Questi anni sono caratterizzati da una grande sfida che è sociale e culturale allo stesso tempo. È la sfida per i diritti.
L’impegno sindacale degli anni Sessanta e Settanta portò al riconoscimento di una vasta platea di tute-le che poi trovarono concretizzazione, fra l’altro, nello Statuto dei lavoratori, la tute-legge 300 del 1970. Un impegno figlio peraltro di un passato neanche troppo lontano nel quale tantissimi nostri connazionali scelsero una vallata svizzera, un paese nel nord del Belgio, il plumbeo cielo germanico o il sole della vasta pianura argentina come loro dimora; scelsero, spesso con il cuore in gola, di lasciare ogni cosa alla ricerca, non della Terra promessa, ma semplicemente di certezze per il futuro, per loro stessi e per le loro famiglie. Un passato fatto di sacrifici, di enormi lutti, in Canada come a Marcinelle, come pure del riconoscimento di un ruolo di costruttori di civiltà. Non era più il tempo del Rinascimento, il mondo era cambiato; è stato però il tempo in cui i nostri connazionali hanno portato con sé parte di quel genio che caratterizza da sempre la nostra gente, quello spirito di sacrificio eroico che in passato ha permes-so al nostro popolo di plasmare la storia e che oggi ci viene riconosciuto in ogni angolo del mondo, davanti alla vetrina dello stilista famoso, ma, anche e soprattutto, davanti al grattacielo newyorchese tirato su dai nostri muratori, pronipoti di quegli stessi uomini che stupirono il mondo con cattedrali e basiliche.
La sfida oggi è diversa e, per molti versi, ancora più complessa. L’Italia, in ritardo rispetto ad altri Paesi dell’area europea, ha conosciuto in questi anni una forte immigrazione. Centinaia di migliaia di donne e di uomini hanno scelto, come fecero i nostri padri all’inizio del secolo scorso, fra le due Guerre e subi-to dopo, di lasciare la propria casa per tentare l’avventura. Perché, molsubi-to spesso, è di quessubi-to che si trat-ta. Siamo tutti abituati a viaggiare, magari ad arrabbiarci per una fila di troppo al check in di un aero-porto. Ma cosa ben diversa è partire per un viaggio che non si sa cosa potrà riservarci, senza una per-sona accanto a sostenerci nei momenti di difficoltà e, come una unica compagna, una foto dei nostri cari con l’abito buono della festa. Realtà dura, difficile, davanti alla quale nessuno può pensare di chiudere gli occhi.
Ed è per questo che, forse prima di altri, comprendemmo l’importanza di dar vita ad una struttura che fosse allo stesso tempo agile e professionale; un organismo non burocratico, ma in grado di stare in mezzo alla gente, a quella gente che oggi, da un Paese africano o dal freddo dell’Europa dell’est, dall’Estremo oriente o dal verde del Sud America, ha scelto di fare una scelta simile a quella dei nostri padri. Occhi e parole che incontriamo ogni giorno in metropolitana, in un bar, dietro la cattedra di una Università come alla catena di montaggio di una fabbrica o sul ponteggio di un cantiere. Ed è per que-ste persone che si rinnova l’impegno nostro e del sindacato. Siamo certi che, ancora una volta, pur fra le mille difficoltà che tutti conosciamo bene, questa sfida sarà vinta. L’integrazione nel rispetto della tradizione culturale dei popoli è possibile e stimolante, perché, sarebbe bello se, magari fra trenta anni, coloro che hanno raccolto il nostro testimone nel sindacato potranno dire: “I nostri nonni negli anni Sessanta e Settanta ci regalarono le tutele; i nostri genitori, con il nuovo secolo, ci hanno regalato una società più giusta, dove il lavoratore ha diritti in quanto tale, senza distinzione di razza, sesso o reli-gione”.
Renata Polverini Segretario Generale Ugl
Il manuale che vi apprestate a leggere rappresenta l’ennesimo tassello nella costruzione di un percorso lungo, difficile, ma anche esaltante.
Impegnati ormai da molti anni nell’assistenza e nella tutela dei lavoratori migranti, siano essi cittadini stra-nieri arrivati nel nostro Paese o nostri connazionali che hanno deciso di andare all’estero, ci siamo resi conto che la vera chiave di volta è nella società della conoscenza. Senza informazioni precise e puntuali, il citta-dino ha difficoltà a far valere ogni suo diritto, dal più semplice al più complesso. Se soltanto pensiamo al nostro rapporto con la burocrazia e alle difficoltà che anche noi cittadini italiani incontriamo nel compilare un qualsiasi modulo di richiesta, è facile intuire a quali ostacoli insormontabili vanno incontro le centinaia di migliaia di donne ed uomini stranieri che risiedono in Italia. Ed è per questi che abbiamo immaginato uno strumento agile, di facile consultazione, un vero e proprio lasciapassare nei rapporti con la burocrazia. Il lavoratore straniero, ad esempio, ha dei dubbi sulla sua pensione? Ecco un capitolo dedicato all’ar-gomento.
Una collaboratrice domestica crede che non sia pagata adeguatamente per il proprio lavoro? Ecco un secondo capitolo nel quale si spiega con parole semplici, ma sempre precise, quali sono gli obblighi del datore di lavoro.
In caso di maternità, anche il padre ha dei diritti? Sì e questo manuale, un vero e proprio vademecum nel senso più pieno del termine, spiega quali sono e chi rivolgersi per farli valere.
Che succede se mi ammalo? O se torno nel Paese dove sono nato per restarci o solo per qualche giorno per il meritato riposo?
Tante domande, quelle stesse che ogni giorno Sasha piuttosto che Jamal, Maria Dolores invece che Mohamed rivolgono ai sindacalisti dell’Ugl Sei, il Sindacato per gli Emigrati e per gli Immigrati. Quello nostro è, quindi, un tentativo, sulla scorta anche di precedenti esperienze particolarmente signi-ficative (a tal proposito, vorrei insistere sul lavoro svolto dall’Inps, che ha pubblicato molto materiale sull’argomento, ma anche dai Patronati, in particolare dall’Enas che, con i suoi esperti, è a disposizio-ne in tutta Italia per ulteriori approfondimenti), di tradurre in atti concreti le belle parole che spesso si dicono nell’attività convegnistica.
Siamo convinti, infatti, che, se il convegno risponde ad una funzione comunque importante perché per-mette di conoscere la tante sfaccettature di un problema, non si può perdere di vista, soprattutto per chi fa sindacato di frontiera, che dietro a questi stessi problema vi è una persona, donna o uomo non impor-ta, che chiede aiuto. Quel che vorremmo fare è dare un nome a queste persone affinché non siano sem-plicemente considerate dei numeri.
La pubblicazione di questo volume, con due edizioni curate anche in spagnolo ed inglese, cade in occa-sione della celebrazione della Giornata Internazionale dei Migranti. Spesso, in questa come in altre ricorrenze, si corre il rischio di perdere di vista la realtà dei fatti. Le parole si rincorrono una dietro all’altra; i bei discorsi riempiono le pagine di giornali e di pubblicazioni varie, ma poi di tutto questo il giorno dopo resta ben poco. La nostra, quindi, vuole essere una scelta chiara: quella di portare i diritti e le tutele sulla strada, nella vita quotidiana, in ogni giorno di lavoro.
È un obiettivo ambizioso, di lungo respiro; quel che è certo è che non ci manca né la voglia né il cuore per superare gli ostacoli che inevitabilmente incontreremo nel nostro cammino.
Luciano Lagamba Responsabile Nazionale Ugl Sei
La tutela per i lavoratori
stranieri in Italia
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OMMARIO
Trattamento del rapporto di lavoro pag. 5
Le Tutele previste « 6
Pensioni « 6
Perdita del lavoro « 10
Cosa succede se si è lavorato in Paesi diversi « 14
In caso di ritorno a casa « 16
Dalla parte della famiglia « 16
Salute « 20
I lavoratori domestici « 23
Nuovo calendario per le dichiarazioni « 27
Appendice
Immigrazione e lavoro « 29
Mercato del lavoro flessibile, « 29
permessi obbligatori blindati
Frammentarietà delle competenze « 30
Come si entra in Italia per motivi di lavoro? « 30
Immigrazione, nuova sfida per i Patronati « 31
Che lavoro fanno gli immigrati? « 34
La sfida dell’Italia « 34
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L’ordinamento legislativo italiano garantisce ai lavoratori extracomunitari o comunitari, il rispetto del principio di uguaglianza di trattamento tra lavoratori stranieri ed italiani. Ciò vale, tanto per le condi-zioni di impiego e di lavoro, come la retribuzione, il licenziamento ed il reintegro, le garanzie per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro e le prestazioni a sostegno del reddito, quanto per i vantaggi non direttamente connessi all’impiego (ad esempio, i vantaggi sociali e fiscali, la formazione professionale, il sostegno all’alloggio, le prestazioni sociali destinate alla famiglia), nonché i diritti sindacali (iscri-zione a sindacati, partecipa(iscri-zione ad assemblee) e quelli di rappresentanza del personale nell’impresa. Esistono, infine, specifiche eccezioni nel campo della tutela previdenziale ed assistenziale. Le vedremo in seguito, in riferimento alle prestazioni interessate.
1. Pensioni
I lavoratori comunitari ed extracomunitari che svolgono in Italia una regolare attività lavorativa, hanno diritto alle medesime prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori italiani. Inol-tre, in virtù del principio della territorialità dell’obbligo assicurativo, il lavoratore straniero deve es-sere assicurato ai fini assistenziali e previdenziali potendo così ottenere, con il versamento dei con-tributi previdenziali all’INPS, le stesse prestazioni pensionistiche previste per i lavoratori italiani.
Vecchiaia
Il calcolo della pensione di anzianità e, quindi, il suo conseguimento sono determinati in base alla data di assunzione del lavoratore e al sistema di calcolo utilizzato per determinarla. Ne esistono tre tipi: contributivo, retributivo o misto.
Sistema di calcolo contributivo
È legato alla totalità dei contributi versati ed è valido per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995.
Per ottenere la pensione di vecchiaia è necessario che il lavoratore abbia:
un’età compresa tra i 57 e i 67 anni (sia per gli uomini che per le donne). In tal caso, è pos-sibile andare in pensione prima dei 65 anni solo se la pensione così determinata è superiore del 20% all’importo dell’assegno sociale;
almeno 5 anni di contribuzione legati ad una effettiva attività lavorativa;
cessato il rapporto di lavoro. Requisito non richiesto per i lavoratori autonomi che possono chiedere la pensione e continuare la loro attività
Sistema di calcolo retributivo
Questo sistema, legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (10 anni per i lavora-tori dipendenti e 15 per quelli autonomi), viene utilizzato per chi, al 31 dicembre 1995, aveva almeno 18 anni di contribuzione.
Per ottenere la pensione di vecchiaia è necessario che il lavoratore abbia:
65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne
almeno 20 anni di contribuzione comunque accreditata (da attività lavorativa, riscatto, fi-gurativa, ecc);
cessato il rapporto di lavoro.
Sistema di calcolo misto
Questo sistema si applica per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva in-feriore ai 18 anni. L’ importo della pensione si calcola con il sistema retributivo per i periodi fino al 31 dicembre 1995, e con quello contributivo a partire dal 1° gennaio 2006.
Domanda e pagamento
L’apposito modulo (VO1), disponibile presso qualsiasi ufficio INPS o presso gli Enti di Patronato, va presentato ad una sede INPS o ad un Patronato, debitamente compilato in ogni sua parte e corre-dato dei documenti richiesti nella stessa istanza.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensio-nabile o di perfezionamento dei requisiti previsti e si riscuote in banca o alla posta di qualsiasi pro-vincia, anche diversa da quella di residenza.
Anzianità
La pensione di anzianità si può ottenere prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vec-chiaia. I requisiti per ottenere tale trattamento previdenziale variano in base al tipo di lavoro eserci-tato.
I lavoratori dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, ne possono far richiesta al consegui-mento di 57 anni di età e 35 anni di contribuzione (esclusi quelli versati per malattia e disoccupa-zione), oppure di qualunque età e 37 anni di contributi, che diventeranno 40 anni dal 2008 (sono in-clusi anche i contributi versati per malattia e disoccupazione).
I lavoratori autonomi, invece, devono avere 58 anni di età e 35 di contribuzione, oppure qualunque età e 40 anni di contributi. In tal caso, non è necessario far cessare l’attività lavorativa.
Domanda e pagamento
Anche la domanda di pensione di anzianità va compilata sul modulo V01, reperibile presso le sedi INPS e presso gli Entri di Patronato e deve essere presentata, debitamente compilata, direttamente alla sede INPS o tramite i Patronati.
Pensione agli invalidi civili
Si tratta di una prestazione di natura assistenziale riservata agli invalidi civili totali e parziali, ai non vedenti e ai sordomuti a basso o con nessun reddito, che risiedono in Italia (requisito, quest’ultimo, richiesto a partire dal 1° gennaio 2005). Gli extracomunitari che intendono presentare domanda per l’ottenimento della pensione di invalidità, devono inoltre possedere il permesso di soggiorno.
Domanda e pagamento
Il modulo da compilare per presentare la domanda è quello rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL) che deve essere corredato dal certificato del medico curante e presentato alla ASL competente per residenza, oppure ai Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.
Una volta riconosciuta la prestazione da parte degli uffici competenti, l’interessato deve compilare la dichiarazione di responsabilità, scegliendo la modalità di pagamento a questo più congeniale. La pre-stazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da di-versa decorrenza indicata nel verbale medico.
Il collocamento obbligatorio ed il pagamento avviene in modo analogo a quello adottato per le pen-sioni.
Il collocamento obbligatorio
Il datore di lavoro, pubblico o privato, che abbia alle proprie dipendenze almeno 15 lavoratori, è ob-bligato ad assumere lavoratori disabili per una certa percentuale rispetto alla manodopera in forza in base alla Legge n. 68/99.
Per avere diritto ad un collocamento obbligatorio occorre:
il riconoscimento del grado di invalidità da parte dell'Ente preposto;
l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, presso i Centri per l’ impiego. L’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è ammessa per gli invalidi civili, vale a dire
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le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %, e per gli invalidi per ser-vizio o del lavoro, ovvero i lavoratori dipendenti pubblici o di aziende private che, per motivi di la-voro, hanno acquisito una malattia professionale o un infortunio tale da procurare un grado di inva-lidità superiore al 33 %. Lo stesso diritto, inoltre, viene assicurato alle persone non vedenti o sordo-mute e agli invalidi di guerra.
Al pari dei lavoratori italiani, anche quelli extracomunitari appartenenti ad una delle suddette cate-gorie e con permesso di soggiorno, hanno diritto ad iscriversi nelle liste di collocamento obbligato-rio.
Invalidità
Ai lavoratori dipendenti o autonomi, italiani o extracomunitari (con eccezione di quelli in possesso di permesso di soggiorno per motivi stagionali), affetti da un'infermità fisica o mentale, spetta l’as-segno ordinario di invalidità. Più precisamente, hanno diritto a questo particolare trattamento pen-sionistico, chi presenta un'infermità fisica o mentale accertata dal medico legale dell'INPS (tale da ri-durre in modo permanente la capacità di lavoro a meno di un terzo, in occupazioni confacenti le at-titudini del lavoratore) e che ha un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità.
Una volta ottenuto il riconoscimento all’assegno da parte dell’INPS, l’assegno sarà erogato per i suc-cessivi tre anni al termine dei quali l’interessato potrà chiederne il rinnovo sottoponendosi ad una nuova visita medico-legale. Se l’invalidità viene confermata per due volte consecutive, il diritto al-l’assegno diventa definitivo.
Questa particolare forma pensionistica viene concessa anche se si continua a lavorare. In questo caso, ogni anno si viene sottoposti alla visita medico-legale. Al compimento dell'età pensionabile, l'asse-gno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia.
Domanda e pagamento
Per ottenere l’assegno di invalidità, è necessario compilare apposita domanda, alla quale vanno alle-gati i documenti richiesti e può essere presentata direttamente alla sede INPS o tramite i Patronati. L’assegno di invalidità può essere riscosso presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provin-cia, anche diversa da quella di residenza.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di perfezionamento dei requisiti previsti (compreso quello sanitario).
Inabilità
La pensione di inabilità spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi, italiani o extracomunitari (con ec-cezione di quelli in possesso di permesso di soggiorno per motivi stagionali), affetti da un'infermità fisica o mentale accertata dal medico dell'INPS, tale da provocare una assoluta e permanente impos-sibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, che hanno un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione. Anche la pensione di invalidità non è definitiva: può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia.
Per ottenere la pensione di inabilità l'interessato non deve svolgere alcuna attività lavorativa.
Calcolo e bonus contributivo
La pensione di inabilità viene calcolata sommando un “bonus contributivo” all'anzianità contributiva maturata. Tale “bonus” copre il periodo che manca al raggiungimento dell'età pensionabile (per gli inabili è di 55 anni se donne e 60 se uomini) ma in ogni caso non può far superare i 40 anni di an-zianità contributiva.
La domanda va presentata debitamente compilata e corredata dei documenti richiesti, direttamente alla sede INPS o tramite i Patronati.
Una volta ottenuto il riconoscimento alla pensione da parte degli uffici competenti, la stessa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di perfezionamento dei requisiti previsti (compreso quello sanitario) e può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.
Pensione ai superstiti
Alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, ai componenti il nucleo familiare spetta di diritto la pensione di reversibilità o quella indiretta. La differenza tra le due forme pensionistiche sta nel fatto che, mentre per ottenere la pensione di reversibilità il defunto al momento del decesso era già pen-sionato, quella indiretta, invece, spetta se la persona, al momento del decesso, svolgeva attività lavo-rativa. In tal caso il deceduto doveva aver accumulato, in qualsiasi epoca, almeno 15 anni di contri-buti oppure doveva essere assicurato da almeno 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio pre-cedente la data di morte.
Beneficiari
Questa forma di tutela spetta al coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione che abbia be-neficiato di un assegno di mantenimento e non si sia risposato; ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico; ai ni-poti minori non economicamente autosufficienti, che siano stati a carico del parente defunto (nonno o nonna).
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, ne hanno diritto i genitori con più di 65 anni, che non hanno una pensione e siano stati a carico del defunto, oppure, in mancanza anche dei genitori del de-funto, i fratelli celibi e le sorelle nubili che al momento del decesso siano inabili al lavoro, a carico del deceduto e senza pensione.
Quanto spetta
In ogni caso la somma delle quote non può superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore.
Dal 1° gennaio 1996, l'importo della pensione ai superstiti è legato alla situazione economica del ti-tolare e può, in base a questo, essere ridotto del 25%, del 40% e del 50%. Tale disposizione non si applica se sono contitolari figli minori, studenti o inabili.
Domanda e pagamento
Anche in questo caso, la domanda e i documenti da allegare, possono essere presentati direttamente alla sede INPS o tramite i Patronati.
Il pagamento
Una volta riconosciuta, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data della morte e può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.
Assegno sociale
Si tratta di una prestazione assistenziale riservata ai cittadini italiani residenti in Italia (sono esclusi, quindi, i soggetti residenti in uno Stato europeo diverso dall’Italia e, se già riconosciuta, non può co-munque essere corrisposta all’estero) che hanno 65 anni di età e nessun reddito o un reddito inferiore ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge.
Se il richiedente è coniugato, il reddito del coniuge si somma a quello del richiedente e i redditi com-plessivi non devono superare il limite stabilito dalla legge.
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Se il reddito personale, o il reddito complessivo dei due coniugi, è inferiore ai limite stabilito, l’INPS paga la quota differenziale fra il reddito posseduto e l’importo dell’ assegno sociale.
Sono equiparati ai cittadini italiani e, quindi, possono fare domanda di assegno sociale, qualora sus-sistano tutti i requisiti richiesti, anche gli abitanti della Repubblica di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione europea; i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto la carta di soggiorno.
L'assegno non è reversibile e, quindi, non può essere trasmesso ai familiari superstiti.
Domanda e pagamento
La domanda di assegno sociale, a cui vanno allegati i documenti richiesti, può essere presentata di-rettamente alla sede INPS o tramite i Patronati. Può essere riscosso presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età o a quello di presentazione della domanda, se successivo al compimento dell'età.
2. Perdita del lavoro
Disoccupazione
Una quota dei contributi versati serve per assicurarsi contro la disoccupazione, causata dall’estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.
L’indennità spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica,compresi i lavoratori a domicilio e gli stranieri extracomunitari.
Non è necessario che lo stato di disoccupazione sia assoluto: l’indennità, infatti, è riconosciuta quando si perde l’attività principale da cui si ricava il reddito maggiore. Il lavoratore ha diritto all’ indennità di disoccupazione, di cui è titolare, anche nel caso in cui espatri per “brevi periodi”, di seguito elen-cati:
il 15 giorni per matrimonio;
il l’intero periodo di malattia propria o di un familiare;
il 3 giorni, più i giorni necessari per il viaggio, per il lutto di un familiare.
Naturalmente, i motivi di espatrio devono essere provati da idonea documentazione (certificato di matrimonio, certificati medici, certificato di morte ecc.) rilasciata da Enti o Organismi del paese stra-niero.
Il diritto ad usufruire delle indennità di disoccupazione, viene meno quando sono state erogate tutte le giornate previste, oppure quando il lavoratore viene avviato dalle agenzie di lavoro ad una nuova attività o viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati, o ancora, diventa tito-lare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
Indennità ordinaria
Spetta ai lavoratori licenziati (non a quelli che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa) e, a partire dal 17 marzo 2005, anche ai lavoratori sospesi dalle aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori, né dal datore di lavoro.
Il lavoratore per avere diritto all’indennità deve possedere
almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
almeno 52 contributi settimanali nei due anni che precedono la data di cessazione del rap-porto di lavoro;
iscrizione nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l’impiego.
Va ricordato, comunque, che restano esclusi dalle suddette prestazioni, i lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Comunicazione al Centro per l’impiego
In caso di licenziamento individuale o di dimissioni di un lavoratore straniero, l’impresa è tenuta a comunicarlo allo Sportello unico e al Centro per l’impiego entro 5 giorni.
Lo straniero, se interessato, deve presentarsi entro 40 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, per il riconoscimento dello stato di disoccupazione e per dichiarare la dis-ponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Il lavoratore è inserito nell’elenco anagrafico per il periodo residuo di validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a 6 mesi (DPR. N. 334/2004).
Per quanto tempo
Di norma, l’indennità ha una durata massima di 6 mesi (9 mesi per i disoccupati di età pari o supe-riore a 50 anni). A partire dal 1° aprile 2005 e fino al 31 dicembre 2006 però, la durata dell’indennità è stata elevata a 7 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni e a 10 mesi per i lavoratori dai 50 anni in poi. Per poter beneficiare di questa estensione, alla data del 1° aprile 2005, i lavoratori devono es-sere ancora beneficiari di tale indennità per almeno una giornata.
Per i lavoratori sospesi l’indennità spetta nel limite massimo di 65 giorni.
Per il mese di prolungamento (il settimo e il decimo) il lavoratore ha diritto all’assegno per il nucleo familiare, mentre non gli spetta la contribuzione figurativa (garantita solo per 6 mesi ai lavoratori con meno di 50 anni e 9 mesi ai lavoratori con età pari o superiore a 50 anni.
Quanto spetta
L'indennità è pari al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rap-porto di lavoro, nei limiti di un imrap-porto massimo mensile lordo stabilito dalla legge.
Per la disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006, la misura dell’indennità passa al 50% per i primi 6 mesi e si mantiene al 40% per il settimo mese, per i lavoratori con meno di 50 anni, mentre per i cinquantenni ed ultracinquantenni, viene elevata al 50% per i primi 6 mesi, tornando al 40% per i successivi tre mesi e riducendosi al 30% per il decimo mese. Per i lavoratori sospesi, infine, l’importo è pari al 50% della retribuzione.
L’età da considerare per l’elevazione della durata della prestazione è quella posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Domanda e pagamento
Chi intende richiedere l’ indennità di disoccupazione, deve compilare il modello DS21, da presentare entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, direttamente alla sede INPS o al Centro per l'impiego competente per residenza o tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita. Oltre al modello, è necessario presentare la dichiarazione del datore di lavoro (mod. DS 22) o, in so-stituzione un’autocertificazione del lavoratore (mod. DSO); il certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati; la richiesta di detrazioni Irpef.
L’indennità di disoccupazione viene pagata ogni mese dall’INPS e può essere riscossa con assegno circolare, bonifico bancario o postale, oppure direttamente alla posta, presso qualsiasi ufficio postale.
Tipi di indennità
Particolari tipi di indennità di disoccupazione sono:
indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti;
indennità di disoccupazione speciale per l’edilizia;
indennità di disoccupazione ordinaria per l’agricoltura;
indennità di disoccupazione speciale per l’agricoltura.
Questi trattamenti “speciali” che comportano percentuali di indennità superiori a quelle delle altre forme di disoccupazione, si rivolgono a lavoratori di settori produttivi spesso soggetti a interruzioni del rapporto di lavoro.
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Indennità con requisiti ridotti
Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni ma che nell'anno precedente hanno svolto attività di lavoro subordinato per almeno 78 giorni, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità, ecc.) e che risultano assicurati da almeno 2 anni.
Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno precedente.
L’ importo è pari al 30% della retribuzione media percepita nell’anno in riferimento. Per usufruire del beneficio, l’ex lavoratore deve presentare domanda all’ INPS (o al Centro per l'impiego competente per residenza o tramite i Patronati) dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.
Indennità di disoccupazione speciale per l’edilizia
Questo particolare tipo di indennità spetta ai lavoratori edili che sono stati licenziati a causa di una riduzione del personale, della cessazione dell’attività aziendale, o ancora per ultimazione del can-tiere o delle singole fasi di lavorazione.
Il beneficio spetta se, per i due anni precedenti alla data di licenziamento, il lavoratore può vantare almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali e l’iscrizione nelle liste dei disoccupati. L’im-porto di questa speciale indennità è pari all’80% della retribuzione e viene pagato ogni mese dall’ INPS. La durata dell’indennità varia a seconda di particolari requisiti.
Il lavoratore ha due anni di tempo dalla data di licenziamento, per presentare la domanda all'INPS.
Indennità di disoccupazione ordinaria per l’agricoltura
L’indennità ordinaria per l’agricoltura spetta agli operai iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato e agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte del-l’anno.
Per ottenere il riconoscimento all’indennità è necessario che l’interessato presenti apposita richiesta alla sede INPS competente dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello della disoccu-pazione e che sia iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno cui si riferisce la domanda. Inoltre, deve avere almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione invo-lontaria e 102 giorni di contribuzione nel biennio formato dall’anno per il quale si fa domanda e da quello precedente.
L’importo è pari al 30% della retribuzione convenzionale o, se superiore, del salario medio giorna-liero, per un numero di giorni pari a quello di effettivo lavoro nell’anno.
Indennità di disoccupazione speciale per l’agricoltura
Tale beneficio spetta ai lavoratori agricoli iscritti negli appositi elenchi che hanno i requisiti richiesti per l’indennità ordinaria e che hanno lavorato almeno 151 giornate come dipendenti agricoli e non. È necessaria inoltre l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di gior-nate comprese tra 101 e 150.
L’indennità di disoccupazione speciale per l’agricoltura viene corrisposta per un massimo di 90 giorni nella misura del 40% della retribuzione convenzionale o, se superiore, del salario medio giornaliero se si è svolta nell’anno un’attività lavorativa compresa tra 101 e 150 giorni come dipendente agri-colo;
Se, invece, si è svolta nell’anno un’attività lavorativa di almeno 151 giorni come dipendente agricolo e non, l’importo dell’indennità è pari al 66% della retribuzione o del salario.
La domanda va presentata alla sede INPS competente dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno succes-sivo a quello della disoccupazione.
Cassa Integrazione Guadagni (CIG)
retri-buzione. Anche il cittadino extracomunitario residente in Italia ha diritto alle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, ma a condizione che sia titolare di un effettivo rapporto di lavoro sub-ordinato.
Cassa integrazione guadagni ordinaria
Spetta in caso di sospensione o riduzione dell'attività produttiva dovuta ad eventi temporanei non im-putabili all'imprenditore o ai lavoratori o determinati da situazioni temporanee di mercato, agli ope-rai, impiegati e quadri delle aziende industriali in genere e delle imprese industriali ed artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti. Corrisponde all’80% della retribuzione globale che sa-rebbe spettata per le ore di lavoro non prestate ma non può superare i limiti massimi mensili stabiliti di anno in anno.
I periodi di Cassa integrazione sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione. Il trattamento ordinario può andare da un minimo di 13 settimane ad un massimo di 12 mesi o 24 in determinate aree territoriali.
Il diritto alla Cassa integrazione decade nel caso in cui il lavoratore svolge contemporaneamente un’attività retribuita senza aver dato previa comunicazione alla propria sede INPS. In caso di comu-nicazione preventiva, invece, la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro.
Cassa integrazione guadagni straordinaria
È riconosciuta alle aziende in ristrutturazione, riorganizzazione, conversione o crisi aziendale e a quelle sottoposte a procedure concorsuali, e spetta ad operai ed impiegati delle aziende industriali (comprese quelle dei settori edili e lapidei), con più di 15 dipendenti nei sei mesi precedenti la pre-sentazione della domanda. Lo steso diritto spetta inoltre ai lavoratori delle imprese commerciali con più di 200 dipendenti e delle imprese artigiane con più di 15 dipendenti.
Al fine di reimpiegare ed eventualemte reintegrare i lavoratori, le aziende che richiedono la Cassa in-tegrazione straordinaria devono predisporre un programma che consenta la piena ripresa dell’attività lavorativa e seguire, nella scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, il criterio della rota-zione tra coloro che svolgono le stesse mansioni.
Al lavoratore viene riconosciuto l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, ma sempre entro i limiti mensili stabiliti di anno in anno.
Anche in questo caso, i periodi di Cassa integrazione, che variano da un minimo di 12 mesi per le crisi aziendali, a 18 per i casi di fallimento, amministrazione controllata, ecc., fino ad un massimo di 24 mesi per le ristrutturazioni, salvo le proroghe previste da varie disposizioni di legge.
Il diritto alla CIG decade se il lavoratore contemporaneamente un’attività retribuita, senza averlo prima comunicato alla propria sede INPS. In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro.
Indennità di mobilità
Si tratta di una prestazione riservata ai lavoratori licenziati per riduzione di personale o trasforma-zione di attività o di lavoro da parte dell’azienda, per cessata attività aziendale o per esaurimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
Hanno diritto a questa forma di tutela, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato come operai, impiegati o quadri. I lavoratori, inoltre, devono avere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di effettivo lavoro (sono compresi i periodi di ferie, festività, infortuni, gravidanza e puerperio).
L’indennità spetta anche al lavoratore straniero iscritto nelle liste di mobilità nei limiti del periodo re-siduo di validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a 6 mesi. Per i primi 12 mesi, l’indennità corrisponde al 100% del trattamento di Cassa Integrazione Straordi-naria (CIGS) percepito o che sarebbe spettato se il richiedente avesse lavorato, mentre per i periodi
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successivi, corrisponde all’ 80% del trattamento CIGS. Ad ogni modo, l’indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno.
La durata dell’indennità varia in relazione all’età del lavoratore al momento del licenziamento e al-l’ubicazione dell’azienda. Non può essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità azien-dale del lavoratore ma, in presenza di determinati requisiti di età e contribuzione, viene comunque pagata fino al conseguimento del diritto alla pensione.
La domanda di indennità, a cui deve essere allegato il modulo DS 22 compilato dall’ultimo datore di lavoro, va indirizzata all’ INPS e presentata alla Sezione circoscrizionale per l’impiego entro 68 giorni dal licenziamento e decorre dall’ 8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni, oppure dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, negli altri casi. L’indennità è pagata ogni mese dall’INPS direttamente al lavoratore ed è sospesa quando l’interes-sato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.
Il beneficio decade quando il lavoratore viene assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato o con contratto di lavoro parasubordinato (co.co.pro. e mini co.co.co.), oppure diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
Chi viene assunto con contratto di lavoro part-time o a tempo determinato conserva comunque l’i-scrizione nella lista, mentre l’indennità di mobilità rimane sospesa e le giornate di lavoro non ven-gono calcolate ai fini della determinazione del periodo di durata dell’indennità spettante.
Il lavoratore in mobilità che intende intraprendere un’attività autonoma viene cancellato dalle liste e, a richiesta, può percepire anticipatamente l’intero ammontare di indennità di mobilità spettante.
3. Cosa succede se si è lavorato in Paesi diversi
Può succedere che il cittadino straniero abbia lavorato in Paesi diversi. In questo caso, si applicano
le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale, in maniera tale da assicurare una
puntuale forma di tutela del soggetto interessato. In base a queste norme, ai lavoratori migranti è ga-rantita la stessa tutela prevista dalle singole legislazioni nazionali per i soggetti che hanno sempre la-vorato nello stesso Stato.
Gli obiettivi che si intendono realizzare sono sostanzialmente tre. Il primo di questi si riferisce alla
parità di trattamento, che si traduce in concreto nel riservare a tutti i cittadini, senza esclusione di
sorta, gli stessi diritti, ai quali corrispondono altrettanti obblighi di comportamento. In secondo luogo, si ha normalmente l’applicazione della legge vigente nel luogo in cui viene svolta l'attività
lavo-rativa, con qualche eccezioni in materia di contribuzione. Da ultimo, si vuole ottenere la cosiddetta totalizzazione, che, tradotta in termini più semplici, significa assicurare il cumulo dei periodi
assi-curativi nei diversi stati, al fine di conseguire il diritto alle prestazioni pensionistiche. Le convenzioni internazionali si riferiscono normalmente alle:
Prestazioni in caso di disoccupazione
Prestazioni per la maternità
Prestazioni di vecchiaia
Prestazioni di invalidità
Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro
Prestazioni in caso di malattia
Prestazioni in caso di morte
Prestazioni ai superstiti
Prestazioni per i familiari
Normativa in vigore nell’Unione europea
Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia (comprese Guadalupe, Guyana, Martinica e Reunion), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spa-gna, Svezia; le stesse si applicano anche ai nuovi partner entrati a far parte dell’Unione europea il 1° maggio del 2004: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Malta, Cipro, Ungheria. Le norme inoltre trovano applicazione anche nei tre Paesi (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) che hanno aderito all’Accordo sullo spazio economico europeo. La stessa normativa trova applicazione anche in Svizzera.
Obiettivi pensione: quali sono i vari passaggi da sapere
La pensione serve a garantire ai lavoratori una tutela contro le incertezze della vecchiaia o in caso di invalidità; serve anche al coniuge, in caso, purtroppo, di morte del marito o della moglie, per far fronte alle mutate esigenze di vita. In tutti i Paesi dell’Unione europea è, quindi, prevista una forma di as-sicurazione obbligatoria, anche se, poi, ogni Paese ha delle regole specifiche per pagare la pensione. Nello specifico ai lavoratori migranti si applicano due principi:
Somma di tutti i periodi di lavoro svolti anche in Paesi diversi (totalizzazione);
Determinazione dell’importo della pensione in base alla somma dei contributi versati.
La domanda per la pensione
La prima cosa da sapere è che la domanda deve essere sempre presentata nel Paese ove si risiede an-che nell’ipotesi in cui in quel dato Paese non si è mai lavorato. Una volta presentata la domanda, sarà cura dell’ente erogatore farsi carico di segnalare agli enti degli altri Paesi interessati che il lavoratore migrante ha presentato domanda per ottenere la pensione. In base al principio di esportabilità si può ottenere il pagamento della pensione nel Paese di residenza, anche nell’ipotesi in cui essa è a carico di un altro Stato. Il principio vale sempre se si nell’Unione europea; può valere anche laddove sono state firmate delle convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. A tal proposito è oppor-tuno ricordare che l’Italia ha firmato convenzioni con Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Bra-sile, Canada-Quebec, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repub-blica di Capoverde, RepubRepub-blica di San Marino, Slovenia, Stati Uniti d’America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela. Da ratificare le convenzioni con il Cile, le Filippine, il Marocco, mentre accordi parziali sono stati firmati con Messico ed Israele.
Con queste Convenzioni bilaterali, gli stati interessati si impegnano reciprocamente al rispetto di al-cuni principi basilari; fra questi rientra l’applicazione di un regime di sicurezza sociale a tutela del cittadino migrante. Normalmente, per rientrare nella tutela riconosciuta dalle convenzioni bilaterali occorre avere la cittadinanza di uno dei due Stati contraenti.
In Italia, l’istituto che si occupa delle pensioni è l’Inps; presso di esso sono assicurati tutti i
lavora-tori dipendenti privati e i lavoralavora-tori autonomi.
Le convenzioni bilaterali, come anche le convenzioni internazionali, svolgono un ruolo decisivo, in quanto permettono al lavoratore migrante di ottenere la pensione, pur in presenza di situazione par-ticolari, quali, ad esempio, l’aver lavorato in più Paesi, senza, però, aver raggiunto in nessuno di que-sti i requisiti per ottenere la pensione. Con la totalizzazione dei periodi assicurativi si sommano i vari periodi nei quali si è lavorato in Paesi diversi; ogni singolo stato pagherà poi la pensione sulla base delle proprie leggi nazionali.
Per ottenere la pensione
La pensione si ottiene per vecchiaia, invalidità o morte. Si può ottenere anche per anzianità contri-butiva. La domanda per ottenere la pensione può essere presentata presso l’istituto previdenziale del Paese nel quale si risiede o in quello ove si lavora o si è lavorato. Toccherà poi all’istituto nazionale comunicare all’eventuale secondo Paese interessato la presentazione della domanda. Per chiarire il concetto: immaginiamo un cittadino di origine africana che abbia lavorato sia in Francia che in Ita-lia; egli, a prescindere di dove attualmente risiede, può presentare domanda in Italia (presso l’Inps) o
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in Francia. Saranno i due istituti, in seguito, a scambiarsi le necessarie informazioni. Il modulo per la presentazione della domanda di pensione è scritto normalmente in almeno due lingue.
4. In caso di ritorno a casa
Il lavoratore migrante può naturalmente decidere di tornare nel proprio Paese d’origine, terminato il lavoro. In questo caso, il lavoratore migrante conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale
maturati in Italia, purché sia titolare di un contratto di lavoro diverso da quello stagionale. I diritti
previdenziali restano nella disponibilità del lavoratore migrante anche nell’ipotesi in cui non sussistono accordi di reciprocità con il Paese di origine. La pensione sarà naturalmente percepita nel momento in cui il lavoratore avrà maturato il requisito dell’età pensionistica. In caso di decesso dopo i 65 anni, al coniuge superstite che presenta determinate caratteristiche di reddito, spetta comunque la pensione.
5. Dalla parte della famiglia
Assegno per il nucleo familiare
La legislazione sociale vigente in Italia riconosce, al fine di sostenere le famiglie, soprattutto quello numerose e con redditi bassi, un assegno che si aggiunge alla normale retribuzione che si ha in busta paga. Detto assegno è detto assegno familiare.
Esso spetta:
A tutti lavoratori dipendenti in attività (anche con contratto part-time);
Ai tutti i lavoratori dipendenti assistiti (disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, malat-tia, maternità ed altro);
agli iscritti alla gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, vendi-tori porta a porta e liberi professionisti, ai soci di cooperative);
ai pensionati ex lavoratori dipendenti.
L’assegno per il nucleo familiare, aggiunto alla retribuzione, è naturalmente erogato anche ai lavora-tori extracomunitari, purché titolari di un contratto di lavoro diverso da quello di lavoro stagionale, esattamente con le stesse regole che valgono per i lavoratori italiani.
Per certificare la residenza dei familiari, se ancora non è stata completata la procedura per ottenerla, è possibile presentare documenti o certificati da cui risulti la presenza stabile in Italia, come buste paga, certificati di frequenza di asili o scuole, ecc.
Sono invece escluse alcune categorie di persone, alle quali spetta una diversa forma di sostegno.
I requisiti
Per poter usufruire del pagamento dell’assegno è necessario che:
il reddito familiare, costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare, non superi determinati limiti, stabiliti da apposito decreto Ministeriale;
il reddito derivi, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazioni derivanti da la-voro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di ma-lattia).
La domanda
La domanda, a cui vanno allegati i documenti richiesti, deve essere presentata, utilizzando l’appo-sito modulo predisposto dall’INPS:
al proprio datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti non agricoli;
Il pagamento
Il pagamento è effettuato dall'Inps a conguaglio, tramite il datore di lavoro, oppure direttamente
all'interessato con assegno circolare, con bonifico bancario o postale oppure allo sportello di un
qual-siasi ufficio postale del territorio nazionale.
Cose da sapere
Nel caso di lavoratori migranti provenienti da Paesi al di fuori dell’Unione europea vi è una partico-lare disposizione relativa ai periodi precedenti la regolarizzazione. L’assegno familiare per le colf e le badanti è riconosciuto anche per i periodi precedenti il 9 settembre del 2002, data nella quale è en-trata in vigore la legge 189/02; per tutte le altre categorie di lavoratori, l’assegno familiare è ricono-sciuto solo per i periodi successivi alla stessa data.
Nel caso di lavoratori stranieri rifugiati politici, essi sono equiparati ai cittadini italiani in materia di assistenza pubblica, assicurazione sociale e normativa sul lavoro. Ciò comporta che anche ad essi sia riconosciuto il diritto all’assegno per i familiari residenti all’estero, anche in mancanza di una Convenzione internazionale con il Paese di provenienza.
Il lavoratore neocomunitario che lavora in Italia ha diritto all’ assegno per il nucleo familiare an-che per i familiari residenti nel paese d’origine.
Il lavoratore proveniente da un Paese extraunione europea ha, invece, diritto all’assegno solo per
i familiari residenti in Italia; l’unica deroga arriva dall’esistenza di una possibile Convenzione in
materia di trattamenti di famiglia con lo Stato di cui l’extracomunitario è cittadino. È quindi neces-sario che l’interessato verifichi attraverso il proprio consolato l’esistenza di una specifica e diversa convenzione.
Oltre all’assegno familiare concesso dallo Stato, vi è una seconda forma di assegno concesso questa volta dai comuni.
Esso è riservato alle famiglie che hanno almeno tre figli minori ed è riservato ai cittadini italiani e ai Paesi dell’Unione europea, compresi anche i nuovi Paesi aderenti. L’importo mensile, che viene ade-guato annualmente, nel 2006 è stato pari a 120,39 euro. È necessario avere un reddito inferiore ad una certa cifra: per il 2006 il limite di era di 21.671,69.
A tutela della madri
Per tutelare le madri lavoratrici, la legislazione italiana prevede una indennità di maternità, anche detta indennità per astensione obbligatoria; essa è sostitutiva della retribuzione ed è pagata alle la-voratrici assenti dal lavoro per gravidanza e puerperio o per interruzione di gravidanza dopo il
180° giorno.
Essa spetta:
Alle lavoratrici dipendenti, senza distinzione di sorta fra comunitarie o extracomunitarie;
alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti);
alle lavoratrici domestiche;
alle lavoratrici agricole;
alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi;
al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre lavoratrice, in casi particolari (morte o grave malattia della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del minore al padre).
L’indennità di maternità spetta anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo, per i 3 mesi successivi all’ ingresso del minore in famiglia, a condizione che il bambino non abbia superato i 6 anni di età (18 per i minori stranieri).
Ammontare e durata
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L’importo dell’indennità di maternità è pari all’80% della retribuzione media giornaliera perce-pita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione dal lavoro.
Le lavoratrici madri ricevono l’indennità di maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal la-voro: nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
Nel caso, invece, di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno, l’indennità viene concessa solo
per 30 giorni.
Le lavoratrici dipendenti possono, però, utilizzare con flessibilità il periodo di astensione obbliga-toria. Esse, infatti, possono rimanere al lavoro fino all'ottavo mese di gravidanza, purché ciò non
pregiudichi la salute della mamma e del bambino, così da recuperare dopo la nascita del bambino
il periodo di astensione non utilizzato.
La domanda
Per poter ricevere l’indennità di maternità la lavoratrice dipendente è obbligata a presentare una co-pia della domanda di astensione obbligatoria alla sede Inps competente per residenza; una coco-pia al
datore di lavoro.
La lavoratrice autonoma deve naturalmente presentare una copia alla sola sede Inps competente per
residenza.
È opportuno ricordare che anche per questa domanda, come per tutte le altre, la persona può rivolgersi al Patronato.
Come avviene il pagamento
Il datore di lavoro paga l'indennità direttamente alle lavoratrici dipendenti, ottenendo poi un con-guaglio dall’Inps con il concon-guaglio dei contributi.
Per le lavoratrici autonome il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps attraverso tre
possibi-lità: assegno circolare; bonifico bancario o postale; sportello di un qualsiasi ufficio postale del terri-torio nazionale.
Altre forme di sostegno alla maternità
Lo Stato concede un assegno di maternità per ogni figlio nato, affidato o adottato dopo il 1° luglio
del 2000. Esso spetta in alternativa alla madre naturale, all’affidataria (anche se non in preadozione),
all’adottante; al padre naturale, al coniuge della donna adottante o affidataria, all’adottante non co-niugato, all’affidatario anche non preadottivo.
Per ottenere l’assegno occorre risiedere in Italia al momento della domanda; essere in possesso della
carta di soggiorno, se extracomunitario; avere specifici requisiti lavorativi o assicurativi. Il
paga-mento avviene attraverso un assegno tramite l’Inps. La domanda per l’assegno deve essere presen-tata all’Inps entro 6 mesi dalla nascita o dall’adozione o dall’affidamento preadottivo. L’assegno di maternità dello Stato è alternativo a quello concesso dai comuni. L’Inps può comunque erogare l’e-ventuale differenza fra l’assegno di maternità comunale e quello statale.
Una volta accolta la domanda, il beneficiario riceve l’assegno entro 120 giorni dalla data di presen-tazione della stessa domanda. Nel caso in cui essa non venga accolta, la stessa viene automaticamente trasmessa al comune territorialmente competente perché il richiedente riceva l’assegno di maternità
concesso dai Comuni.
Il comune di residenza concede un assegno di maternità per ogni figlio nato, adottato o affidato dopo il 1° luglio del 2000. Esso spetta in alternativa alla madre naturale, all’affidataria in preadozione, al-l’adottante; al padre naturale, al coniuge della donna adottante o affidataria, all’adottante non coniu-gato, all’affidatario preadottivo.
Per poter ottenere l’assegno occorre risiedere in Italia al momento della domanda; essere in possesso
della carta di soggiorno, se extracomunitario; non beneficiare di alcuna indennità di maternità; avere
L’assegno ha un importo mensile pari a 288,75 euro per il 2006; esso è concesso dal Comune di residenza e pagato dall’Inps in un’unica soluzione entro 45 giorni dalla data di trasmissione della do-manda da parte del comune stesso.
La domanda per l’assegno deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro 6 mesi dalla nascita o dall’adozione o dall’affidamento preadottivo. Hanno diritto a questa prestazione an-che le cittadine extracomunitarie prive della carta disoggiorno, purché siano già state riconosciute come rifugiate politiche.
Per assistere i figli
Congedi parentali
La legge italiana riconosce specifici permessi retribuiti per assistere i propri figli. Nei primi otto anni
di età del bambino i genitori, lavoratori dipendenti, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro, anche
contemporaneamente:
la madre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi;
il padre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi;
il genitore solo può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 10
mesi;
i genitori adottivi o affidatari possono usufruire del congedo parentale (6 mesi per la madre, 7 mesi per il padre, 11 mesi complessivi) nei primi 3 anni dall’ingresso del bambino in
fa-miglia, se lo stesso ha un’età tra 6 e 12 anni;
le lavoratrici autonome possono astenersi per 3 mesi entro il 1° anno di vita del bambino. È opportuno ricordare che le astensioni dal lavoro, se utilizzate da entrambi i genitori,non possono superare il limite complessivo di 11 mesi.
Di norma, per poter usufruire del permesso, il genitore è tenuto a dare un preavviso di almeno 15
giorni al datore di lavoro.
Indennità al posto della retribuzione
Durante i periodi di congedo parentale il genitore riceve, in luogo della retribuzione, un’indennità
pari al 30% della retribuzione stessa. Per i lavoratori dipendenti l'indennità è pagata dal datore
di lavoro che viene poi rimborsato dall'Inps con il conguaglio dei contributi. Per i lavoratori
auto-nomi il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps.
L’indennità cambia a seconda dell’età del bambino e del reddito disponibile della famiglia. Fino ai 3 anni di vita del bambino, il genitore riceve l’indennità del 30% per un periodo massimo
com-plessivo, tra i genitori, di 6 mesi. Per questo periodo è riconosciuta una contribuzione figurativa,
cioè a dire non ci sono perdite sotto il profilo della pensione futura; dai 4 agli 8 anni di vita del bam-bino, per i periodi superiori a 6 mesi, l’indennità del 30% spetta solo se il reddito annuo del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo di pensione in vigore quel-l’anno. Anche in questo caso è prevista anche in questo caso una contribuzione figurativa.
Congedo per malattia del figlio
Nei primi 8 anni di vita del bambino i genitori hanno anche diritto ad astenersi dal lavoro, tramite
congedo, quando il proprio figlio si ammala. La durata del congedo varia in base all’età del figlio:
entro i primi 3 anni di vita del bambino i genitori, in alternativa e non insieme, hanno diritto al
con-gedo senza limite di tempo; il concon-gedo è coperto da una contribuzione figurativa ma non è retribuito;
dal 4° all’8° anno del figlio la durata del congedo si riduce a 5 giorni all’anno a testa, non fruibili
contemporaneamente. Il congedo è coperto da una contribuzione figurativa ed è prevista
un’inden-nità pari al 30% della retribuzione solo nel caso in cui il reddito annuo del genitore richiedente non
superi di 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione in vigore a quella data.
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In entrambi i casi, non sono previste visite mediche per i genitori, i quali, però, devono presentare il certificato medico attestante la malattia del bambino. Inoltre, il genitore è tenuto a presentare una au-tocertificazione che attesti che l’altro genitore non usufruisce contemporaneamente dell’astensione.
6. Salute
Assistenza Sanitaria
Hanno diritto all’assistenza sanitaria tutti i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; siano iscritti negli ar-chivi anagrafici dei Centri per l’impiego; siano detenuti ed internati; siano in possesso del permesso di soggiorno o ricevuta di rinnovo per lavoro subordinato; lavoro autonomo; motivi familiari; asilo politico; asilo umanitario o richiesta di asilo. Spetta altresì ai cittadini in attesa di adozione ed affi-damento o in attesa di acquisizione della cittadinanza. Alle donne in stato di gravidanza o nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio a cui provvedono sono garantite analisi e cure mediche.
L’assistenza sanitaria spetta anche alle persone della famiglia a carico regolarmente soggiornanti (nel caso in cui non siano in possesso di un permesso di soggiorno che attribuisca loro il diritto all’assi-stenza a titolo proprio) e, fin dalla nascita, ai figli minori.
Cosa fare
In primo luogo occorre procedere all’iscrizione presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), presso il presidio territoriale (Distretto Socio Sanitario) della ASL del Comune di residenza o del Comune risultante dal permesso di soggiorno.
Cosa serve
Per l’iscrizione serve:
a) il permesso di soggiorno (in caso di rinnovo, ricevuta della richiesta di rinnovo);
b) una autocertificazione di residenza oppure autocertificazione di effettiva dimora, come
ri-sulta dal permesso di soggiorno;
c) una autocertificazione del numero del codice fiscale;
d) certificato di iscrizione negli archivi anagrafici in caso di disoccupazione.
A questi documenti potranno essere aggiunti: una autocertificazione dello stato di famiglia; una au-tocertificazione attestante la condizione di familiare a carico; una auau-tocertificazione di iscrizione al Centro per l’impiego.
L’iscrizione ha termine alla scadenza del permesso di soggiorno e può essere prorogata esibendo
la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. Non c’è un limite annuale di validità dell’iscrizione.
Vantaggi
L’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale porta alla scelta del medico di famiglia o pediatra; alle cure mediche specialistiche, dietro richiesta del medico di famiglia o pediatra, pagando eventualmente il ticket previsto; ai ricoveri ordinari e in regime di Day Hospital gratuiti; all’assistenza farmaceutica per l’acquisto di farmaci.
Casi particolari
Gli stranieri non titolari di permesso di soggiorno godono comunque di specifiche tutele; essi infatti sono assicurati comunque per le cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattia ed infortunio. Oltre le cure urgenti, che non possono essere diffe-rite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona, sono garantite anche le cure essen-ziali relative a malattie non pericolose nell’immediato, ma che non curate potrebbero determinare
danni alla salute e rischi per la vita. Ciò comporta che anche ai lavoratori irregolari perché privi di permesso di soggiorno siano estese alcune tutele quali la partecipazione ai programmi di medicina preventiva; l’assistenza in caso di gravidanza e maternità; la cura della salute del minore; le vaccina-zioni obbligatorie; gli eventuali interventi di profilassi internazionale; l’individuazione e la cura di malattie infettive. Queste cure, salvo diversa previsione nel caso in cui sia prevista una partecipazione alla spesa (un ticket), sono sempre gratuite.
Tesserino per lo straniero temporaneamente presente (Stp)
Nella prima occasione utile, ai cittadini stranieri non in regola con le norme di ingresso e di soggiorno è rilasciato un tesserino recante un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente
Pre-sente); detto tesserino ha una validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello
stra-niero. Tale tesserino viene rilasciato da qualsiasi ASL, Azienda Ospedaliera, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinico Universitario. Sempre sul tesserino viene indicato l’eventuale stato di indigenza del soggetto.
Come per i cittadini italiani, anche per i cittadini stranieri vi è il rispetto della privacy. Di conseguenza,
l’accesso alle strutture sanitarie non comporta alcun tipo di segnalazione. Le uniche eccezioni è
quando è obbligatorio il referto, come, ad esempio, in caso di reato.
Quando il lavoratore si ammala
In caso di malattia, viene pagata una indennità di malattia; essa è riconosciuta ai lavoratori che
si ammalano in sostituzione della retribuzione.
Essa spetta alla quasi totalità degli operai del settore privato; agli impiegati del settore Terziario
e Servizi; ai disoccupati e sospesi dal lavoro delle categorie sopra indicate, purché il lavoro sia
ces-sato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell’inizio della malattia.
Casi particolari
Nel caso di lavoratori con contratto a tempo determinato, l’indennità di malattia spetta per periodi non superiori all’attività svolta nell’ultimo anno, con un massimo di 180 giorni annui, e cessa in con-comitanza con la cessazione del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, l’indennità spetta a condizione che risultino iscritti per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dell’anno precedente o, in caso di primo anno di iscrizione, previo rilascio del certificato d’iscrizione d’urgenza.
Ai lavoratori parasubordinati l’indennità spetta nel solo caso di degenza ospedaliera.
Ai lavoratori in part-time verticale, l’indennità spetta solo per le giornate in cui è previsto lo svolgi-mento dell’attività lavorativa. Non vengono, quindi, indennizzate le cosiddette giornate di pausa con-trattuale.
Nessuna indennità invece per i lavoratori autonomi.
Ammontare dell’importo
L’importo dell’indennità è pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni di malattia; al 66,6% per i giorni successivi della malattia o nei casi di ricaduta. L’indennità è
ri-dotta durante i periodi di ricovero se il lavoratore non ha familiari a carico e nei casi di
disoccu-pazione o sospensione dal rapporto di lavoro.
Per quanto tempo
Spetta per un periodo massimo di 180 giorni per ciascun anno solare: i primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza l'Inps provvede al pagamento.
Come si ottiene Il lavoratore deve:
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farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in due copie;
entro 2 giorni dal rilascio del certificato, la copia nella quale sono indicate la diagnosi e la prognosi deve essere presentata, o inviata con raccomandata andata e ritorno, alla sede Inps del luogo di residenza, mentre la copia con la sola prognosi deve essere consegnata al datore di la-voro.
Si perde il diritto all’indennità per ogni giorno di ritardo nell’invio del certificato, salvo che il lavo-ratore comprovi un serio motivo a giustificazione del ritardo. Sul certificato medico va indicato con esattezza l’indirizzo in cui si troverà il lavoratore ammalato per la reperibilità durante la malattia pre-vista dalla legge. L’indicazione dell’esatto indirizzo consentirà l’effettuazione dei controlli disposti dall’Inps d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro.
La mancata, inesatta o incompleta indicazione dell’indirizzo comporta, in caso di impossibilità ad effettuare i controlli, la perdita dell’intera indennità fino alla comunicazione dell’esatto re-capito.
È possibile per il lavoratore trasferirsi ad altro indirizzo durante il periodo di malattia, previa comu-nicazione all’Inps e al datore di lavoro.
I controlli
Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di restare a casa tutti i giorni, domeniche e festivi comprese,
dalla 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per permettere i controlli da parte dei medici competenti dell’Inps
o dell’Asl.
L’assenza ingiustificata ai controlli comporta la perdita dei diritti. Nel caso di prima assenza stificata si ha la perdita totale dell’indennità fino ad un massimo di 10 giorni. Se l’assenza ingiu-stificata dovesse ripresentarsi, allora la si applica la riduzione del 50% dell’indennità per il restante periodo di malattia.
L’assenza al controllo può essere giustificata soltanto con la necessità di eseguire visite generiche e urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli previ-sti per le fasce orarie o per evitare gravi conseguenze personali e per la famiglia.
Come giustificazione non vale invece dire di non aver sentito il campanello suonare o di trovarsi in una altra parte dell’abitazione e non aver fatto in tempo a rispondere. Non c’è invece obbligo di farsi visitare al di fuori delle fasce obbligatorie.
Indennità di tubercolosi
Fra le forme di indennità sostitutive o integrative della retribuzione, va anche considerata l’indennità di tubercolosi che spetta al lavoratore dipendente con almeno un anno di contribuzione e ai suoi
familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) malati di tubercolosi, anche se non iscritti all’INPS.
Esistono vari tipi di indennità:
giornaliera: spetta durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali, quando non si ha diritto all’intera retribuzione;
post-sanatoriale: spetta per due anni e viene erogata alla fine del ricovero o della cura am-bulatoriale che abbiano avuto una durata di almeno 60 giorni, anche cumulativi, e si siano con-clusi con la stabilizzazione o la guarigione clinica dell’interessato;
assegno di cura e sostentamento: spetta per due anni se la capacità lavorativa, in occupa-zioni confacenti alle proprie attitudini, si è ridotta a meno della metà per effetto della malattia tubercolare e se non si percepisce una normale retribuzione continuativa a tempo pieno. E’ rin-novabile senza limiti di tempo fino a quando permangono i requisiti amministrativi e sanitari;
assegno natalizio: spetta se l’interessato ha percepito, anche per un solo giorno nel mese di dicembre, l’indennità antitubercolare sanitaria o economica.
La domanda