DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT
- La Costituzione della Repubblica Italiana
- Le Fonti del Diritto
- Gli Oggetti del Diritto
- Il Contratto
- La Norma Giuridica
- Mercato del Capitale / Capitale
- La Moneta
- Il Risparmio
- Ricchezza, Patrimonio e Reddito
- Le Obbligazioni
- L'Ordinamento Giuridico Sportivo
- Il Rapporto tra l'Ordinamento Sportivo e l'Ordinamento Statale
- Le Fonti del Diritto Sportivo
- I Soggetti dell'Ordinamento Sportivo: gli enti associativi e le persone fisiche
- Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate
- Differenze tra Sport Professionistico, Dilettantistico e Amatoriale - Sponsorizzazione Sportiva e Marketing Sportivo
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano.
Fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947.
Fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in edizione straordinaria, il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.
Formazione dell'Assemblea Costituente
Dopo i sei anni della seconda guerra mondiale e i venti anni della dittatura, il 2 giugno 1946 si svolsero contemporaneamente il referendum istituzionale e
l'elezione dell'Assemblea Costituente, con la partecipazione dell'89% degli aventi diritto. Il 54% dei voti (più di 12 milioni) fu per lo Stato repubblicano, superando di 2 milioni i voti a favore dei monarchici (che contestarono l'esito.)
L'Assemblea fu eletta con un sistema proporzionale e furono assegnati 556 seggi, distribuiti in 32 collegi elettorali.
Dominarono le elezioni tre grandi formazioni: la Democrazia Cristiana, che ottenne il 35,2% dei voti e 207 seggi; il Partito socialista, 20,7% dei voti e 115 seggi; il
Partito comunista, 18,9% e 104 seggi.
L'intesa costituzionale
L'intesa che permise la realizzazione della Costituzione è stata più volte definita «compromesso costituzionale», consistente in una commistione di concezioni politiche diverse, risultato di reciproche rinunce e successi. Le forze in seno all'assemblea, infatti, tendenzialmente, non avendo sicure idee sul possibile prosieguo della vita politica italiana, piuttosto che tentare di ostacolare le altre parti politiche, spinsero per l'approvazione di norme che rispecchiassero i rispettivi principi base. I lavori dovevano terminare il 24 febbraio 1947 ma la Costituente non verrà sciolta che il 31 dicembre 1947, dopo aver adottato la Costituzione il 22 dicembre con 453 voti contro 62.
Composizione e struttura
115;124;128;129;130), divisi in quattro sezioni:
• principi fondamentali (art. 1-12);
• parte prima, diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54);
• parte seconda, concernente l'ordinamento della Repubblica (art 55-139);
• 18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al trapasso dal
vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.
Caratteristiche tecniche
La Costituzione italiana è una costituzione scritta, rigida e lunga.
• Anzitutto, la normazione è contenuta in un testo legislativo scritto. La scelta è
comune all'esperienza di civil law ed a quella di common law, con la grande eccezione della Gran Bretagna, Paese nel quale la Costituzione è in forma orale.
• Inoltre, si dice che la Costituzione italiana è rigida. Con ciò si indica che da un
lato è necessario un procedimento parlamentare aggravato per la riforma dei suoi contenuti (non bastando la normale maggioranza), e dall'altro che le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte costituzionale.
• Infine, la Costituzione è lunga, ossia contiene disposizioni in molti settori del
vivere civile. In ogni caso, da questo punto di vista, è da dire che il disposto costituzionale presenta per larga parte carattere programmatico, venendo così in rilevanza solo in sede di indirizzo per il legislatore o in sede di giudizio di legittimità degli atti aventi forza di legge.
Direttrici fondamentali
Nelle linee guida della Carta è ben visibile la tendenza all'intesa e al compromesso dialettico tra gli autori.
La Costituzione mette l'accento sui diritti economici e sociali e sulla loro garanzia effettiva.
Si ispira anche ad una concezione antiautoritaria dello Stato con una chiara diffidenza verso un potere esecutivo forte e una fiducia nel funzionamento del sistema parlamentare.
Non mancano importanti riconoscimenti alle libertà individuali e sociali, rafforzate da una tendenza solidaristica di base.
Fu possibile anche ratificare gli accordi lateranensi e permettere di accordare una autonomia regionale tanto più marcata quanto più le minoranze erano radicate (nelle isole e nelle regioni con forti minoranze linguistiche).
o I principi fondamentali
Secondo la dottrina la Costituzione è caratterizzata da alcuni principi non revisionabili fondamentali che ne hanno ispirato la redazione.
Principio personalista
La Costituzione coglie la tradizione liberale nel testo dell'art. 2: in esso infatti si dice che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo".
Tali diritti sono considerati diritti naturali, non creati giuridicamente dallo Stato ma ad esso preesistenti.
Tale interpretazione è agevolmente rinvenibile nella parola "riconoscere" che implica la preesistenza di un qualcosa.
Tale impostazione, stimolata dalla componente d'ispirazione cattolica dell'assemblea costituente, fu il frutto di una sentita reazione al totalitarismo.
Principio pluralista
È tipico degli Stati democratici. Pur se la Repubblica è dichiarata una ed indivisibile, sono riconosciuti i diritti dell'uomo nelle formazioni sociali (art. 2), la libertà associativa (art. 18), la libertà delle confessioni religiose (art. 8), dei partiti politici (art. 49) e dei sindacati (art. 39).
Principio lavoristico
Ci sono riferimenti già agli art. 1 e 3. Il lavoro non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale. Non serve ad identificare una classe. È anche un dovere, ed eleva il singolo. Nello stato liberale la proprietà aveva più importanza, mentre il lavoro ne aveva meno. I disoccupati, senza colpa, non devono comunque essere discriminati.
Principio democratico
Già gli altri tre principi sono tipici degli Stati democratici, ma ci sono anche altri elementi a caratterizzarli: la preponderanza di organi elettivi e rappresentativi; il principio di maggioranza ma con tutela della minoranze (anche politiche); processi decisionali (politici e giudiziari) tendenzialmente trasparenti.
Principio di uguaglianza
Come è affermato con chiarezza nell'art. 3, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge (uguaglianza formale) e devono essere in grado di sviluppare pienamente la loro personalità sul piano economico, sociale e culturale (uguaglianza sostanziale).
Principio di tolleranza
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, sovrani e indipendenti (art. 7) e tutte le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, sono egualmente libere davanti alla legge (art. 8).
Principio pacifista
Come viene sancito all' art. 11, la Repubblica italiana è contraria alla guerra e collabora con gli organismi internazionali per il mantenimento della pace e della giustizia fra le Nazioni.
LE FONTI DEL DIRITTO
Le Fonti del diritto rappresentano l’insieme dei fatti (gli eventi naturali o sociali) e degli atti (le attività umane consapevoli e volute) ritenuti idonei a produrre diritto nell'ordinamento giuridico di cui fanno parte.
L'ordinamento giuridico italiano dispone di una varietà di fonti ordinate in base alla diversa efficacia normativa loro attribuita e disposte secondo un criterio gerarchico; la norma di grado superiore può modificare o annullare quella di grado inferiore ma non può essere modificata o annullata da questa. Le principali fonti del diritto italiano sono, secondo questo ordine:
la Costituzione, le leggi ordinarie dello stato, i decreti legge, i decreti legislativi, i regolamenti, le consuetudini. A queste vanno aggiunte le fonti non statali: la normativa comunitaria, il referendum abrogativo, i contratti di lavoro collettivi, gli statuti e le leggi delle regioni, i regolamenti regionali, provinciali e comunali.
La Costituzione
La Costituzione italiana racchiude i principi e gli istituti fondamentali in base ai quali è organizzato lo stato italiano. Entrata in vigore nel 1948, dopo la caduta del fascismo e la proclamazione della repubblica, fu approvata da un'assemblea costituente eletta dal popolo italiano. Una delle caratteristiche più importanti della nostra Costituzione è la sua rigidità: le sue disposizioni, infatti, non possono essere modificate con le leggi ordinarie.
Le Leggi
Le leggi ordinarie dello stato vengono approvate dal Parlamento e promulgate dal presidente della Repubblica secondo una procedura piuttosto complessa prevista dalla Costituzione. Una legge ordinaria dello stato non può in nessun caso derogare una norma costituzionale, né tanto meno contenere delle disposizioni che siano in qualche modo contrarie o comunque non in armonia con la Costituzione. A garanzia di questo è stato istituito un organo, la Corte Costituzionale, finalizzato al controllo della legittimità costituzionale delle leggi ordinarie dello stato e degli atti aventi forza di legge. Qualora la Corte Costituzionale rilevi l'illegittimità costituzionale di una disposizione, quest'ultima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.
La legge ordinaria ha la facoltà di modificare o eventualmente abrogare qualsiasi atto non avente forza di legge, e può essere abrogata da una legge successiva che espressamente preveda la sua abrogazione, oppure che disciplini compiutamente l'intera materia.
I Decreti
Stesso valore della legge dello stato hanno i decreti legge e i decreti legislativi: i primi sono provvedimenti a carattere provvisorio aventi forza di legge emessi in casi straordinari di necessità e d'urgenza dal governo, il quale deve presentarli alle camere il giorno stesso della loro emissione per la loro conversione, pena la decadenza qualora entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non vengano convertiti in legge dalle camere.
I decreti legislativi sono provvedimenti emessi dal governo in base a una delega concessagli dal Parlamento e hanno efficacia e forza di legge (come se fossero emanati dal Parlamento) purché nel legiferare il governo rispetti i limiti posti nella delega.
I Regolamenti
In posizione subordinata rispetto alle leggi e agli atti aventi forza di legge ci sono i regolamenti del governo o di qualche altra autorità. Un regolamento può immettere nuove norme nell'ordinamento nella misura in cui esse non siano in contrasto con le leggi ordinarie e con gli atti aventi forza di legge. Il sistema gerarchico delle fonti di produzione del diritto non esclude però che, in casi particolari, volti soprattutto a risolvere questioni pratiche, si possa derogare a tale principio.
Le Consuetudini
In fondo alla scala gerarchica delle fonti di produzione del diritto si trovano la consuetudine e gli usi. In quanto fonte non scritta né prodotta da organi atti a legiferare, ma derivante dalla reiterazione costante nel tempo di determinati comportamenti che vengono comunemente considerati conformi al diritto vigente, la consuetudine assume una posizione di totale subordinazione rispetto alle altre fonti di produzione del diritto.
GLI OGGETTI DEL DIRITTO
Presentazione
Gli elementi del rapporto giuridico, oltre le persone sono anche gli oggetti del diritto e con ciò facciamo riferimento a tutte quelle cose che possono cadere sotto l’imposizione delle persone.
Gli oggetti del diritto secondo l’art. 810 del Codice civile sono i beni.
Per beni s’intende qualsiasi cosa idonea a formare gli oggetti del diritto e deve presentare contestualmente determinati requisiti: utilità, accessibilità e limitatezza. I beni, come implicitamente anticipato, sono le cose che possono essere oggetto di diritti. E' necessario che si tratti, per unanime dottrina, di cose accessibili, utili e limitate; in altre parole, non possono essere qualificate come beni, e quindi come oggetti di diritti, quelle cose che, almeno per il momento, si trovano al di fuori della portata dell'uomo; si pensi alle eventuali risorse naturali esistenti su Marte; né quelle cose che, sebbene alla portata dell'uomo, non sono di alcuna utilità o, ancorché utili, esistono in quantità tale da non richiedere una tutela di legge, potendone fruire tutti e liberamente: si pensi all'aria o all'acqua del mare.
I beni ai quali è interessato il diritto possono essere raggruppati intorno alle distinzioni che verremo illustrando nei paragrafi che seguono, cominciando da quella fra beni immobili e beni mobili.
Beni immobili e beni mobili - I beni mobili registrati
Appartengono alla categoria dei beni immobili i beni minuziosamente indicati nell'art. 812 c.c., e cioè il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo.
Pure immobili vengono considerati i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando siano saldamente assicurati alla riva o all'alveo e siano destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione; si tratta, come si vede, di beni mobili per loro natura ma considerati immobili dal diritto e da questo assoggettati alla particolare disciplina ad essi riservata.
Tutti gli altri beni, per esclusione, appartengono alla categoria dei beni mobili.
Dalla distinzione fra beni immobili e beni mobili scaturiscono numerose e sostanziali differenze. In questa sede ci limitiamo a osservare che gli atti che hanno per oggetto beni immobili devono per lo più essere stipulati nella forma dell'atto pubblico, del quale dev'essere successivamente curata la trascrizione, ossia l'annotazione in pubblici registri custoditi presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Ai fini pratici, per poter alienare (ossia vendere o donare) un bene mobile è sufficiente che le
parti si accordino in tal senso (all'accordo, come naturale conseguenza, seguirà la consegna della cosa), mentre per poter alienare un bene immobile occorre, oltre al consenso delle parti manifestato nelle forme di legge (per lo più, come appena detto, mediante atto pubblico), anche la trascrizione, allo scopo di rendere la circostanza opponibile ai terzi; in altri termini, se Tizio, persona di pochi scrupoli, vendesse la stessa cosa prima a Caio e poi a Sempronio (evenienza, questa, possibile a verificarsi poiché la vendita è un contratto consensuale, ossia al suo perfezionamento è sufficiente lo scambio del consenso, mentre non è indispensabile la consegna del bene che ne costituisce l'oggetto, che può quindi avvenire anche in un secondo momento), il conflitto fra i due acquirenti verrebbe risolto in maniera diversa a seconda che si tratti di bene mobile o immobile: nel primo caso, infatti, si considera proprietario chi ha conseguito il possesso della cosa, mentre nel secondo caso si considera proprietario chi per primo ha curato la trascrizione dell'acquisto nei pubblici registri.
Una particolare categoria di beni mobili è costituita dai beni mobili registrati (art. 815 c.c.), così chiamati perché si tratta di beni mobili iscritti in pubblici registri: vi rientrano le navi, gli autoveicoli e gli aeromobili, intendendosi per aeromobile qualsiasi veicolo adibito al trasporto per aria: si pensi a un aeroplano o a un aliante. Nei registri, variabili a seconda del bene -per gli autoveicoli, per esempio, la trascrizione va fatta nel PRA (Pubblico Registro Automobilistico)-, devono essere annotate sia le caratteristiche del bene che gli eventuali passaggi di proprietà e le eventuali iscrizioni ipotecarie.
Beni fungibili e beni infungibili
Su dicono fungibili i beni sostituibili gli uni con gli altri, per il fatto di presentare le stesse caratteristiche qualitative e quantitative: si pensi a due riproduzioni dello stesso quadro o a due pagnotte dello stesso tipo di pane.
Si dicono invece infungibili i beni che, per il fatto di possedere determinate caratteristiche, difficilmente riproducibili, non possono essere sostituiti con altri uguali: si pensi a un quadro d'autore.
Fra le conseguenze derivanti da questa differenza ricordiamo che, se un soggetto si era impegnato a vendere una cosa infungibile (per es. un quadro) e questa va distrutta per causa a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligo, mentre se si era impegnato a vendere una cosa fungibile (per es. un chilo di caffè) è ugualmente tenuto ad adempiere, anche se il caffè che aveva preparato per la consegna è andato distrutto: potrà, infatti, procurarsi altro caffè di quella qualità, mentre non potrebbe fare altrettanto con il quadro, trattandosi di un oggetto unico.
Beni divisibili e beni indivisibili
Sono divisibili i beni suscettibili di essere divisi in più parti senza perdere la loro utilità: una torta può essere divisa in più fette, un'arancia in più spicchi e così via. Si dicono invece indivisibili i beni che, se divisi in più parti, perdono in tutto o in parte la loro utilità: si pensi a una bottiglia o a un orologio.
Una conseguenza ricollegabile a questa distinzione: se uno stesso bene divisibile appartiene a più persone, e queste intendono sciogliere la comunione, possono prendersi ciascuna una parte di esso, mentre se oggetto della comunione è un bene indivisibile, questo andrà ad uno dei comproprietari, con obbligo di versare agli altri un conguaglio in denaro; o -altra ipotesi- sarà venduto per ripartire il ricavato fra gli aventi diritto.
Beni consumabili e beni inconsumabili
Si dicono consumabili i beni suscettibili di una sola utilizzazione: si pensi al denaro, che una volta speso esce dalla sfera giuridica del proprietario.
Si dicono invece inconsumabili i beni suscettibili di essere usati ripetutamente, senza con ciò perdere l'utilità che sono in grado di fornire: si pensi a un vestito, a una sedia, a un'automobile.
I beni inconsumabili possono fra l'altro costituire oggetto di quel particolare contratto che è il comodato, in virtù del quale una parte (comodante) fa godere all'altra (comodatario), gratuitamente, un bene che questa dovrà restituire dopo l'uso: come quando si presta l'auto a un amico.
I beni inconsumabili possono invece essere oggetto di mutuo, intendendosi per esso il contratto col quale il mutuatario riceve dal mutuante una certa quantità di cose (tipico esempio il denaro), con l'intesa di restituire, alla scadenza, non le stesse cose ricevute ma cose della stessa specie e qualità.
Beni semplici e beni composti
Si dicono semplici i beni formati da un solo elemento: per es. uno stecchino, un foglio di carta, mentre si dicono composti i beni risultanti dalla fusione di più elementi: si pensi a un computer o a un motore.
Nell'ambito di questa distinzione assume rilievo il concetto di universalità. Si distinguono un'universalità di fatto e un'universalità di diritto.
L'universalità di fatto (art. 816 c.c.) è un insieme di cose mobili aventi le stesse caratteristiche e destinate dal titolare al conseguimento dello stesso fine: più libri formano una biblioteca, più francobolli una collezione, più pecore un gregge ecc. L'universalità di diritto, invece, è costituita da più cose eterogenee, ma considerate unitariamente dalla legge; ne costituisce un esempio l'eredità, alla cui configurazione possono concorrere i beni più diversi: denaro, mobili, terreni ecc.
I beni che concorrono a formare l'universalità possono essere oggetto di diritto anche separatamente: potrei, per esempio, vendere o prestare soltanto un libro della mia biblioteca o un francobollo della mia collezione.
Beni materiali e beni immateriali
Si dicono materiali i beni che possiamo avvertire con i nostri sensi o con appositi strumenti: per es. un tavolo, un'automobile, l'aria, il gas.
Si dicono invece immateriali i beni non esistenti in natura ma ugualmente suscettibili di essere oggetto di rapporti giuridici: si pensi ai segni distintivi dell'azienda (ditta, insegna e marchio), al diritto d'autore, al diritto d'inventore.
I beni immateriali non esistono in natura ma sono stati creati dal Legislatore, che ha ritenuto meritevoli di tutela le situazioni che ne costituiscono il contenuto.
Beni privati e beni pubblici
Si dicono privati i beni appartenenti a soggetti privati, si tratti di persone fisiche o giuridiche.
Si dicono invece pubblici i beni appartenenti allo Stato e agli altri enti pubblici. I beni pubblici, a loro volta, come vedremo nel cap. 34, si distinguono in demaniali e patrimoniali.
Le pertinenze
Si dicono pertinenze (art. 817 e segg. c.c.) i beni destinati in modo durevole al servizio o all'ornamento di un altro bene: si pensi alla pompa per la bicicletta o al cuscino per la poltrona.
Le pertinenze possono essere oggetto di rapporti giuridici sia insieme alla cosa principale (è la regola) che separatamente: potrei, per esempio, vendere la frusta e tenere il cavallo; comunque, se non è diversamente stabilito, gli atti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze.
I frutti sono beni che derivano da un altro bene. Si distinguono (art. 820 e segg. c.c.) frutti naturali e frutti civili.
I frutti naturali derivano direttamente dalla cosa principale, vi concorra o meno l'opera dell'uomo: si pensi ai prodotti agricoli, ai parti degli animali, ai prodotti delle miniere.
I frutti civili, invece, rappresentano il corrispettivo ricavato dalla cessione, ad altri, del godimento di un bene: si pensi agli interessi di un prestito o alla pigione di un appartamento dato in locazione.
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto: così, se deposito in banca una somma di denaro che ritiro dopo un anno, avrò diritto agli interessi maturati in questo periodo.
I frutti naturali si distinguono in pendenti e separati; i primi fanno ancora parte integrante della cosa principale: si pensi all'uva non ancora matura; se ne può tuttavia disporre come di cosa mobile futura; i secondi, invece, diventano tali con il distacco dalla cosa principale. I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa principale che li produce; se però la loro proprietà è stata attribuita ad altri, questi li acquisterà con la separazione: così, se ho venduto il raccolto, come suol dirsi, "sulla pianta", il compratore ne diventerà proprietario via via che procederà alla separazione della frutta dall'albero.
Le prestazioni
Tornando alla distinzione fatta in apertura di capitolo, possiamo intendere per prestazione il comportamento che il soggetto passivo di un rapporto giuridico è tenuto a osservare a beneficio del soggetto attivo del rapporto medesimo.
La prestazione può consistere in un fare (per es. riparare la lavatrice del cliente che ci ha chiamato), in un dare (per es. consegnare all'acquirente l'oggetto che gli abbiamo venduto), in un non fare (per es. non costruire oltre una certa altezza per non togliere la visuale al vicino, se ci siamo obbligati in tal senso) o in un permettere che altri faccia (per es. consentire che il vicino attraversi il nostro fondo per raggiungere quello di sua proprietà).
La prestazione dev'essere possibile (sia materialmente che giuridicamente), lecita (ossia non dev'essere contraria alla legge) e determinata o determinabile: così, non configurerebbe una prestazione giuridicamente esigibile quella che prevedesse l'obbligo di consegnare al creditore, genericamente, "vestiti" o "frutta" e non, per esempio, "il vestito che è su quella sedia" o "un chilo di mele". La prestazione dev'essere inoltre suscettibile di valutazione economica. Si ricordi, in sostanza, quanto detto a proposito dell'oggetto del negozio giuridico.
IL CONTRATTO
Introduzione
Secondo l'art. 1321 del Codice Civile, il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale".
Da tale definizione si deduce che il contratto è rapporto, necessariamente bilaterale o plurilaterale, o quantomeno non coincidenti, ed avente di volta in volta la funzione di costituire (nel senso di incidere sulla situazione e sugli interessi delle parti introducendo un nuovo rapporto), regolare (cioè apportare una qualsiasi modifica ad un rapporto già esistente) o estinguere (nel senso di porre fine a un rapporto preesistente) un rapporto giuridico patrimoniale.
Stipulazione del contratto
Nel diritto romano più antico per concludere un contratto bisognava seguire alcune formalità. In tal modo si voleva ricordare alle parti (i contraenti) la serietà delle promesse fatte. In seguito l'importanza delle formule è scomparsa. Oggi i contratti con i quali si trasferisce la proprietà di beni mobili possono essere conclusi anche con il semplice accordo verbale mentre per alcuni tipi di beni (beni immobili e mobili registrati) il legislatore richiede la forma scritta per la validità degli atti stessi.
Elementi essenziali del contratto
Gli elementi essenziali del contratto la cui mancanza rende nullo il contratto sono: l'accordo tra le parti; la causa, cioè l'indicazione dello scopo economico per il quale le parti concludono il contratto; la specificazione della cosa oggetto del contratto che deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile; infine la forma attraverso la quale deve essere manifestata la volontà.
Classificazione dei contratti
I contratti sono suscettibili di svariate classificazioni; le più importanti sono le seguenti: contratti tipici e contratti atipici, a seconda che il legislatore preveda una disciplina specifica o meno; contratti bilaterali o plurilaterali, a seconda che le parti che stipulano il contratto siano due o più di due (come ad esempio avviene con la costituzione di una società); contratti a prestazioni corrispettive e contratti con prestazioni a carico di una sola parte; contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito a seconda che sia previsto il pagamento di un prezzo o meno; contratti a esecuzione istantanea o di durata a seconda che la prestazione delle parti sia
concentrata nel tempo oppure venga posta in essere periodicamente o continuata nel tempo; contratti consensuali e contratti reali a seconda che si perfezionino con il semplice consenso, oppure che la loro efficacia sia subordinata al trasferimento della cosa; contratti a efficacia reale e contratti a efficacia obbligatoria a seconda che il risultato tra le parti si realizzi automaticamente oppure sorga tra le parti solo l’obbligo di porlo in essere.
Ci sono poi i contratti commutativi che sono quelli nei quali i sacrifici a carico delle parti sono certi e quelli aleatori nei quali questa certezza non c'è.
Si distinguono:
• contratti tipici e contratti atipici, a seconda che le parti abbiano deciso di
utilizzare uno schema negoziale già previsto dal legislatore o se, invece, abbiano deciso di costruire uno schema negoziale nuovo, purché sia diretto a realizzare "interessi meritevoli di tutela" secondo l'ordinamento giuridico.
• contratti ad efficacia reale e contratti ad efficacia obbligatoria, a seconda
che trasferiscano la Proprietà di una cosa determinata, diritti reali o altri diritti con il semplice consenso legittimamente manifestato o se, invece, creino solo obbligazioni.
• contratti consensuali e contratti reali, a seconda che si concludano con il
semplice consenso manifestato o se, invece, necessitino della consegna materiale della cosa al fine della valida stipulazione.
• contratti con prestazioni a carico di una sola parte o contratti unilaterali e
contratti a prestazioni corrispettive; i primi prevedono che solo una delle parti del rapporto debba dare, fare o non fare qualcosa, laddove i secondi prevedono uno scambio di prestazioni (questi ultimi vengono anche detti "sinallagmatici", dal nome dello scambio corrispettivo, il cosiddetto
sinallagma).
• contratti a titolo oneroso, contratti a titolo gratuito; i primi sono contratti
che prevedono un sacrificio patrimoniale in cambio di un acquisto, i secondi vedono un acquisto patrimoniale senza sacrificio.
• contratti associativi e contratti di scambio; i primi vedono tutte le parti del
contratto concordi al fine di realizzare un interesse comune (ad es. contratto di società), i secondi vedono le parti in conflitto di interessi, volendo ciascuna di esse massimizzare la propria utilità ritraibile dalla pattuizione (ad es. compravendita).
• contratti solenni o formali e contratti a forma libera, a seconda che sia stata
espressamente prevista una forma specifica per la loro stipulazione o meno.
• contratti aleatori e contratti commutativi a seconda che il valore concreto
della prestazione e della controprestazione dipenda da un fattore di incertezza (ad es. scommessa) ovvero che non implichi l'assunzione di un rischio in quanto le parti sanno, fin dal momento in cui concludono il contratto quale sarà l'entità dello svantaggio e del vantaggio conseguito con il contratto
• contratti di durata e contratti istantanei, a seconda che essi regolino un
rapporto destinato a durare nel tempo, con una pluralità di prestazioni e controprestazioni (ad es. contratto di utenza telefonica) o se, invece, regolino un rapporto che si svolge in un solo momento (ad es. compravendita).
NORMA GIURIDICA
Per norma giuridica si intende un precetto legislativo, avente la capacità di determinare, in maniera tendenzialmente stabile, l'ordinamento giuridico generale (ossia il diritto oggettivo).
Una norma è una proposizione volta a stabilire un comportamento condiviso secondo i valori presenti all'interno di un gruppo sociale e pertanto definito normale. Essa è finalizzata a regolare il comportamento dei singoli appartenenti al gruppo, per assicurare la sua sopravvivenza e perseguire i fini che lo stesso ritiene preminenti.
Caratteristiche
In linea generale, la norma giuridica viene assimilata ad una "regola di condotta", ovvero ad un comando, che impone all'individuo un determinato comportamento. Il carattere "coattivo" della norma giuridica è, dunque, imprescindibile. Questo elemento centrale della norma giuridica contribuisce in modo determinante a differenziarla da altri tipi di norme, come quelle morali o religiose, che appartengono ad una sfera non coattiva. L'individuo è libero o meno di assecondare un comando religioso o morale. Può sentirsi perfino obbligato a farlo ma tale obbligo non è generalizzabile.
Affini alle norme giuridiche vere e proprie possono considerarsi quelle deontologiche, che appartengono più alla sfera morale, ma che, quando sono inserite in disciplinari di ordini professionali o di associazioni di produttori, possono prevedere anche sanzioni in caso di violazione.
Le caratteristiche fondamentali di una norma giuridica sono:
1. Generalità: in quanto non è riferita a un singolo soggetto ma si riferisce a una pluralità di soggetti, ovvero a tutti coloro che si trovano nella situazione disciplinata[1];
2. Astrattezza: in quanto la norma fa riferimento a un'ipotesi astratta e non al singolo caso concreto;
3. Novità: in quanto ogni norma viene emanata per regolare un comportamento che fino a ieri si riteneva non dovesse essere regolato, oppure allo scopo di modificare un regolamento di quel tale comportamento già esistente;
4. Imperatività (o coazione): in quanto accanto ad una norma che contiene un precetto, esiste una norma che prevede la sanzione;
5. Positività: in quanto la norma è predisposta da un'autorità (lo Stato);
6. Bilateralità: in quanto la norma riconosce un diritto ad un soggetto e in contrapposizione impone un dovere o un obbligo ad un altro soggetto;
7. Esteriorità: oggetto della disciplina dovrà essere l'azione esterna del soggetto, non gli stati psichici interiori.
Gli atti o fatti da cui scaturiscono le norme giuridiche costituiscono le fonti del diritto, e, più esattamente, le fonti di produzione giuridica. Va detto che, in senso lato, possono considerarsi norme anche quelle che mancano dei caratteri della generalità ed astrattezza, le quali, peraltro, non sono prodotte da fonti del diritto ma con atti giuridici in virtù di poteri dalle stesse attribuiti (si tratti di atti privati, come i contratti, o pubblici, come un provvedimento amministrativo o una sentenza).
La norma non va in nessun caso confusa con la legge. Mentre la legge è un atto, la norma è la conseguenza di questo. La legge è una delle fonti del diritto, la norma è diritto. La norma è un comando che si ricava dall'interpretazione delle fonti del diritto. Le norme sono solitamente desumibili da una formulazione linguistica scritta (costituzione, legge, regolamento...) al fine di conferire alla stessa un alto grado di certezza e durevolezza nel tempo. Diverse dalle norme giuridiche, che prescrivono comportamenti vincolanti per il diritto, sono le norme etiche, morali, sociali, che vincolano solo nel cosiddetto foro interno (della coscienza) ovvero sotto il profilo meramente sociale, di pura cortesia.
In sintesi si può definire "norma giuridica", una prescrizione generale ed astratta che identifica ed enuncia gli interessi vigenti in un gruppo sociale ed appresta le procedure per la loro tutela ed il loro concreto soddisfacimento e della quale, pertanto, deve essere garantita l'osservanza.
Tipi di norme giuridiche
La più semplice struttura della prescrizione è "A deve B", laddove A è un soggetto, il destinatario della prescrizione, mentre B è l'oggetto della prescrizione, il comportamento dovuto da A. Questa formula identifica quindi la norma giuridica con il comando (imperativo). Gli studi del grande giurista Hans Kelsen, d'impostazione antimperativistica, ribaltano questa concezione della norma e pongono la sanzione in posizione centrale; secondo questa nuova concezione la formula può essere riscritta come "se A, deve essere B", ove A rappresenta l'azione illecita, mentre B configura la sanzione che ne consegue.
In questo modo Kelsen vuole asserire che il fatto illecito A è considerato tale solo perché l'ordinamento giuridico ha predisposto una sanzione B per esso e ad esso conseguente. Come detto, questa formula stravolge le vecchie concezioni della norma e per questo è fra i temi principali di dibattito fra i giuristi.
Oggi il significato di norma si è peraltro ampliato, precisamente in due direzioni: attraverso l'abbandono del significato di "normativo" come prescrittivo (precettivo, imperativo) e attraverso la rinuncia al carattere della normalità. Infatti nel linguaggio giuridico "norma" non viene più utilizzato solo per indicare proposizioni prescrittive,
ma anche permissive e attributive; tant'è che sono state "scoperte" nuove norme chiamate appunto permissive (negano gli effetti di norme imperative precedenti, quindi danno il permesso esclusivo e momentaneo di fare una cosa prima impedita da un'altra norma), attributive (attribuiscono un potere), privative (tolgono un potere).Anche riguardo al significato principale, quello appunto di norma come prescrizione, va rilevato che la forza prescrittiva non è esplicata con uguale intensità da tutte le norme giuridiche: esistono infatti norme incondizionate, poiché l'obbligo a cui è sottoposto il destinatario non è subordinato al verificarsi o meno di una condizione, e norme condizionate, nelle quali l'obbligo è invece subordinato ad una condizione. Esistono inoltre norme strumentali che prevedono un comportamento non buono in sé stesso, ma buono al raggiungimento di un dato scopo, e norme finali, che stabiliscono il fine che deve essere raggiunto ma non i mezzi, che sono quindi lasciati a discrezione del destinatario.
Esistono inoltre le direttive, norme non obbliganti ma soltanto accompagnate dall'obbligo di tenerle presenti e di non discostarsene se non per motivi plausibili. Va tenuto presente che nell'ordinamento dell'UE si parla invece di direttive con riferimento ad atti degli organi comunitari che gli stati membri hanno l'obbligo di recepire con leggi ordinarie nazionali e che, in alcuni casi, possono anche produrre effetti diretti negli ordinamenti degli stessi pur in assenza di recepimento.
Vanno anche ricordate le norme dispositive, che integrano o sostituiscono una volontà che sia stata dichiarata in modo incompleto o insufficiente, sicché possono sempre essere derogate dalla diversa volontà delle parti, a differenza delle norme imperative che sono inderogabili. Un discorso a parte meritano le raccomandazioni, che non sono vere e proprie norme in quanto non danno origine ad un obbligo di uniformarsi ad una statuizione ma, più propriamente, ad un obbligo secondario, cioè quello di prendere le misure necessarie all'attuazione di un obbligo primario. Le raccomandazioni sono tipiche del diritto internazionale.
MERCATO DEL CAPITALE
Il mercato del capitale è un mercato in cui gli operatori economici si scambiano il mercato. Dal lato della domanda di capitale troviamo gli operatori che necessitano di capitale ( debitori ) in quanto sono caratterizzati da una situazione in cui i risparmi non sono sufficienti a coprire le esigenze di investimento. Appartengono alla domanda di capitale le imprese, le persone e gli stessi governi quando vendono i titoli di Stato. Dal lato dell'offerta di capitale troviamo, invece, gli operatori ( creditori ) con avanzo di risorse, ossia con un flusso di risparmio superiore alle proprie necessità di consumo o di investimento. I creditori si presentano sul mercato del capitale per offrire le proprie risorse. Il margine di guadagno dei creditori consiste nel tasso di interesse sul capitale offerto.
Nel mercato dei capitali si incontrano la domanda e l'offerta degli strumenti finanziari. La domanda è composta dagli operatori economici che rilevano un avanzo di risorse finanziarie ( risparmio ) mentre l'offerta è composta da quelli che rilevano un disavanzo ( investimenti ). Nel primo caso gli operatori sono detti "creditori", possiedono delle risorse finanziarie in virtù di avere risparmi superiori agli investimenti ( domanda ). Nel secondo caso gli operatori sono detti "debitori", non dispongono delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti e devono ricorrere al mercato diretto o indiretto per ottenerli. I mercati di capitale sono classificati in:
• Mercato diretto del capitale. Il debitore e il creditore si accordano sullo
scambio senza alcun intermediario.
• Mercato aperto del capitale. Il debitore e il creditore si accordano sullo
scambio in modo impersonale, seguendo le procedure standard dei mercati (es. Borsa).
Nel mercato dei capitali svolgono un ruolo di grande importanza gli intermediari finanziari, i quali si interpongono tra la domanda e l'offerta di capitali in una sorta di mercato del capitale indiretto, al fine di facilitare e ampliare il volume degli scambi finanziari in un sistema economico che altrimenti non si avrebbero se le trattative avvenissero soltanto sul mercato diretto.
CAPITALE
Il capitale è l'insieme dei mezzi di produzione impiegati nei soggetti economici (imprese) in un determinato momento al fine di consentire l'attività economica. Sono inclusi nel capitale i beni immobili, gli strumenti di lavoro, i macchinari, le scorte di magazzino ecc. Nell'economia politica classica e neoclassica il capitale è uno dei principali fattori produttivi insieme alla terra e al lavoro. Il capitale si distingue dalla terra per la sua natura artificiale, il capitale è prodotto dall'uomo, e può essere utilizzato per produrre altri beni. La definizione economica di capitale varia a seconda della teoria economica. Possiamo, in ogni caso, distinguere il capitale in due categorie:
• Capitale fisso. Il capitale fisso è l'insieme degli investimenti a medio-lungo
termine ossia quelli il cui ricavo non si presenta nello stesso anno in cui viene effettuato l'investimento ma soltanto dopo diversi cicli di produzione. Fanno parte del capitale fisso tutti i beni durevoli, gli immobili, i prodotti intermedi, le materie prime, i macchinari a disposizione del soggetto economico per avviare la produzione e lo scambio.
• Capitale circolante. Il capitale circolante è l'insieme degli investimenti a
breve termine ossia quelli il cui ricavo si presenta nello stesso anno di esercizio in cui viene effettuato l'investimento. Il capitale circolante è composto dalle entrate e dalle uscite monetarie del soggetto economico nel corso di un esercizio ( es. crediti verso i clienti, scorte di prodotti, vendite, ecc. ).
L'accumulazione di capitale è l'incremento della disponibilità dei beni di capitale attraverso l'investimento. L'investimento consiste nella rinuncia di consumare una parte del prodotto corrente (risparmio). Dall'entità dell'investimento deriva l'incremento del capitale sia in termini quantitativi che qualitativi. Agli investimenti è legata la possibilità migliorare le tecnologie impiegate nella produzione e la stessa capacità produttiva dell'impresa.
Altre definizioni di capitale. Esistono anche altre classificazioni di capitale. Ad esempio, si parla di capitale finanziario per indicare le ricchezze monetarie o numerarie, di capitale umano per indicare la professionalità e la conoscenza dei lavoratori, di capitale naturale per intendere le risorse naturali, ecc.
LA MONETA
Per moneta si intende tutto quello che viene utilizzato come mezzo di pagamento e intermediario degli scambi e che svolge le funzioni di:
• misura del valore (moneta come unità di conto);
• mezzo di scambio nella compravendita di beni e servizi e in genere nelle
transazioni commerciali (moneta come strumento di pagamento);
• fondo di valore (moneta come riserva di valore);
La funzione "centrale" della moneta è quella di strumento di pagamento, visto che le altre funzioni sono o conseguenza di essa o condizione favorevole per il suo svolgimento. La distinzione tra unità di conto e mezzo di pagamento era più evidente nelle economie antiche, quando esistevano monete "virtuali", oggi si direbbe scritturali, (come il talento, la lira medioevale ecc.) che non esistevano fisicamente e non venivano coniate, ma servivano solo per contare e stipulare i contratti (unità di conto); le monete reali (mezzi di pagamento) si usavano per saldare l'obbligazione.
Denaro e moneta
È necessario fare un'importante distinzione tra il concetto di denaro e quello di moneta.
Il denaro è il circolante accettato del mercato, ossia da tutti, in un distinto periodo storico. I gettoni telefonici, i miniassegni degli anni settanta, le caramelle date di resto al bar, le hours di Ithaca (N.Y.) sono un esempio di denaro. In antichità, prima della nascita della moneta in senso stretto, il denaro era costituito da svariate tipologie di oggetti e non solo: semi di cacao, conchiglie, barrette di ferro, spiedi, sale (da cui salario), bestiame (da cui pecunia) e così via.
La moneta (in senso stretto) è il circolante emesso dallo Stato in un distinto periodo storico. Fa parte della categoria del denaro fino a quando viene accettata dal mercato: le monete fuori corso e le monete svalutate non sono più denaro in quanto nessuno le accetta.
Valore intrinseco della moneta
Il valore intrinseco di una moneta è il valore dello strumento (per esempio la moneta metallica o la banconota) usato come moneta. Esso dipende dal valore del bene che compone la moneta. Una moneta cartacea, come un biglietto da € 10, ha un valore intrinseco pari al costo per produrlo, vale a dire pari al costo degli inchiostri, della stampa, del trasporto dalla stamperia alla banca, dei diritti sul sistema anti-falsificazione, ecc. Allo stesso modo una moneta metallica, come la moneta da € 1,
ha un valore intrinseco pari al costo per coniarla.
Il valore intrinseco dello strumento non supera mai il valore nominale, per evitare un signoraggio negativo, un costo di produzione della moneta maggiore del ricavo che si ha spendendola, e perché gli utilizzatori sarebbero incentivati a fonderle per recuperarne il metallo, ovvero a usarle per uno scopo diverso dallo scambio.
Il costo di una moneta elettronica dipende dalla necessità di addebitare ad un conto bancario e accreditare ad un altro una certa somma di denaro.
Se la moneta ha un valore intrinseco non troppo distante dal suo valore nominale, conserva maggiormente il proprio valore nel tempo. Una moneta coniata con metalli preziosi è più stabile e meno soggetta ad inflazione. Alla crescita di moneta corrisponde un'analoga crescita della ricchezza reale, almeno pari alla quantità di metallo prezioso messo in circolazione con la valuta stessa, per cui l'emissione di moneta con valore intrinseco sarebbe priva di effetti inflativi. La fiat money, non legata al possesso di riserve per il conio o la conversione delle monete, priverebbe i cittadini di una tutela contro l'abuso del potere di coniare moneta e contro i rischi di inflazione che ciò comporta, che la coniazione sia gestita direttamente dal potere politico oppure da istituti privati di diritto pubblico. Tuttavia, l'inflazione è correlata non solo alla quantità di moneta emessa, ma al rapporto di questa con la ricchezza reale prodotta, che non è misurabile in termini di riserve in oro o metalli preziosi, ma di presenza di beni e servizi. La quantità di metallo prezioso estraibile non è correlata alla ricchezza prodotta, né un Paese è ricco perché possiede molte riserve, o necessariamente è obbligato a tenerne in proporzione alla sua crescita economica. L'assenza di un obbligo di riserva, per evitare abusi nell'emissione di moneta, è compensata da un sistema di governance che affida la coniazione ad autorità indipendenti, che hanno il compito di regolarla in modo da evitare l'inflazione.
Di solito si tratta di costi modesti. Il valore intrinseco delle monete moderne è quindi assai basso, con l'eccezione delle monete che assumono un interesse numismatico per le quali il valore intrinseco resta basso, ma la rarità, il desiderio di collezionarle e tutto quanto alimenta l'interesse dei numismatici contribuiscono a dare ad esse un valore.
Il passaggio graduale dall'uso delle monete in metallo prezioso a monete immateriali ha abbattuto il valore intrinseco della moneta e conseguentemente anche i costi per produrla. La riduzione dei costi è avvenuta contemporaneamente alla crescita dell'economia che ha reso necessario l'uso di quantitativi sempre più grandi di moneta.
Se non si fosse verificata la diminuzione dei costi per emettere moneta, al crescere della domanda di moneta sarebbe cresciuto il costo totale di emissione. Di conseguenza si sarebbe dovuta destinare una parte consistente della maggiore ricchezza alla creazione dello strumento monetario. La riserva, sia essa un metallo o
un altro bene, in quanto è solo una parte della ricchezza prodotta, che però deve fornire una base monetaria per consentire gli scambi commerciali dell'intera ricchezza esistente, è una risorsa scarsa o destinata a diventare tale nel tempo perché è presente in quantità finite in natura, e che deve coprire una domanda molto più grande. La crescita dell'economia sarebbe stata limitata dalla quantità estratta e dalla reperibilità di nuove riserve.
Valore nominale della moneta
Altra cosa è il valore nominale delle monete. Il valore di ciascuna moneta è quello segnato sulla moneta stessa. È indispensabile nelle economie moderne disporre di mezzi di pagamento nella quantità necessaria a regolare flussi di scambi sempre maggiori. Questo implica per le autorità monetarie la libertà di emettere moneta nella quantità che esse ritengono adeguata ad un buon funzionamento del sistema dei pagamenti.
La moneta non viene emessa a fronte di riserve di oro detenute dalla banca centrale, come avveniva in passato, né quindi può essere ceduta alla banca emittente in cambio di oro o di un altro bene.
La circolazione della moneta e quindi il riconoscimento del suo valore nominale dipendono solo dalla fiducia che chi riceve in pagamento una certa quantità di denaro ha di poter cedere a sua volta tale denaro ad altri soggetti in cambio di altri beni e servizi. Questo "meccanismo fiduciario" garantisce che il valore nominale sia anche il valore reale della moneta.
A rafforzare tale meccanismo basato sulla fiducia reciproca intervengono naturalmente tutti i sistemi anticontraffazione, che offrono ai cittadini una elevata probabilità che al denaro posseduto (e ricevuto da altri) sia riconosciuto il valore nominale riportato su banconote e monete e non il valore intrinseco di biglietti e monete prive di valore legale.
Ma soprattutto il meccanismo fiduciario viene integrato dall'obbligo legale di accettare in pagamento la moneta legale del proprio paese e dalla regola, contenuta nel codice civile, che afferma che una volta effettuato il pagamento l'obbligazione si estingue, liberando per sempre il debitore.
L'uso affidabile e duraturo della moneta come mezzo di compravendita è garantito dunque dal valore stabile della moneta che a sua volta è garantito da una convenzione intrinseca o accordo fiduciario collettivo, regolato e riconosciuto dalla legge, che tutti hanno accettato perché a tutti conviene avere una moneta di scambio, perché essa è non riproducibile (cioè falsificabile) e perché il valore stesso non è dato a piacimento dal singolo cittadino, ma è dato dal valore stampato sulla moneta: se così non fosse il gioco di scambio tra bene e moneta non funzionerebbe perché, in un continuo gioco al rialzo tra valore nominale della moneta e beni e servizi, si alimenterebbe in
brevissimo tempo una svalutazione della moneta ed una conseguente spirale inflazionistica.
In altri termini possiamo dire che una banconota da 20 € vale 20 € perché chiunque, accettandola in pagamento, è sicuro che altre persone, alle quali a sua volta verrà ceduta la banconota, riconosceranno (per volontà propria e perché obbligati dalla legge) che tale banconota vale 20 €.
Potrebbero riconoscere ad essa un valore diverso solo se la banconota fosse falsa (e in questo caso il valore sarebbe vicino allo zero) o se la banconota avesse valore in quanto interessante per i numismatici.
In sintesi, le monete cartacee oggi usate (totalmente svincolate dalle quantità di metalli preziosi) hanno valore in quanto mezzo di pagamento stabile riconosciuto nell'economia di un certo paese:
• la stabilità è garantita dal controllo sull'emissione da parte delle banche centrali
(la crescita dell'offerta di moneta deve essere infatti in linea con la crescita dell'economia, altrimenti eventuali eccessi si riproducono nel lungo periodo come inflazione);
• il riconoscimento come mezzo di pagamento è garantito dalla legge;
• infine il potere d'acquisto stabile e giuridicamente riconosciuto della moneta è
rilevante solo in quanto può essere rivolto a beni e a prodotti finanziari desiderati, che sono prodotti e offerti dal paese in cui circola quella moneta. In pratica, nessuno di noi accetterebbe un "pezzo di carta" in cambio di un bene, se quel pezzo di carta non ci consentisse di acquistare altri beni, se esso perdesse il suo valore nell'intervallo di tempo in cui lo deteniamo prima di scambiarlo con un altro bene, se esso attribuisse un potere d'acquisto puramente formale in un'economia di fatto improduttiva e inesistente.
Svalutazione della moneta
La svalutazione è la perdita di valore di una moneta nei confronti di beni e servizi, comprese altre monete.
In passato, quando le monete erano composte da metalli preziosi, il valore nominale poteva essere più o meno vicino a quello del metallo prezioso contenuto. La svalutazione della moneta dipendeva da iniziative di manipolazione del sovrano e dell'autorità politica. Avveniva attraverso due meccanismi[4]:
• L'alleggerimento del peso delle monete e la corruzione della loro lega
• Il cosiddetto “alzamento” (come lo chiamava Galiani), che consisteva
nell'alzare il valore nominale della moneta metallica, rendendo necessario un minor numero di monete per comporre l'unità di conto. Ad esempio, Solone
portò da 73 a 100 il numero di dracme contenuto in una mina, sicché chi aveva argento necessario per 73 dracme poteva portarlo alla coniazione e ottenerne 100 nuove. L'effetto era di allentare la pressione sui debitori, facilitando il saldo dei loro debiti (danneggiando di conseguenza i creditori). Le svalutazioni infatti spesso avvenivano in coincidenza di crisi sociali e malcontento popolare.
Ai nostri giorni non si usano più monete composte da metalli preziosi e le ragioni della perdita di valore di una moneta sono da attribuirsi all'operare della domanda e dell'offerta delle monete che servono a regolare le transazioni economiche (essa può anche essere indotta dall'uso della politica monetaria come strumento di politica economica da parte della banca centrale: una svalutazione competitiva per favorire la domanda di beni nazionali).
La svalutazione rende più costose le merci e le materie prime importate e di conseguenza può avere effetti sull'inflazione del paese che svaluta (cosiddetta
inflazione importata). Inoltre, rende più convenienti, sui mercati esteri, i prodotti del paese che svaluta, da cui l'attributo competitiva all'inflazione.
L’EMISSIONE DI MONETA
L'emissione in un sistema con sole monete metalliche
Fino all'Ottocento circolavano quasi esclusivamente monete metalliche coniate impiegando metalli preziosi. Si creava moneta portando il metallo grezzo presso la zecca, solitamente di proprietà o autorizzata dallo Stato, dove venivano coniate le monete. Il metallo prezioso proveniva dalle miniere e dall'estero, in seguito a saldi commerciali positivi, regolati usando metalli preziosi.
La quantità di moneta circolante nell'economia poteva quindi aumentare o diminuire, nel caso di deficit commerciali regolati cedendo metalli preziosi, non compensati dalle nuove estrazioni minerarie. Le variazioni della quantità di monete aveva effetti sui prezzi. I prezzi aumentavano o diminuivano (deflazione) con la quantità di moneta e con effetti che si ripercuotevano su salari e occupazione.
L'emissione di moneta da parte delle banche
L'evoluzione dell'economia porta nel tardo Medioevo alla creazione, accanto alle monete metalliche, della moneta bancaria (da non confondere con la moneta bancaria intesa come il complesso degli strumenti di pagamento forniti oggi dalle banche, in aggiunta alla moneta legale in circolazione). Il deposito dell'oro in sovrappiù presso gli orafi, alcuni dei quali si trasformano in banchieri e prestano il metallo prezioso ricevuto e non trattenuto come riserva, favorisce la nascita di un sistema creditizio, nel quale le passività dei banchieri diventano moneta. Ogni banca finisce per
emettere una propria moneta, che è accettata in pagamento, solo se la banca è ritenuta solvibile.
La creazione di moneta da parte della banca centrale
La molteplicità delle monete e degli emittenti, fonte di instabilità e di periodiche crisi finanziarie, viene affrontata a partire dal Seicento decidendo di concentrare il potere di emettere moneta nelle mani di un unico soggetto, la banca centrale.
In tal modo si limita il potere di erogare credito da parte delle banche, che non possono superare il limite imposto loro dall'obbligo di detenere parte della raccolta sotto forma di riserve (oggi non più in oro, ma in attività estremamente liquide), e si attribuisce alla banca centrale il potere di rifinanziare le banche, quando occorra. Tale potere serve sia a far crescere l'offerta di moneta, attraverso l'aumento della base monetaria da parte della banca centrale, sia a garantire la solvibilità delle banche.
IL RISPARMIO
In economia il risparmio è la quota del reddito di persone, imprese o istituzioni che non viene spesa nel periodo in cui il reddito è percepito, ma è accantonato per essere speso in un momento futuro. Il risparmio è dunque un sacrificio del consumo presente, in vista di un maggiore consumo futuro. Si noti la differenza tra risparmio ed investimento in cui invece è necessariamente presente un elemento di rischio. In generale lo scopo del risparmio è quello di poter disporre in un secondo momento delle risorse non spese. Ciò può avvenire per far fronte a spese impreviste, nel caso di un risparmio di tipo precauzionale, per garantirsi un reddito futuro oltre a quello offerto dal sistema pensionistico, come formalizzato dalla teoria del ciclo vitale di Franco Modigliani, per lasciare un'eredità o per compiere, in futuro, un investimento di rilevanti dimensioni, come l'acquisto di un bene durevole. La distinzione tra le diverse motivazioni del risparmio si deve principalmente a John Maynard Keynes.
I settori dell'economia
Il risparmio nazionale corrisponde alla differenza tra prodotto interno e consumi e risulta identico alla somma degli investimenti interni corretti dalla variazione del saldo debitore o creditore verso il resto del mondo. I soggetti economici che concorrono alla formazione o alla distruzione del risparmio nazionale possono essere raggruppati in tre grandi categorie: le famiglie, le imprese e la Pubblica Amministrazione. Il risparmio conseguito dalla Pubblica Amministrazione (Stato, enti locali, enti pubblici vari) viene chiamato risparmio pubblico. Ad esso si contrappone il risparmio privato, ovvero la somma di quanto accumulato dalle due altre grandi categorie di soggetti: le famiglie (risparmio familiare) e le imprese (risparmio d'impresa). Le imprese private e la Pubblica Amministrazione spesso non risparmiano o non risparmiano a sufficienza per fronteggiare le loro necessità. Richiedono, quindi, risorse finanziarie in aggiunta a quelle di cui dispongono. Possono ricevere finanziamenti direttamente dalle famiglie, alle quali cedono titoli (azioni e obbligazioni) oppure indirettamente, ricorrendo al credito bancario. Le banche che sono intermediari finanziari, a loro volta, finanziano i propri impieghi ricorrendo ai risparmi delle famiglie (depositi). In questo senso si può dunque parlare di settori in surplus o in deficit dell'economia.
Il tasso di risparmio, vale a dire la quota del reddito che viene risparmiata, è variata nel corso del tempo, in generale riducendosi. Tra le varie motivazioni addotte dagli economisti, si considera quella che spiega il fenomeno correlando il tasso di risparmio alle incertezze prodotte da violente crisi economiche (ad esempio la crisi degli anni trenta) e dai conflitti bellici.
Il risparmio è strettamente legato all'investimento. Non usando il reddito per acquistare beni di consumo, è possibile investire risorse usandole per produrre capitale fisso, ad esempio impianti e macchinari. Il risparmio può quindi essere vitale per incrementare la quantità di capitale fisso disponibile, che contribuisce alla crescita economica.
Tuttavia, un aumento del risparmio non corrisponde sempre ad aumento dell'investimento: se i risparmi vengono messi da parte infruttuosamente nel cosiddetto materasso, anziché essere depositati presso un intermediario finanziario, come ad esempio una banca, o investiti nell'acquisto di titoli, non c'è possibilità che tali risparmi vengano riciclati come investimento dalle imprese. Ciò significa che il risparmio può aumentare senza che aumenti l'investimento, inteso al netto delle scorte, possibilmente causando una diminuzione della domanda e quindi recessione, anziché crescita economica. Nel breve periodo, una diminuzione del risparmio può portare ad una crescita della domanda aggregata e quindi dell'economia. Nel lungo periodo se il risparmio diminuisce finisce per ridurre anche l'investimento e diminuire il livello futuro della produzione. Questo particolare effetto è conosciuto come
paradosso della parsimonia. La produzione economica futura è resa possibile rinunciando al consumo immediato per aumentare l'investimento.
In un'economia agricola primitiva, il risparmio potrebbe prendere la forma di accantonare la parte migliore del grano raccolto come semina per la stagione successiva. Se tutto il raccolto fosse consumato, l'agricoltura cesserebbe alla stagione successiva, e si avrebbe un'economia degradata di cacciatori-raccoglitori. Tuttavia, anche se l'intero raccolto venisse risparmiato, non si avrebbe nulla da consumare per l'anno in corso. Pertanto, il tasso ottimale di risparmio deve mantenersi tra questi due estremi ed è definito come il tasso di risparmio di regola aurea.
Le scelte di risparmio
La misura del compenso richiesto per il sacrificio del consumo presente, in vista di un maggiore consumo futuro, se espresso in termini percentuali è rappresentata dal tasso di interesse. L'economia classica postulava che i tassi d'interesse si sarebbero adattati velocemente in modo da eguagliare risparmio e investimento, evitando una sovrapproduzione generale. Ma secondo Keynes sia il risparmio che l'investimento sono inelastici rispetto al tasso d'interesse, così da richiedere notevoli variazioni dei tassi. Sarebbero invece la domanda e l'offerta di moneta a determinare i tassi d'interesse nel breve periodo. Sarebbe dunque possibile che il risparmio ecceda l'investimento, causando una recessione.
Nell'ambito delle famiglie si è osservato che le scelte di risparmio dipendono da diversi fattori. In particolare, la propensione a risparmiare di un individuo dipende dalle sue condizioni economiche: chi è meno abbiente tende a risparmiare di meno, dovendo destinare una percentuale più elevata del suo reddito a spese incomprimibili. Di conseguenza maggiore è la percentuale di persone con redditi elevati, in una
economia, maggiore è il tasso di risparmio e minore la quota del reddito che viene destinata ai consumi immediati.
In finanza personale
Nella finanza personale, il risparmio corrisponde alla preservazione nominale del denaro per usi futuri, per creare ad esempio un fondo di emergenza, per l'acquisto di beni durevoli come una casa o un'auto, o in previsione di spese future, nonostante la possibilità che l'inflazione ne eroda il valore reale. Può essere usato per questi scopi un conto di deposito che paga generalmente un interesse.
Il denaro usato per acquistare azioni, depositato in uno schema di investimento collettivo (ad esempio in un fondo comune) o utilizzato in generale per acquistare un titolo rischioso, viene considerato un investimento finanziario. Questa distinzione è importante perché il rischio da investimento può causare una perdita in conto capitale se, al momento del realizzo, il valore del titolo è diminuito rispetto a quando è stato acquistato.
A diversi livelli di rischio desiderati si applicano diversi tassi di rendimento attesi, tanto che, per alcuni conti di deposito privi di rischio, il tasso d'interesse può risultare insufficiente a coprire la perdita di valore reale dovuta all'inflazione.
In molti casi, i termini risparmio ed investimento sono usati intercambiabilmente, cosa che confonde questa distinzione. Ad esempio molti conti di deposito sono etichettati come "conti di investimento" dalle banche per scopi di marketing.
RICCHEZZA, PATRIMONIO, REDDITO
CONCETTO DI RICCHEZZA
L'insieme di beni economici appartenenti ad un soggetto, o ad un gruppo di soggetti, prende il nome di ricchezza.
Se questi beni:
• appartengono ad una persona fisica o ad una persona giuridica privata, si
parla di ricchezza privata;
• appartengono ad un ente di diritto pubblico, si parla di ricchezza pubblica.
Quando parliamo della ricchezza dell'intera nazione usiamo l'espressione ricchezza nazionale.
ASPETTO STATICO E DINAMICO DELLA RICCHEZZA
La ricchezza può essere esaminata sotto due diversi aspetti:
• l'aspetto statico, ovvero la ricchezza in un determinato momento.
Esempio: l'insieme dei beni economici posseduti dal signor Rossi il 1° gennaio di un certo anno.
In questo caso si parla di patrimonio.
Ovviamente anche il patrimonio potrà essere riferito ad un solo individuo o ad un gruppo di persone o all'intera comunità.
Esempio: possiamo prendere in esame il patrimonio del signor Rossi, il patrimonio di tutta la famiglia Rossi o il patrimonio nazionale.
• l'aspetto dinamico, ovvero la ricchezza prodotta in un certo periodo di tempo
in seguito all'attività lavorativa svolta dai soggetti.
certo anno per effetto del suo lavoro.
• In questo caso si parla di reddito.
• Anche il reddito potrà essere riferito al singolo individuo o ad un gruppo di
persone o all'intera comunità.
• Esempio: possiamo prendere in esame il reddito mensile del signor Rossi, il
reddito mensile prodotto da tutta la famiglia Rossi o il reddito mensile nazionale.
Da quanto abbiamo detto si comprende che:
• se consideriamo la ricchezza sotto l'aspetto statico, essa costituisce un fondo; • se consideriamo la ricchezza sotto l'aspetto dinamico, essa costituisce un
flusso.
Abbiamo parlato, sia per quanto concerne il concetto di ricchezza, che per quanto concerne il concetto di patrimonio e di reddito, di un insieme di beni economici. Poiché i beni sono molto eterogenei, per esprimere la ricchezza con un'unica unità di misura, si impiega la moneta e si esprimono sia la ricchezza, che il patrimonio e anche il reddito, in termini monetari.
PATRIMONIO E REDDITO
Ricapitolando quando detto possiamo dire che:
• il patrimonio è il valore di tutti i beni economici che si possiedono in un
certo momento;
• il reddito è il valore di tutti i beni economici prodotti in un certo periodo di
tempo.
Esempio: il signor Rossi è un lavoratore dipendente che percepisce uno stipendio di 21.000 euro ogni anno. Egli è proprietario di un appartamento, dove vive con la sua famiglia, del valore di 120.000 euro e di un garage del valore di 30.000 euro che affitta ad un canone annuo di 1.800 euro. Inoltre il signor Rossi ha un deposito bancario di 15.000 euro sul quale percepisce un interesse dell'1,5% netto.
Il patrimonio del signor Rossi, alla data odierna, è dato da tutti i beni che possiede: la casa dove vive, il garage affittato, il deposito bancario. Quindi il suo patrimonio ammonta a 165.000 euro (120.000 + 30.000 + 15.000).
Il reddito annuo del signor Rossi è dato da tutte le entrate monetarie che egli ha nel corso dell'anno: stipendio, affitto, interessi bancari. Quindi il suo reddito annuo è pari a 23.025 euro [21.000 + 1.800 + (15.000 x 1,5%)].
REDDITO NAZIONALE
Possiamo ora introdurre il concetto di reddito nazionale.
Esso può essere definito come il flusso netto di beni e servizi prodotto da una certa collettività in un determinato arco di tempo, ad esempio in un anno.