetti ed istituti pro- cessuali oggetto delle ultime modifiche5, ma di considerare il graduale perfezionamento della normativa processuale degli ultimi decenni nella sua continuità e quale espressione della più profonda comprensione e concreta ricezione dei principi informatori già presenti, o almeno sottesi, all’epoca della redazione dell’attuale Codice.
2 Francesco. Motu proprio [m. p.] Mitis Iudex Dominus Iesus [MIDI] sulla rifor- ma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico, 15.08.2015. Acta Apostolicae Sedis [AAS] 107 (2015), 958-970. Limitando la riflessione al diritto della Chiesa latina, non si farà diretto riferimento al m. p. Mitis et Misericors Iesus, 15.08.2015 (AAS 107 [2015], 946-957), relativo alla riforma delle norme processuali del Codex Canonum Ecclesiarum Orien‑
talium per i fedeli delle Chiese orientali cattoliche.
3 Le Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale [RP]
annesse al MIDI sono state congiuntamente emanate.
4 Cf. Manuel J. Arroba Conde. “La experiencia sinodal y la recente reforma pro- cesal en el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus”. Anuario de Derecho canónico 5 (2016): 165-191.
5 Per una trattazione sistematica del nuovo processo di nullità matrimoniale si veda Manuel Jesús Arroba Conde, Claudia Izzi. Pastorale giudiziaria e prassi proces‑
suale nelle cause di nullità del matrimonio. Cinisello Balsamo (Milano): Edizioni San Paolo, 2017.
La descritta impostazione, solo apparentemente astratta, comporta un duplice vantaggio sul piano interpretativo e propositivo. Sotto il primo profilo, l’aderenza ai «generalibus iuris principiis cum aequitate cano- nica servatis»6 assume speciale rilevanza tra le fonti di diritto supple- torio previste dal Legislatore, soprattutto nel periodo immediatamente successivo alla promulgazione dei nuovi canoni sul processo di nullità del matrimonio, quando su di essi non si è ancora formata una giuris- prudenza e prassi giudiziale convergente e consolidata, mentre rimane aperto il dibattito dottrinale su alcuni aspetti non precisati in dettaglio dal documento7. La seconda ricaduta positiva consente di superare una possibile riserva sull’apertura a nuovi sviluppi e la formulazione di pro- poste de iure condendo nella fase attuale, ancora talmente vicina alla modifica legislativa da indurre piuttosto a valutazioni de iure condito. È indubbio che la novità legislativa, allo stato, necessita ancora di essere approfondita e pienamente attuata, ma ciò non impedisce di suggerire quelle integrazioni che possano ulteriormente favorire il perseguimento degli obiettivi propri della riforma e che siano in accordo con i menzio- nati principi.
La riflessione, pertanto, si svilupperà ripercorrendo la cronologia del- le fonti normative alla luce di quei presupposti fondamentali che hanno ispirato l’attuale assetto dell’ordinamento processuale canonico e tra questi, in particolare, l’ecclesiologia comunionale di matrice conciliare, la concezione istituzionale del processo canonico, la visione personali- sta del matrimonio e del processo, la dimensione pastorale dell’attività giudiziaria nella Chiesa.
1. LA NORMATIVA SULLA DICHIARAZIONE DELLA NULLITÀ MA- TRIMONIALE NEL CODICE DEL 1983
Tra i settori disciplinari nei quali ha avuto concreta influenza la rifles- sione conciliare non è rimasto estraneo il diritto processuale del vigente Codice di Diritto Canonico, considerato «l’ultimo documento del Concilio
6 C. 19 CIC 1983.
7 Ne offre una sintesi Massimo del Pozzo. “I principi del processo di nullità ma- trimoniale”. In Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, a cura di Héctor Franceschi, Miguel A. Ortiz, Roma: ESC, 2020, 305-319.
Vaticano II»8, secondo la celebre definizione di Giovanni Paolo II. Le ri- cadute che hanno interessato, nello specifico, la materia processuale non possono circoscriversi alla sola riformulazione, modifica o introduzione di nuovi canoni, ma si estendono alla rinnovata e più profonda com- prensione anche di quelle norme ed istituti già contemplati nella prima Codificazione canonica9.
In rapporto alla concezione comunionale della Chiesa, una delle no- vità più significative nella prospettiva della valorizzazione ecclesiologica del laicato voluta dal Concilio10 è costituita dal riconoscimento in capo ai fedeli laici della capacità di essere assunti in alcuni uffici ecclesiastici11, inclusi gli uffici giudiziari, superando la preclusione del Codice pio-be- nedettino circa la possibilità di esercizio della potestà di giurisdizione da parte di chi non fosse chierico12. L’apertura già prevista dal motu proprio di Paolo VI Causas Matrimoniales, che aveva inizialmente permesso la nomina di laici di sesso maschile nell’ufficio di assessore, uditore e giudi- ce ecclesiastico per integrare il tribunale collegiale nei processi di nullità matrimoniale13, nel novo Codice viene recepita ed estesa anche alle donne e alle cause non matrimoniali14. Se, in via generale, la scelta operata at- testa un maggiore riconoscimento per il contributo che ogni battezzato può offrire nell’azione ecclesiale, in virtù delle peculiari competenze tec- niche richieste dall’attività processuale, risulta favorito anche l’apporto
8 Giovanni Paolo II. Discorso ai partecipanti al corso sul nuovo Codice di diritto Canonico, 21.11.1983. L’Osservatore Romano, 21-22.11.1983, 4; Cf. Id. Allocuzione alla Rota Romana, 26.01.1984. AAS 76 (1984), 644, n. 2.
9 Cf. Manuel J. Arroba Conde. “La orientacion personalista del proceso canónico en el CIC 1983: dificultades y retos”. In El Código de derecho canónico de 1983: bilance y perspectivas a los 30 años de su promulgación, eds. José Luis Sánchez-Girón, Car- men Peña García. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2014, 298.
10 «I laici sono soprattutto chiamati a rendere presente ed operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra se non per loro mezzo […]. Oltre a questo apostolato, che spetta a tutti i fedeli senza eccezione, i laici possono anche essere chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente con l’apostolato della gerarchia […]. Hanno inoltre la capacità per essere assunti dalla gerarchia ad esercitare, per un fine spirituale, alcuni uffici ecclesiastici» (Concilio Vati- cano II. Cost. ap. Lumen Gentium, 21.11.1964. AAS 57 [1965], 39, n. 33).
11 Cf. cc. 129 §2 e 128 CIC 1983.
12 Cf. c. 118 CIC 1917.
13 Cf. Paolo VI. m.p. Causas Matrimoniales quibus normae quaedam statuuntur ad processus matrimoniales expeditius absolvendos, 28.03.1971. AAS 63 (1971), 443, V, §1.
14 Cf. cc. 1421 §2 e 1428 §2 CIC 1983.
di speciali professionalità con dedizione prioritaria e con quell’esperienza personale di chi vive, come vocazione propria, la dimensione della seco- larità e della famiglia.
L’approfondimento del Vaticano II sulla dignità e la centralità della persona umana ha notevolmente inciso, non solo nell’ambito del diritto e della giurisprudenza matrimoniale, ma anche in quello processuale15, a partire dalle nuove disposizioni relative alla prova giudiziale volte a prevenire il rischio di un possibile conflitto tra il foro interno ed il foro esterno, secondo quanto espressamente richiesto dal Sinodo dei Vescovi del 1967 nel fissare i principi direttivi per la revisione del Codice di Di- ritto canonico16. In questa linea è sufficiente evocare l’affermazione del principio di libera proposizione della prova17 e l’ampliamento della facol- tà concessa al giudice per supplire alla negligenza delle parti adducendo prove al fine di evitare una sentenza ingiusta18. La possibilità di acquisire ogni elemento idoneo a verificare le convinzioni di coscienza dei fedeli19 in sede processuale risulta strettamente correlata al rilevante peso pro- batorio attribuito alle dichiarazioni degli stessi coniugi parti in causa e alla deposizione del teste unico, al punto di poter conseguire piena prova sulla nullità matrimoniale ove queste risultassero corroborate secondo i requisiti legali previsti20.
Ulteriore evidente progresso rispetto al precedente Codice è rappre- sentato dal riconoscimento della capacità di ogni persona, anche se non cattolica, sia essa battezzata o non battezzata, ad agire e a rispondere in un giudizio canonico21 e dalla soppressione dei limiti ad introdurre
15 Cf. Manuel J. Arroba Conde. “La orientacion personalista del proceso canónico en el CIC 1983: dificultades y retos”, o. c. in nota 9, 298-301.
16 Cf. “Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant”. Communi‑
cationes 1 (1969): 79, n. 2.
17 Cf. c. 1527 §1 CIC 1983.
18 Cf. c. 1452 §2 CIC 1983.
19 Cf. Manuel Jesús Arroba Conde y Claudia Izzi. Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio, o. c. in nota 5, 19-20. Sulla capacità delle parti di conoscere la verità, cf. Joaquín Lobell. Los procesos matrimoniales en la Iglesia. Madrid: Ediciones Rialp, 2014, 109-114.
20 Cf. cc. 1536 §2 e 1679 CIC 1983 relativi alle dichiarazioni delle parti; per il te- ste unico cf. c. 1573 CIC 1983. Con riguardo al valore probatorio delle dichiarazioni delle parti, cf. Manuel J. Arroba Conde. Diritto processuale canonico, 7.ª ed. Roma:
Ediurcla, 2020, 481-502.
21 Cf. c. 1476 CIC 1983.
il processo di nullità matrimoniale posti a carico del coniuge che abbia dato causa all’impedimento da cui dipende la nullità22. Parimenti esem- plificative di una rinnovata attenzione per la dignità della persona risul- tano le nuove disposizioni sull’obbligo di allegare ordinariamente copia del libello attoreo all’atto di prima citazione in giudizio della parte con- venuta23 e sul superamento della qualifica negativa di «contumace»24 per la parte che sceglie di non comparire in giudizio e che non incorre più in un delitto di disobbedienza, ma una dichiarazione di assenza, più rispet- tosa dell’autodeterminazione della parte circa la posizione processuale da assumere e della sua eventuale comparizione tardiva25.
La richiamata prospettiva personalistica si coniuga con la concezione istituzionale del processo canonico, inteso come strumento preordinato alla ricerca della verità sostanziale, e non meramente processuale, tra- mite la cooperazione di tutti i protagonisti del processo nel rispetto della specificità dei ruoli26. La conferma della scelta della via giudiziale per la verifica sulla validità del vincolo coniugale27, preferita rispetto a soluzioni alternative di natura extragiudiziale, attesta la considerazione del Legis- latore canonico per l’istituzione processuale quale strumento giuridico più adeguato per il perseguimento del favor veritatis e per la tutela della dignità dell’istituzione matrimoniale e delle persone dei coniugi.
Tra le novità che definiscono il ruolo e l’apporto dei diversi parteci- panti al giudizio si segnala, in particolare, la statuizione che impone al difensore del vincolo di operare secondo le esigenze della ragionevolezza e della cooperazione nella ricerca della verità oggettiva, essendo tenuto, in virtù del suo ufficio, a proporre ed esporre al giudice tutti quegli argo- menti o dubbi, seri e fondati, che rationabiliter possono addursi contro
22 Cf. c. 1971 §1, 1º CIC 1917.
23 Cf. c. 1508 §2 CIC 1983.
24 Cf. cc. 1842-1851 CIC 1917.
25 Cf. cc. 1592-1595 CIC 1983.
26 Sulla concezione istituzionale del processo canonico resta fondamentale l’inse- gnamento di Pio XII nell’Allocuzione alla Rota Romana del 2.10.1944. AAS 36 (1944), 281-290.
27 Cf. Carlos M. Morán Bustos. “El proceso canónico de nulidad matrimonial:
ratio y valoración a los 30 años de su entrada en vigor”. In El Código de derecho ca‑
nónico de 1983: bilance y perspectivas a los 30 años de su promulgación, o. c. in nota 9, 329-337.
la nullità del matrimonio28. Nella dialettica processuale l’introduzione della figura del perito privato costituisce un’utile opportunità a beneficio della legittimità del contraddittorio per la parte che sceglie di avvalerse- ne a fronte della complessità tecnica della perizia d’ufficio29; non sfugge, tuttavia, che, pur essendo designato dalla parte, anche il perito privato è tenuto ad operare nella prospettiva del fine unitario del processo cano- nico, con oggettività scientifica e nell’osservanza delle regole di deonto- logia professionale.
Non mancano, infine, disposizioni che consentono di cogliere una chiara attenzione per la dimensione pastorale del processo30. È possibi- le annoverare tra queste la previsione della figura del patrono pubblico o stabile31, messo a disposizione per offrire consulenza e patrocinio spe- cialmente nei processi matrimoniali, ed una serie di norme che mirano a favorire la celerità processuale32 e la giusta durata della causa in prima e in seconda istanza33.
2. GLI SVILUPPI NELL’ISTRUZIONE DIGNITAS CONNUBII
L’Istruzione emanata nel 2005 dal Pontificio Consiglio per i Testi Le- gislativi per la trattazione delle cause di nullità del matrimonio presso i tribunali territoriali della Chiesa latina34 chiarisce ed integra il diritto
28 Cf. c. 1432 CIC 1983. Sull’esigenza di ragionevolezza nell’operato del difensore del vincolo, si veda l’approfondito studio di Desiderio Vajani. La cooperazione del difensore del vincolo: alla ricerca della verità per il bene della Chiesa. Roma: Lateran University Press, 2003.
29 Cf. c. 1581 CIC 1983.
30 Sulla visione del processo come strumento pastorale, cf. Paolo VI. Allocuzione alla Rota Romana, 8.02.1973. AAS 65 (1973), 100-102.
31 Cf. c. 1490 CIC 1983.
32 Si pensi alle disposizioni in cui compaiono espressioni quali quam primum (cf. cc. 1453; 1459 §2; 1505 §1 CIC 1983) o expeditissime (cf. cc. 1451 §1; 1505, §4;
1413 §3; 1527 §2, 1589 §1; 1629, 5º; 1631 CIC 1983).
33 Cf. c. 1453 CIC 1983. Sulle modifiche che hanno favorito la semplificazione e la celerità della procedura, cf. Zenon Grocholewski. “Principi ispiratori del libro VII del CIC”. In I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale, a cura del Gruppo italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano: Glossa, 1998, 18-21.
34 Pontificium Consilium de Legum Textibus. Instr. Dignitas Connubii [DC] ser- vanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii, 25.01.2005. Communicationes 37 (2005), 11-92. Tra i primi studi sulla
codiciale alla luce degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nel periodo intercorso dalla promulgazione del Codice, recependo anche la dottrina espressa dai Pontefici nelle tradizionali Allocuzioni pronunciate in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario del Tribunale apostolico della Rota Romana. Sin dal preambolo del documento sono colte e pre- sentate con lucidità le istanze maturate in quegli anni, esprimendo spe- ciale apprezzamento per gli approfondimenti dottrinali ispirati ad «una prospettiva di autentico personalismo»35. Nel corpo normativo numerose sono le esplicitazioni fornite nell’orizzonte delle direttrici sopra descritte.
Emerge, in primo luogo, un reiterato richiamo al ruolo e alla respon- sabilità del Vescovo diocesano e delle figure ad esso equiparate, in quanto titolari della potestà giudiziale per l’ambito sottoposto alla loro giurisdi- zione36, ai quali non è consentito trascurare l’attività del proprio tribunale, ritenendola di natura meramente tecnica e perciò marginale nei confronti del ministero pastorale37. L’Istruzione, in effetti, non si limita a richiamare
portata della normativa si veda Carmen Peña García. “La Instrucción Dignitas Con- nubii y su repercusión en las causas canónicas de nulidad matrimonial”. Estudios Eclesiásticos 80 (2005): 645-701. Cf. Carlos M. Morán Bustos y Carmen Peña García.
Nulidad de matrimonio y proceso canónico. Commentario adaptado a la Instrucción Dignitas Connubii. Madrid: Dykinson, 2007.
35 DC, Introduzione. Communicationes 37 (2005), 12; cf. Giovanni Paolo II. Allo‑
cuzione alla Rota Romana, 27.01.1997. AAS 89 (1997), 488, n. 4.
36 In occasione della presentazione dell’Istruzione svoltasi l’8 febbraio 2005 l’Em.
mo Card. Julián Herranz osservava: «Con questo documento la Santa Sede intende an- cora una volta esercitare la sua missione d’indole universale per quel che riguarda l’am- ministrazione della giustizia in tutta la Chiesa, in questo caso concretamente nell’ambi- to della Chiesa latina. Tale missione non solo non diminuisce, ma intende positivamente confermare ed incoraggiare la responsabilità che compete ai Vescovi diocesani rispetto ai singoli tribunali da loro dipendenti» (Communicationes 37 [2005], 94).
37 Durante l’Allocuzione rivolta agli Uditori rotali a pochi giorni dalla pubblica- zione della Dignitas Connubii Giovanni Paolo II ribadì: «Nei discorsi annuali alla Rota Romana ho più volte ricordato l’essenziale rapporto che il processo ha con la ricerca della verità oggettiva. Di ciò devono farsi carico innanzitutto i Vescovi, che sono i giudici per diritto divino delle loro comunità. È in loro nome che i tribunali amministrano la giustizia. Essi sono pertanto chiamati ad impegnarsi in prima per- sona per curare l’idoneità dei membri dei tribunali, diocesani o interdiocesani, di cui essi sono i Moderatori, e per accertare la conformità delle sentenze con la retta dottrina. I sacri Pastori non possono pensare che l’operato dei loro tribunali sia una questione meramente “tecnica” della quale possono disinteressarsi, affidandola in- teramente ai loro giudici vicari» (Giovanni Paolo II. Allocuzione alla Rota Romana, 29.01.2005. AAS 97 [2005], 165, n. 4).
le norme codiciali che fissano i compiti tipici del Giudice proprio38, ma in- tegra il dettato legislativo con precisazioni relative alla necessità di curare con attenzione la scelta e la formazione di operatori idonei per il proprio tribunale39, vigilando puntualmente sulla loro attività40. La significativa de- nominazione di costoro come «ministri di giustizia»41 evidenzia la natura di servizio ecclesiale e la corresponsabilità dei più diretti collaboratori del Vescovo nel rispondere alle esigenze di giustizia dei fedeli.
Nella prospettiva della concezione istituzionale del processo canoni- co risultano emblematiche le nuove formulazioni in tema di consegui- mento della certezza morale da parte del giudice42 e di argomentazione delle ragioni giuridiche e fattuali alla base della sua decisione43. Sempre in virtù della preminenza del favor veritatis, viene esplicitamente con- templata la possibilità che il difensore del vincolo possa astenersi dal ri- chiedere un pronunciamento pro vinculo, rimettendosi alla giustizia del tribunale nel caso in cui, dopo un approfondito e diligente studio degli atti, non dovesse emergere nulla che possa ragionevolmente ostare alla dichiarazione di nullità del matrimonio44. A garanzia della legittimità
38 Cf. Claudia Izzi. “I ministri di giustizia in genere (artt. 33-37)”. In Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’Istruzione “Dignitas Connubii”. Parte II: la parte statica del processo, a cura di Piero Antonio Bonnet, Carlo Gullo. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2007, 106-109.
39 Cf. artt. 33, 1°; 42 §2; 43 §4 DC. Già nell’introduzione del documento, partendo dalla constatazione del progressivo incremento quantitativo dei processi di nullità ma- trimoniale a fronte di un insufficiente numero di operatori preparati, si afferma che è compito dei Vescovi «graviter onerata … conscientia» provvedere con sollecitudine e in modo adeguato alla formazione dei giudici e degli altri addetti ai tribunali.
40 Cf. Claudia Izzi. “I ministri di giustizia in genere (artt. 33-37)”, o. c. in nota 38, 112-114.
41 Cf. art. 33, 1° DC. Tale espressione non è adoperata dal Codice del 1983, che utilizza la definizione “ministri del tribunale” nei cc. 1456 e 1457 §2.
42 «Ad certitudinem autem moralem iure necessariam, non sufficit praevalens probationum indiciorumque momentum, sed requiritur ut quodlibet quidam pru- dens dubium positivum errandi, in iure et in facto, excludatur, etsi mera contrarii possibilitas non tollatur» (art. 247 §2 DC). È evidente la ricezione, nel testo della norma, della concezione della certezza morale delineata nel magistero di Pio XII e di Giovanni Paolo II; cf. Pio XII. Allocuzione alla Rota Romana, 1.10.1942. AAS 34 (1942), 338-343; Giovanni Paolo II. Allocuzione alla Rota Romana, 4.02.1980. AAS 72 (1980), 172-178.
43 Cf. art. 254 DC.
44 Cf. art. 56 §5 DC, che recepisce l’insegnamento di Pio XII sulla figura ed il ruo- lo del difensore del vincolo nel processo: nell’Allocuzione rotale del 1944, dopo aver
del contraddittorio, si rileva nell’Istruzione una maggiore attenzione alla difesa processuale delle parti, riscontrabile nel dovere di motivare per decreto l’eventuale non allegazione del libello alla prima citazione della parte convenuta in presenza di cause gravi45, nell’obbligo di informare il difensore della parte in caso di segretazione46 o di non pubblicazione di una prova47, nella necessità di notificare il decreto di pubblicazione degli atti anche alla parte che si è rimessa alla giustizia del tribunale48 e nella possibilità di far prendere visione degli atti presso il tribunale più vicino alla parte che risieda in un luogo distante dal tribunale in cui si svolge il processo49.
Ulteriore elemento di apprezzabile progresso è costituito dalla cura nella ricerca ed utilizzo di una terminologia appropriata alla peculiare natura delle cause di nullità matrimoniale e più rispettosa della dignità delle persone ivi coinvolte, che si preferisce indicare con l’espressione di
«coniuge parte in causa», cercando di evitare termini quali «lite», «con- troversia», «contenzioso»50. Vi sono, inoltre, numerose norme da cui emerge una più visibile assunzione delle implicazioni del personalismo cristiano nel processo, a partire dalle prescrizioni relative alla verifica della congruenza dell’orientamento del perito con i presupposti essen- ziali dell’antropologia cristiana51.
ribadito l’unità di fine e di azione dei singoli partecipanti alle cause matrimoniali, secondo la concezione istituzionale del processo, il Pontefice affermava che spetta al difensore del vincolo sostenere l’esistenza del vincolo coniugale, «non però in modo assoluto, ma subordinatamente al fine del processo, che è la ricerca […] della verità oggettiva»; e dopo averlo richiamato a fornire il proprio apporto in modo conforme alle esigenze della «sana ragione», aggiungeva che «nell’interesse stesso della verità e per la dignità del suo ufficio, si deve dunque riconoscere in massima al difensore del vincolo, ove il caso lo richieda, il diritto di dichiarare: che dopo un diligente, accurato e coscienzioso esame degli atti, non ha rinvenuto alcuna ragionevole obiezione da muovere contro la domanda dell’attore» (Allocuzione alla Rota Romana, 2.10.1944.
AAS 36 [1944], 283-284, n. 2b).
45 Cf. artt. 127 §3 e 128 DC.
46 Cf. art. 157 §2 DC.
47 Cf. art. 230 DC.
48 Cf. art. 134 §2 DC.
49 Cf. art. 233 §2 DC.
50 Cf. a riguardo lo studio di Bassiano Uggè. “La terminologia non contenziosa dell’Istruzione Dignitas Connubii”. Quaderni di Diritto Ecclesiale 18 (2005): 364-375.
51 Cf. Claudia Izzi. “Personalismo cristiano e perizia psichica alla luce della re- cente Istruzione Dignitas Connubii”. Apollinaris 80 (2007): 775-802.
Una crescente attenzione sul piano pastorale si desume da quelle previsioni tese al contenimento dei costi per le parti52 e dalla statuizione che rende obbligatoria presso il tribunale la costituzione di un ufficio o, quanto meno, la disponibilità di una persona deputata ad ascoltare ed offrire sollecita consulenza ai fedeli che dubitano della validità del pro- prio matrimonio53. Tematiche che saranno ancora avvertite come criticità non risolte alla vigilia della successiva riforma legislativa.
3. LINEE PORTANTI DELLA RIFORMA OPERATA TRAMITE IL MOTU PROPRIO MITIS IUDEX DOMINUS IESUS
La modifica dei canoni sul processo di nullità matrimoniale prese for- ma durante il periodo dedicato alla riflessione sinodale sulla famiglia, nel corso della quale vennero segnalati alcuni aspetti da migliorare relativi ai costi ed eccessiva durata delle cause, alla carente conoscenza da parte dei fedeli circa la natura ed il significato dei processi matrimoniali, alla mancanza di un numero adeguato di persone preparate e dedicate con continuità all’attività giudiziaria, alla necessità di valorizzare il ruolo del Vescovo diocesano e di ampliare la possibilità di inserimento di laici come giudici, all’esigenza di una più stretta integrazione con la pastorale matrimoniale ordinaria54.
La ratio che ha guidato la riforma, come espressamente affermato nel proemio del motu proprio, non è stata quella di favorire la nullità in sé, ma la celerità del processo e l’accesso alla giustizia ecclesiastica da par- te di quei fedeli che dubitano sulla validità del proprio matrimonio55. A
52 Cf. artt. 302-308 DC.
53 Cf. art. 113 §1 DC.
54 Cf. Instrumentum laboris 2014, nn. 98-102; Francesco. Esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella famiglia Amoris Laetitia, 19.03.2016. AAS 108 (2016), 409-410, n. 244.
55 Cf. Proemio MIDI. In occasione dell’Udienza ai partecipanti al Corso di for- mazione promosso dal Tribunale della Rota Romana il 12.03.2016 Papa Francesco osservava: «Durante il recente percorso sinodale sulla famiglia, erano emerse forti aspettative per rendere più agili ed efficaci le procedure per la dichiarazione di nul- lità matrimoniale. Tanti fedeli, infatti, soffrono per la fine del proprio matrimonio e spesso sono oppressi dal dubbio se esso fosse valido o meno. Si domandano cioè se già ci fosse qualcosa nelle intenzioni o nei fatti ad impedire l’effettivo realizzarsi del sacramento. Ma questi fedeli in molti casi trovavano difficoltà ad accedere alle
questo fine, la rinnovata scelta per la via giudiziale conferma ancora una volta l’apprezzamento del Legislatore per il processo quale strumento in grado di offrire le migliori garanzie in ordine all’accertamento sulla ve- rità dei fatti nell’interesse, non solo delle parti in causa, ma dell’intera comunità ecclesiale.
Sulla base di tale premessa, il nuovo processo di nullità matrimoniale è modellato per rispondere in modo più adeguato alle istanze menzio- nate. Numerose e significative sono le novità introdotte; in questa sede, tuttavia, interessa soprattutto evidenziare come gli aspetti salienti della riforma non segnano una cesura, ma sono in realtà riconducibili ai me- desimi principi informatori del processo già richiamati e sui quali, in una dinamica di rinnovamento nella continuità, matura nel tempo una più profonda assimilazione.
Secondo la visione ecclesiologica conciliare, il motu proprio ribadi- sce il ruolo primario del Vescovo diocesano nel ministero di governare i fedeli affidati alla sua cura pastorale, nei confronti dei quali gli compete l’esercizio della potestà giudiziaria ordinaria propria56. Ne consegue che non è ammissibile che il Vescovo si disinteressi o demandi totalmente ad altri l’amministrazione della giustizia nella sua diocesi, avendo egli diretta responsabilità sia nella strutturazione del tribunale che nella predisposi- zione del servizio pastorale di accoglienza e consulenza previa all’introdu- zione delle cause57. Diversamente da quanto previsto dal Codice del 198358, non è più necessario l’intervento della Conferenza episcopale perché il Vescovo possa affidare ad un giudice unico, che sia chierico, la trattazione di una causa di nullità matrimoniale in primo grado di giudizio, quando
strutture giuridiche ecclesiali ed avvertivano l’esigenza che le procedure fossero sem- plificate. La carità e la misericordia, oltre che la riflessione sull’esperienza, hanno spinto la Chiesa a rendersi ancora più vicina a questi suoi figli, venendo incontro ad un loro legittimo desiderio di giustizia. Il 15 agosto scorso sono stati promulgati i documenti Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus, che hanno raccolto i frutti del lavoro della commissione speciale istituita il 27 agosto 2014: quasi un anno di lavoro. Tali provvedimenti hanno un obiettivo eminentemente pastorale: mostrare la sollecitudine della Chiesa verso quei fedeli che attendono una rapida verifica sulla loro situazione matrimoniale» (AAS 108 [2016], 484).
56 Cf. Proemio MIDI, III. Cf. Paolo Moneta. “La dinamica processuale nel m. p.
«Mitis Iudex»”. Ius Ecclesiae 28 (2016): 40-41.
57 Cf. artt. 1-3 e 8 RP.
58 Cf. c. 1425 §4 CIC 1983.
non sia possibile costituire il tribunale collegiale59. Il solo Vescovo, inol- tre, è costituito giudice nel nuovo processo più breve, per il quale resta esclusa la competenza degli altri giudici diocesani60.
La riforma legislativa valorizza, nel contempo, la cooperazione dei fe- deli laici, uomini e donne, nell’attività giudiziaria, aumentando fino a due il numero di giudici laici che possono integrare il tribunale collegiale61. Ulteriori spazi di collaborazione possono aprirsi per quei laici designati nella funzione di uditore o assessore, come pure per quanti fossero inca- ricati dal Vescovo per prestare ascolto, accompagnamento e consulenza nella fase pre-giudiziale.
In ordine alla concezione istituzionale del processo, oltre alla già sottoli- neata conferma per la via giudiziaria, si evidenzia l’intento di incrementare la cooperazione e corresponsabilità dei diversi protagonisti del processo, come può dedursi da quelle disposizioni che dimostrano un certo favore nei confronti del litisconsorzio attivo dei coniugi. In precedenza la Digni‑
tas Connubii aveva formalmente contemplato tale possibilità62, ma il Mitis Iudex arriva a porre come requisito inderogabile per celebrare il processus brevior che la domanda sia stata proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, con il consenso dell’altro63. Si prevede inoltre che, in mancanza di litisconsorzio attivo, sia lo stesso Vicario giudiziale, se ravvisa gli ulteriori presupposti per ammettere la causa alla trattazione tramite la procedura abbreviata, a potersi attivare in occasione della prima citazione del co- niuge parte convenuta, chiedendogli se voglia associarsi alla domanda attorea e partecipare al processo64. In definitiva, si tratta di un’implicita attestazione di fiducia sulla capacità delle parti di collaborare tra loro e con gli altri protagonisti del processo, presumendo un’intentio veritatis da parte delle stesse, lontana da quel pregiudizio negativo talvolta riscon- trato in passato65; e il medesimo atteggiamento di apertura nei confronti del contributo delle parti private nell’indagine processuale lo si riscontra sia nella riformulazione «in positivo» del canone che stabilisce il valore
59 Cf. c. 1673 §4 e Proemio MIDI, II.
60 Cf. c. 1425 §4 CIC 1983; Proemio MIDI, IV.
61 Cf. cc. 1673 §3 MIDI e 1421 §2 CIC 1983.
62 Cf. art. 102 DC.
63 Cf. c. 1683, 1° MIDI.
64 Cf. art. 15 RP.
65 Il precedente Codice includeva tra i mezzi di prova le sole confessioni delle parti; cf. cc. 1750-1753 CIC 1917.
probatorio delle confessioni e dichiarazioni giudiziali dei coniugi66, sia nella previsione che le stesse parti in causa possano essere presenti du- rante l’interrogatorio giudiziale del coniuge e dei testimoni67.
In generale, si può ritenere che, non solo singole prescrizioni, ma l’in- tero testo legislativo sia ispirato ad una visione incentrata sulla dignità delle persone e sulla tutela dei loro diritti fondamentali: ne sono imme- diata dimostrazione i criteri della prossimità e della celerità più volte ri- chiamati. Nella parte introduttiva del motu proprio si esprime la necessità di superare gli eventuali ostacoli dovuti alla distanza fisica o morale e di ripristinare la vicinanza tra il giudice ed i fedeli68; il principio della pros- simità viene indicato come criterio da tenere presente nella scelta tra più fori ugualmente competenti e nella designazione dell’istruttore da parte del Vicario giudiziale per raccogliere le prove nel processo più breve69. L’obiettivo di evitare che le parti siano gravate da inutili dilazioni appare in tutta chiarezza e si può ritenere efficacemente perseguito attraverso alcune significative novità introdotte, quali lo snellimento della fase in- troduttiva rimessa alla competenza del Vicario giudiziale, il nuovo pro‑
cessus brevior coram Episcopo per il casi di nullità del vincolo suffragata da argomenti evidenti e l’abolizione della doppia decisione affermativa per conseguire l’esecutività della sentenza, fatto salvo il diritto di appello per la parte gravata.
Strettamente connessa con la prospettiva personalista emerge la sol- lecitudine pastorale per i fedeli che vivono la ferita del fallimento della loro unione matrimoniale e per i quali si rende urgente prevedere un servizio di informazione, accoglienza e discernimento previo all’even- tuale avvio del processo di nullità affidato a persone competenti, ritenute idonee dall’Ordinario del luogo e da questi approvate per il servizio da svolgere70. L’attenzione per l’attività di pastorale pre-giudiziale, della quale
66 Cf. c. 1678 §1 MIDI e c. 1536 §2 CIC 1983. Cf. sul punto le osservazioni di Car- men Peña García. “Agilización de los procesos canónicos de nulidad matrimonial:
de las propuestas presinodales al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y retos pendientes tras la reforma”. Ius Canonicum 56 (2016): 50-51.
67 La novità legislativa riguarda il solo processo più breve e sempre che l’istrutto- re, valutate particolari circostanze, non ritenga che si debba procedere diversamente;
cf. art. 18 §1 RP.
68 Cf. Proemio MIDI, VI.
69 Cf. art. 7 §1 e 16 RP.
70 Francesco. Allocuzione alla Rota Romana, 23.01.2015. AAS 107 (2015), 184- 185: «Vorrei dunque esortarvi ad un accresciuto e appassionato impegno nel vostro
la precedente normativa non trattava, rappresenta una novità di rilievo nella legge vigente, che intende rafforzare l’integrazione di tale attività nell’ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria71. È obiettivo dell’indagine previa conoscere la condizione dei fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del loro vicolo, o sono convinti della nullità dello stesso, raccogliere gli elementi utili per un eventuale processo e, in tal caso, verificare se le parti sono d’accordo nel chiedere la nullità e for- nire assistenza nella stesura del libello72. Parimenti improntate ad una rinnovata attenzione pastorale sono le indicazioni tese al contenimento delle spese a carico delle parti e a rendere più agevole per i fedeli l’ac- cesso alle strutture giudiziarie, anche attraverso la semplificazione della disciplina sui titoli di competenza relativa73.
ministero, posto a tutela dell’unità della giurisprudenza nella Chiesa. Quanto lavoro pastorale per il bene di tante coppie, e di tanti figli, spesso vittime di queste vicende!
Anche qui, c’è bisogno di una conversione pastorale delle strutture ecclesiastiche, per offrire l’opus iustitiae a quanti si rivolgono alla Chiesa per fare luce sulla propria situazione coniugale. Ecco la difficile missione vostra, come di tutti i Giudici nelle diocesi: non chiudere la salvezza delle persone dentro le strettoie del giuridicismo.
La funzione del diritto è orientata alla salus animarum a condizione che, evitando sofismi lontani dalla carne viva delle persone in difficoltà, aiuti a stabilire la verità nel momento consensuale: se cioè fu fedele a Cristo o alla mendace mentalità mondana […]. Torna utile ricordare quanto prescrive l’Istruzione Dignitas connubii al n. 113, coerentemente con il c. 1490 del Codice di Diritto Canonico, circa la necessaria pre- senza presso ogni Tribunale ecclesiastico di persone competenti a prestare sollecito consiglio sulla possibilità di introdurre una causa di nullità matrimoniale; mentre altresì viene richiesta la presenza di patroni stabili, retribuiti dallo stesso tribunale, che esercitino l’ufficio di avvocati. Nell’auspicare che in ogni Tribunale siano presenti queste figure, per favorire un reale accesso di tutti i fedeli alla giustizia della Chiesa, mi piace sottolineare che un rilevante numero di cause presso la Rota Romana sono di gratuito patrocinio a favore di parti che, per le disagiate condizioni economiche in cui versano, non sono in grado di procurarsi un avvocato. E questo è un punto che voglio sottolineare: i Sacramenti sono gratuiti. I Sacramenti ci danno la grazia. E un processo matrimoniale tocca il Sacramento del matrimonio. Quanto vorrei che tutti i processi fossero gratuiti!».
71 Cf. art. 2 RP.
72 Cf. artt. 2-5 RP.
73 Cf. c. 1672 MIDI, che ha modificato l’abrogato c. 1673 CIC 1983 ed esteso la competenza del tribunale al quasi-domicilio dell’attore, e non solo al suo domicilio.
Oltre a rendere più agile e veloce l’eventuale opzione per il foro della parte attrice o per il foro delle prove, l’abolizione degli adempimenti previsti in precedenza, e in particolare del necessario assenso da parte del Vicario giudiziale della parte con- venuta, costituisce un implicito riconoscimento della piena libertà del coniuge che
4. ATTUAZIONE DELLA RIFORMA LEGISLATIVA E NUOVE PRO- SPETTIVE
L’evoluzione normativa che ha interessato il processo di nullità matri- moniale posteriormente alla promulgazione del Codice del 1983 ha, dun- que, avuto il merito di offrire una risposta concreta alle istanze emerse nel contesto della riflessione sinodale sulla famiglia, perfezionando lo stru- mento giuridico del processo mediante una più profonda assimilazione dei principi ad esso sottesi. Alla luce dei medesimi principi e congiunta- mente ai punti di forza già illustrati, è possibile concludere questa bre- ve riflessione segnalando alcuni aspetti perfettibili o che possono aprire ulteriori prospettive per una piena ricezione della riforma.
La valorizzazione del ruolo del Vescovo diocesano come Giudice pro- prio per i suoi fedeli implica che il coordinamento con la Conferenza epi- scopale nell’ambito giudiziario sia improntato ad una cooperazione che tenga conto e rispetti le distinte competenze. È quindi auspicabile una maggiore chiarezza a livello interpretativo ed applicativo sulle preroga- tive per una retta e proficua cooperazione tra la Conferenza episcopale ed il Vescovo diocesano, al quale deve restare riservata ogni decisione concernente l’esercizio della potestà giudiziaria74: dall’affidamento della causa di nullità ad un giudice unico come ora previsto dalle nuove norme già ricordate, alla nomina di giudici laici senza la previa autorizzazione della Conferenza episcopale, alla valutazione sull’opportunità del con- ferimento ad un tribunale interdiocesano o, viceversa, della trattazione presso il tribunale diocesano delle cause di nullità matrimoniale. L’atti- vità del Vescovo, dal canto suo, potrà giovarsi di ogni possibile supporto da parte della Conferenza episcopale nell’elaborazione di linee comuni per l’azione pastorale rivolta alle famiglie ferite, nel reperimento di con- tributi economici per garantire la gratuità o la riduzione delle spese a
introduce la causa nella scelta del tribunale competente. Cf. Carmen Peña García.
“La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus”. Estudios Eclesiásticos 90 (2015): 632-634; Manuel J. Arroba Conde. Diritto processuale canonico, o. c. in nota 20, 150-156. Per un’approfondita disamina storico-giuridica del tema, cf. Davide Salvatori. “I titoli di competenza del processo di nullità di matrimonio e il principio di prossimità: studio storico-esegeti- co del c. 1672”. In Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, o. c. in nota 7, 331-422.
74 Cf. Proemio MIDI, VI.
carico delle parti, nel finanziamento di borse di studio per la formazione in diritto canonico dei futuri operatori dei tribunali e dei servizi di pas- torale pre-giudiziale.
In virtù dell’affermazione della pari dignità dei fedeli laici e della pro- gressiva apertura al conferimento di uffici con sempre maggiore respon- sabilità nel governo ecclesiale, non si ravvisano ostacoli per un’ulteriore evoluzione normativa, che consenta che anche un laico possa essere costituito come giudice unico o come presidente del tribunale collegiale, considerato che gli atti dell’intera fase introduttiva del processo, secon- do il diritto vigente, rientrano nella competenza del Vicario giudiziale, il quale potrà sempre decidere di riservare a sé la funzione di presidente del collegio in un determinato processo ordinario di nullità matrimoniale.
La conferma della via giudiziaria per la verifica sulla validità del vin- colo coniugale richiede da parte degli operatori del tribunale, in primis dell’organo giudicante, una speciale fedeltà alla legge per evitare che il processo breviore per i casi di nullità evidente non sia percepito, di fatto, come una sorta di procedura amministrativa o rimessa al mero intuito pastorale dell’autorità ecclesiastica75. Occorre, inoltre, che siano appro- fondite e chiarite alcune questioni procedurali oggetto di riforma e, tra queste, le problematiche inerenti il tema delle impugnazioni76.
L’intento, sopra evidenziato, di favorire la cooperazione tra i diversi protagonisti del processo non può prescindere dalla considerazione per il
75 «Il clima di urgenza ed emergenza nell’implementazione del processu brevior rende comprensibile il desiderio di incentivarne l’uso, ma non giustifica un’indi- scriminata “creatività giudiziaria”» (Massimo del Pozzo. “I titoli di competenza e la
«concorrenza materiale» alla luce del m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus”. Ius Ecclesiae 28 (2016): 475).
76 Cf. G. Paolo Montini. “«Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat»
(c. 1680 §2 e 1687 §4 MIDI): alcune considerazioni”. Periodica de re canonica 105 (2016): 663-699; Grzegorz Erlebach. “Algunas cuestiones sobre la apelación en las causas de nulidad matrimonial”. Ius Communionis 5 (2017): 65-87; Massimo del Poz- zo. “L’appello manifestamente dilatorio”. In Prassi e sfide dopo l’entrata in vigore del m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015.
Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2018, 83-117; Manuel J. Arroba Conde,
“La interpretación de las normas de Mitis Iudex sobre la apelación y la ejecutividad de las sentencias”. Estudios Eclesiásticos 93 (2018): 745-771; Paolo Bianchi. “L’impu- gnazione delle sentenze”. In Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, o. c. in nota 7, 453-524.
ruolo istituzionale dell’avvocato77 e dalla necessità di esigere un adeguato livello di preparazione da parte delle figure ausiliarie del processo, atteso l’ampliamento e la rilevanza dei nuovi compiti loro affidati78.
Sarebbe, inoltre, auspicabile il superamento di alcune criticità che non appaiono congruenti con la concezione personalista del processo. Si pensi alla modifica della disposizione che, nell’ipotesi di fondato dubbio sulla consumazione del matrimonio, esigeva il consenso di entrambi i coniugi per istituire la procedura amministrativa super rato; mentre ora l’obbligo per il giudice si limita al semplice ascolto delle parti, potendo perciò sospendere la trattazione giudiziaria del caso nonostante eventuali contrarietà espresse79. Il principio di prossimità nei confronti dei coniugi risulta disatteso dalla statuizione che obbliga a rivolgersi al tribunale di terza istanza per esperire l’impugnazione straordinaria della nova propo‑
sitio causae, anche quando la sentenza diventata esecutiva è stata emessa da un tribunale di prima istanza80. A beneficio della celerità processuale sarebbe opportuno incrementare le disposizioni che determinano ex lege i termini processuali e regolare l’impiego di quelle modalità di comunica- zione e partecipazione telematica, che risultino compatibili con la natura peculiare dei processi canonici di nullità matrimoniale.
Infine, con riguardo alla dimensione pastorale del processo si ravvisa la necessità di coordinare le nuove norme con le disposizioni del libro IV del Codice, in particolare con quelle relative alla preparazione al matrimo- nio e all’organizzazione della pastorale diocesana rivolta ai fidanzati e ai fedeli separati o divorziati. Per questi ultimi, nell’ipotesi in cui emerges- sero elementi per introdurre la causa di nullità matrimoniale, andrebbe previsto un accompagnamento che non si esaurisca nella fase previa del processo, ma che possa offrire il necessario supporto, non solo giuridi- co, in corso di causa e una volta terminato il processo, specialmente in presenza di prole nata dal matrimonio dichiarato nullo.
77 Cf. Manuel Jesús Arroba Conde, Claudia Izzi. Pastorale giudiziaria e prassi pro‑
cessuale nelle cause di nullità del matrimonio, o. c. in nota 5, 41-46.
78 Specifici percorsi formativi per le figure ausiliarie del processo e per i consu- lenti che operano nella fase pre-giudiziale sono previsti nell’Istruzione della Congre- gazione per l’Educazione Cattolica. Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale, 28.04.2018. AAS 110 (2018), 659-682.
79 L’attuale c. 1678 §4 MIDI ha modificato sul punto la normativa precedente, contenuta nell’abrogato c. 1681 CIC 1983 e nell’art. 153 §1 DC.
80 Cf. c. 1681 MIDI.
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