Querecotillo, Sullana
4. Resultados
4.2 Resultados de la estimación de los modelos y efectos marginales En esta sección, se presentan los resultados de las estimaciones realizadas, que
4.2.2 Matemáticas
172 Scrive Moore:
“[T]he legal realist as I shall define her is both a scientific and a moral realist. That is, without regard to the law, she takes the metaphysically realist line on many entities or qualities such as electrons, intentions, justice or kindness. […]
[T]he meaning of sentences about such entities is just the conditions under which such entities are true. […] [The] legal realist will rely on her scientific and moral realism when applying these terms to particular cases. These metaphysical views will thus lead her to practice law in a quite distinct way. When statutes use such terms, she will understand judges to be directed to apply them in light of the best theories they can muster about the nature of the things to which the terms refer” [Moore, 1989, pp. 882-883]. Sugli stessi temi cfr. Moore [2002; 2004]
173 Bisogna segnalare che nella prospettiva giusnaturalista di Moore tra queste altre discipline primeggia la morale, che Moore considera conoscibile in termini oggettivi.
La determinazione del significato e del riferimento di una disposizione giuridica richiederà spesso di basarsi su considerazioni riguardo alla reale natura dei referenti del testo di legge [Brink, 1988, p. 121, traduzione mia174].
Anche per Brink, solo una semantica esternista può spiegare come funziona la concreta applicazione delle norme a casi reali e, anche per Brink, l’interpretazione giuridica dipende irrimediabilmente da scienze diverse dal diritto: da forme di sapere che permettono di accertare la natura delle classi di fenomeni a cui il diritto si riferisce.
Esempio: l’ottavo emendamento alla costituzione americana proibisce l’inflizione da parte dello stato di pene crudeli e inusuali. Pensare che il significato della parola “crudele” nell’idioletto dei giuristi che discutono dell’ottavo emendamento sia un set di criteri di per sé capaci di isolare una categoria di pene e proibirle rappresenta per Brink un fraintendimento profondo della pratica di discutere in punto di diritto. Comprendere se una pena è crudele in base all’ottavo emendamento è una questione che riguarda problemi di carattere psicologico ed etico, è una questione che ha a che fare con come stanno realmente le cose nel mondo. Il significato di “crudele” non dipende da cosa intendiamo con l’espressione “crudele”. Non dipende nemmeno da ciò che considerava crudele il proponente dell’emendamento, James Madison, né da ciò che consideravano crudele i membri del Congresso che, il 25 settembre 1789, decisero di approvare il Bill of Rights. Secondo Brink, è parte dell’intento soggiacente all’uso del termine “crudele” da parte del legislatore che siano considerate crudeli le pene che effettivamente sono crudeli. Nell’usare quel termine il legislatore accetta di bandire anche le pene che egli stesso non sa essere crudeli, ma che in realtà lo sono:
Anche se le convinzioni morali dei costituenti riguardo alle pene magari li avessero indotti a ritenere che il divieto di comportamenti crudeli e inusuali di cui all’Ottavo Emendamento si applicasse – poniamo – solo a certe particolari forme di tortura, il fatto che essi scelsero l’espressione generale "pene crudeli e inusuali"
è la prova che la loro intenzione prevalente fosse quella di proibire pene che sono effettivamente crudeli e inusuali, non quella di proibire quelle particolari forme di tortura [Brink, 1988, p. 126, traduzione mia175].
174 Testo originale:
“Determination of the meaning and reference of legal standards will often require reliance on theoretical considerations about the real nature of the referents of language in the law […]”.
175 Testo originale:
“Though the framers' moral beliefs about punishment may have led them to expect the Eighth Amendment's prohibition of cruel and unusual punishment to prohibit only, say, certain forms of torture, the fact that they chose the general language of "cruel and unusual punishment" is evidence that their dominant intention was to prohibit punishments which are in fact cruel and unusual, not to prohibit certain specific forms of torture”.
Secondo esempio: per i casi di danni provocati da sostanze tossiche l’ordinamento statunitense spesso prevede una forma di responsabilità oggettiva del produttore. Se si prova che la sostanza è tossica, il produttore potrà essere condannato senza che occorra provare dolo o colpa. Ebbene – dice Brink – anche se né il giudice, né i soggetti coinvolti nella stesura della disposizione hanno un’idea precisa di quali siano i criteri di tossicità di una sostanza, la disposizione ha un contenuto normativo determinato. Una sostanza è tossica perché rispetta dei criteri di tossicità reali, che esistono nel mondo indipendentemente da noi, non dei criteri convenzionali o decisi in modo stipulativo. Tali criteri sono oggetto di investigazione scientifica, non di stipulazione legislativa.
Considerate una legge, emanata, diciamo, nel 1945, che impone un onere di stretta diligenza nel maneggiare sostanze tossiche. Riferendosi alla documentazione scientifica (allora) attuale, i legislatori del 1945 avevano determinate credenze riguardo a quali sostanze fossero tossiche e queste credenze determinarono la loro (specifica) intenzione di adottare il provvedimento. Oggi abbiamo teorie diverse e migliori riguardo alle tossine. Dovremmo continuare a dare molto peso alla (specifica) intenzione legislativa soggiacente al provvedimento? Dovremmo continuare ad imporre l’onere di stretta diligenza solo a coloro che maneggiano le sostanze che i legislatori intendevano regolare? Dovremmo farlo se accettassimo la teoria semantica tradizionale: il mancato rispetto dell’intenzione del legislatore determinerebbe, in base a questa teoria, una violazione del significato del provvedimento. Ma il rispetto della (specifica) intenzione del legislatore determinerebbe la mancata applicazione dell’onere di stretta diligenza nel maneggiare sostanze che abbiamo ogni ragione per ritenere tossiche. La nostra teoria semantica alternativa fornisce la soluzione interpretativa corretta in questo caso. La legge del 1945 impone una disciplina su come maneggiare le sostanze che sono effettivamente tossiche. Una data comunità giuridica dovrà basarsi sulla migliore documentazione chimica disponibile per determinare il riferimento di “sostanza tossica”. Le intenzioni o credenze del legislatore relativa alle sostanze tossiche e il loro maneggiamento saranno tutt’al più un punto di partenza per la nostra ricerca del significato del testo di legge e se abbiamo buone ragioni per ritenere che il legislatore fosse gravemente in errore ciò non ci vincolerà in nessun modo [Brink, 1988, pp. 122-123, traduzione mia176].
176 Testo originale:
“Consider a law imposing strict standards of due care in the handling of toxic substances enacted in, say, 1945. Relying perhaps on (then) current scientific evidence, the legislators in 1945 had beliefs about what substances are toxic, and this determined their (specific) intentions in enacting the statute. We now have different and better theories about toxins.
Should we place much weight on the (specific) legislative intent underlying this statute? Should we continue to impose strict liability only on the handling of those substances which the enacting legislators intended to regulate? We might if we accepted the traditional semantic theory: failure to appeal to legislative intent would result, according to that theory, in a change in the meaning of the statute. But appealing to (specific) legislative intent in this way means failing to impose strict standards of due care on the handling of substances which we have every reason to believe are toxic. [...] Our alternative semantic theory gives the right interpretive results here. The 1945 statute imposes legal regulations on the
Per Brink, la semantica internista andrebbe incontro a due grossi problemi nel momento in cui viene applicata all’ambito giuridico. In primo luogo, non consentirebbe di spiegare il fenomeno dei disaccordi concettuali, centrale nell’esperienza giudiziaria. Se si adotta una semantica internista un dibattito circa la corretta definizione di “crudele” o di “giusto processo” potrebbe apparire letteralmente insensato: o i disputanti sono già d’accordo su cosa intendono per “crudele” o “giusto processo”, ma allora il disaccordo è escluso in partenza; oppure non intendono per “colpa” o “giusto processo” la stessa cosa e quindi la domanda definitoria che si pongono non è la stessa, perché verte su concetti diversi, e quindi anche in questo caso non c’è disaccordo. In secondo luogo, l’internismo non sarebbe in grado di spiegare come mai i parlanti possano cambiare opinione sul significato di un termine. Secondo autori come Hart il parametro ultimo di correttezza delle definizioni adottate in ambito giuridico sono le opinioni degli operatori giuridici. Ma se il significato si esaurisse nei criteri già adottati, ogni nuova interpretazione di un termine giuridico per quanto ben argomentata dovrebbe essere contraddittoria. Se il termine x significasse ciò che i parlanti intendono per x, supponiamo y, ogni tentativo di sostenere una nuova interpretazione equivarrebbe all’affermazione che y è diverso da y.
In realtà, come vedremo, il tentativo di teorie esterniste di restituire significato alla pratica del disaccordo concettuale ha l’effetto di confondere tipi di disaccordo diverso, come l’esperimento mentale del processo nella Terra gemella tenta di dimostrare.